Penale
Le motivazioni della sentenza del TAR Lazio che ha annullato il Decreto Turco sulla cannabis.
Le motivazioni della sentenza del
TAR Lazio che ha annullato il Decreto Turco sulla cannabis.
Tar Lazio – Sezione terza quater
– sentenza 14 – 21 marzo 2007, n. 2487
Presidente Di Giuseppe – Relatore
Taglienti
Ricorrente Codacons ed altri –
Controricorrente Ministero della salute ed altri
Fatto
Con ricorso notificato il 7
dicembre 2006 e depositato il 21 successivo, le associazioni indicate in
epigrafe hanno impugnato il decreto adottato dal Ministro della salute, di
concerto con il
Ministro della Giustizia, sentito il Ministro della solidarietà sociale, in
data 4 agosto 2006 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2006,
riguardante la modifica del precedente decreto ministeriale 11 aprile 2006 in materia di limiti
quantitativi massimi, riferibili ad un uso esclusivamente personale, di
sostanze stupefacenti; decreti adottati in base all’articolo 73 comma 1 bis del
Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con Dpr 309/90, comma introdotto dall’articolo 4 bis del Dl 272/05,
convertito in legge dalla legge 49/2006.
Premesse
alcune indicazioni sui propri fini statutari, che ricomprendono quello di
tutela della salute dei cittadini, ed evidenziato come il decreto impugnato
abbia raddoppiato la dose di cannabis da considerarsi per uso esclusivamente
personale, le tre associazioni ricorrenti deducono:
violazione
dei principi ispiratori del Dpr 309/90, come modificato dalla legge 49/2006; violazione dell’articolo 32 della
Costituzione e dei principi generali di buon andamento della pubblica
amministrazione; eccesso di potere per illogicità manifesta: considerato che è
scientificamente dimostrata la nocività della cannabis, gli effetti del decreto
appaiono in contrasto con la tutela della salute; non risultano i dati in base
ai quali il Ministero ha ritenuto di poter raddoppiare la dose consentita;
violazione
e falsa applicazione degli articoli 2 e 31 della Costituzione, dell’articolo 1
del D.Lgs 502/92, dell’articolo 1 della legge
421/92; violazione dei principi generali di buon andamento della
pubblica amministrazione; carenza di motivazione: il decreto contravviene
all’attività ed ai primari obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, non
risulta effettuato un raffronto tra i presunti benefici riguardanti il mercato
nero della droga e l’eliminazione dei profitti dei trafficanti, nonché la
diminuzione dei processi penali ed i
danni, d’altra parte, arrecati alla salute; non risultano valutate le politiche
di sanità pubblica orientate verso i giovani e le strategie di prevenzione;
l’aumento delle dosi ad uso personale contrasta con gli orientamenti
dell’Unione europea; non sono stati valutati gli effetti deleteri delle
sostanze in questione sul piano della personalità individuale, sulla capacità
critica e sul corretto sviluppo della personalità dei giovani, nonché i costi
indiretti sull’intera collettività; non è stato motivato l’interesse pubblico
alla modifica del precedente decreto.
Costituitesi le amministrazioni
intimate, hanno preliminarmente ripercorso l’iter del provvedimento impugnato e
di quello
modificato, evidenziando come il
provvedimento contestato abbia il solo scopo di diminuire le probabilità per un
consumatore di haschish o marijuana di andare incontro a gravissime sanzioni
penali per la detenzione di pochi grammi di sostanza illecita; rilevando che
non è provato un aumento dei consumi indotto dalla rimodulazione delle
sanzioni; che sono previste comunque misure di prevenzione connesse alle sanzioni
amministrative, che sostituiscono quelle penali; che l’interesse pubblico
all’aumento delle misure amministrative è implicito nel decreto; che
l’individuazione dei limiti massimi delle quantità di sostanze stupefacenti
detenibili per uso esclusivamente personale è rimessa alla discrezionalità
dell’amministrazione, in carenza di indicazioni legislative sulle modalità di
determinazione di tali limiti; che per colmare tale lacuna venne istituita nel
febbraio 2006 apposita commissione tecnica, la quale peraltro, pur fornendo una
serie di elementi, concluse per l’assoluta difficoltà di pervenire ad
indicazioni scientificamente attendibili sui limiti massimi detenibili per uso
personale; che il coefficiente di moltiplicazione è quindi rimesso a
valutazioni politiche.
Le amministrazioni resistenti
hanno quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza
collegiale 113/07 questa Sezione ha ordinato al Ministero della salute di
produrre documentati chiarimenti in ordine alle valutazioni effettuate sulle
“caratteristiche differenziali dei principi attivi” e sul “fattore
moltiplicativo” di cui ai capoversi 4 e 5 del provvedimento impugnato (la cui
motivazione recita testualmente “Considerate le caratteristiche differenziali
dei principi attivi delta-8-tetraidrocannabinolo e del
delta-9-tetraidrocannabinolo rispetto alle altre sostanze stupefacenti, anche
per quanto attiene al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e
scadimento delle capacità psicomotorie; Ritenuto pertanto congruo stabilire,
per le due citate sostanze, un fattore moltiplicativo pari a 40 anziché 20,
come previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2006”), corredate da
eventuali documenti tecnici istruttori, con particolare riferimento a quanto
già accertato dalla commissione tecnica istituita nel febbraio 2006; nonché
parametri comunitari di riferimento.
Con la stessa ordinanza la Sezione ha rinviato alla
camera di consiglio del 14 marzo 2007 per la prosecuzione dell’incidente
cautelare, fissando altresì alla stessa data l’udienza per la definizione del
merito.
Il Ministero ha
ottemperato con nota depositata il 2 marzo 2007, evidenziando come non siano
state effettuate ulteriori istruttorie tecniche e siano stati valutati gli
elementi già in possesso, costituiti dagli esiti dei lavori della commissione
istituita nel febbraio 2006; come il parametro moltiplicatore debba intendersi
rimesso esclusivamente a valutazioni politiche dell’amministrazione; come tali
valutazioni non riguardino, nella fattispecie, solo aspetti legati alla salute ma
anche alla politica criminale. Ha allegato una tabella riepilogativa
della situazione esistente in altri paesi europei.
Con memoria predisposta per
l’udienza del 14 marzo 2007 parte ricorrente ha contestato la natura di
discrezionalità politica del potere attribuito dalla legge al Ministero della
salute, richiamando la precedente istruttoria tecnica affidata ad apposita
commissione, la quale aveva fornito parametri relativi anche al coefficiente
moltiplicatore della dose media singola, evidenziando comunque la necessità di
effettuare ulteriori approfondimenti; ha eccepito quindi che la motivazione del
provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere ampia e penetrante per potersi
discostare dai dati forniti nel documento tecnico; che sarebbe stato necessario
individuare ad es. la dose letale e la dose tossica, prima di stabilire la dose massima detenibili per uso personale; che il
raddoppio del parametro moltiplicatore risulta,alla luce degli elementi
istruttori prodotti, privo di qualsiasi motivazione.
Alla pubblica udienza del 14
marzo 2007 la causa è stata spedita in decisione.
Diritto
1. Con il ricorso in epigrafe tre
associazioni aventi scopo statutario di tutela della salute dei cittadini (per
la legittimazione processuale delle quali cfr. i
principi affermati dal CdS: ad es Sezione quinta, 4207/05) hanno impugnato il decreto adottato dal
Ministro della salute, di concerto con il Ministro di giustizia, sentito il
Ministro della solidarietà sociale, di modifica dei limiti quantitativi
massimi, riferibili ad uso esclusivamente personale, delle sostanze
stupefacenti o psicotrope: in particolare delle sostanze
“delta-8-tetraidrocannabinolo” e “delta-9-tetraidrocannabinolo”, il cui
parametro moltiplicatore è stato portato da 20 a 40.
Il ricorso, nella parte in cui
contesta il provvedimento per difetto di motivazione e mancata valutazione
degli effetti nocivi della cannabis, è fondato e deve essere accolto, con
conseguente assorbimento degli altri profili di gravame.
1.1. L’articolo 73 del Dpr
309/90, recante Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, nel suo comma 1-bis introdotto dall’articolo
4-bis del Dl 272/05, convertito in legge dalla legge 49/2006, prevede che è
punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 ad
euro 260.000, chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, tra
l’atro, “comunque illecitamente detiene: sostanze stupefacenti o psicotrope che
per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con
decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della
giustizia, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento
nazionale per le politiche antidroga (ora Ministro per la solidarietà sociale
cui sono state trasferite le competenza in materia di
politica antidroga), ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al
peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente
personale”.
Quindi i limiti quantitativi
massimi di sostanze stupefacenti che possono essere detenuti da un soggetto per
un uso esclusivamente personale, costituiscono uno degli elementi di
valutazione del giudice penale per accertare, unitamente alle modalità di
presentazione e ad altre circostanze dell’azione, se quel quantitativo di
sostanze sia presumibilmente detenuto a fini di spaccio.
La norma, per quanto qui
interessa, modifica il combinato disposto degli articoli 73, 75 e 78 del Dpr 309/90, nell’originario testo della legge
162/90, articoli 14, 15 e 16, confluito poi nel Testo Unico sugli stupefacenti
approvato appunto con il suddetto Dpr 309/90, che prevedeva pure il rinvio ad
un decreto del Ministro della sanità, previo parere dell’Istituto superiore di
sanità, per l’individuazione dei limiti quantitativi massimi di principio
attivo per le dosi medie giornaliere, utilizzabile come discrimine tra uso
personale ed uso a fini di spaccio.
Il vecchio testo faceva
riferimento ad un parametro temporale (dose giornaliera) che più non si rintraccia nella nuova formulazione della norma.
1.2. In attuazione della nuova
normativa introdotta a fine 2005, il Ministero della salute emanò un primo
decreto, datato 11 aprile 2006, per l’adozione del quale ritenne di dover
istituire una apposita comissione di esperti, che
venne nominata con atto dell’ 11 febbraio 2006.
La Commissione elaborò un
prospetto che indicava, per ognuna delle sostanze stupefacenti o psicotrope
contemplate nella tabella I allegata alla legge, i
seguenti dati: nella colonna 1 la dose media singola efficace, intesa come la
quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un
soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente o psicotropo; nella
colonna 2 la frequenza di assunzione giornaliera media, valutata secondo stime
dei tossicologi in base alle diverse conoscenze sulla cinetica di ciascuna sostanza;
nella colonna 2 bis la quantità di principio attivo assunta giornalmente (col 1
x col. 2); nella colonna 2 ter la probabilità (alta, media, bassa o nulla) di
superare in una unica assunzione i livelli indicati nella colonna 2 bis, cioè
la dose giornaliera; nella colonna 3 l’assunzione media settimanale:
l’indicazione cioè di un valore numerico che esprime la stima della
ripetibilità delle assunzioni nell’arco di una settimana in virtù delle
caratteristiche delle varie sostanze stupefacenti. “Tiene conto – si legge
nella relazione – del setting, della compulsività d’uso, del diverso tipo e
grado di dipendenza e delle abitudini degli assuntori. Es.
prevalente uso occasionale ovvero compulsivo”; nella colonna 3 bis la quantità
di principio attivo assunta nell’arco di una settimana (col. 1 x col. 3); nella
colonna 3 ter la probabilità di superamento in unica soluzione dei valori della
colonna 3; nella colonna 4 il grado di alterazione comportamentale che può
essere indotta dalla sostanza; nella colonna 5 il grado di disabilità che può
essere provocato dalla sostanza, intesa come grave scadimento della performance
psico motoria nell’esecuzione di compiti complessi di interazione uomo
macchina.
Per quanto riguarda in
particolare le sostanze oggetto di modifica nel decreto impugnato, e cioè la
delta -8 –
tetraidrocannabinolo e la delta-9-tetraidrocannabinolo (numeri d’ordine 40 e 41
del prospetto), vengono indicati gli stessi valori: 25 mg. dose media singola,
4 assunzioni giornaliere, 100 mg quantità di principio attivo assunta
giornalmente, bassa probabilità di superamento in una unica assunzione di 100
mg., 15 assunzioni settimanali, 375 mg di principio attivo assumibile nell’arco
di una settimana; probabilità di superamento in unica assunzione di 375 mg:
nulla, grado di alterazione comportamentale:basso, grado di effetti
disabilitanti: alto.
Nel presentare al Ministro tali
dati la commissione dichiarava che soprattutto alcuni di essi
presentavano gradi di incertezza “che potrebbe essere ridotta solo se alla
commissione fosse accordata una dilazione dei termini concessi. Un ulteriore
tempo adeguato consentirebbe alla commissione di elaborare un sistema di
quantificazione dotato di maggiore oggettività ovvero di totale valenza
scientifica” (p.1 all.3 dei lavori della commissione).
Il decreto dell’11 aprile
utilizzava i valori relativi alla dose media singola efficace, incrementandoli
con un parametro moltiplicatore variabile in relazione alle caratteristiche di
ciascuna sostanza, con particolare riferimento ad altri due dati forniti dalla
commissione: il potere della sostanza di indurre alterazioni comportamentali
(colonna 4) e quello di causare effetti disabilitanti (colonna
5). Per le due sostanze in questione moltiplicava 25 mg per il parametro
moltiplicatore 20, pervenendo alla soglia di 500 mg. di principio attivo come
limite massimo di sostanza detenibile ad uso esclusivamente personale, con ciò
già disattendendo l’indicazione della commissione che aveva individuato una
soglia di 375 mg.
1.3. Il decreto del 4 agosto 2006
interviene a modificare solo il parametro moltiplicatore delle suddette due
sostanze, portandolo da 20 a 40, senza
ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici e motivando in
considerazione delle caratteristiche differenziali dei principi attivi delle
due sostanze rispetto alle altre sostanze stupefacenti “anche per quanto
attiene al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento
delle capacità psicomotorie” e ritenendo “pertanto congruo stabilire, per le
due citate sostanze un fattore moltiplicativo pari a 40 anzicchè a 20 come
previsto nel decreto ministeriale 11 aprile 2006”.
2.Così
ricostruita la vicenda in base alle norme ed agli atti depositati in giudizio,
al fine di valutare la fondatezza delle censure di difetto di motivazione e di
mancata valutazione della nocività delle sostanze in esame, appare necessario
risolvere preliminarmente una questione posta dalla difesa delle
amministrazioni intimate e ribadita nel rapporto istruttorio del Ministero
della salute, a giustificazione della dichiarata assenza di ulteriori
approfondimenti tecnico-scientifici: se cioè la scelta effettuata rientri o
meno tra quelle essenzialmente politiche, non sindacabili dal giudice
amministrativo.
2.1. Come noto la sanzione penale
è coperta da riserva di legge, ai sensi dell’articolo 25
comma 2 della Costituzione, che ricollega la punibilità ad una legge
entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nel caso in esame venne posta, agli inizi degli anni ’90, specifica questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 73, 75 e 78
del Dpr 309/90 per violazione dell’articolo 25 comma 2; i giudici remittenti
dubitavano della conformità al principio di riserva di legge della normativa
suddetta “atteso che la determinazione della dose media giornaliera (e perciò
del discrimine tra illecito amministrativo e reato) è rimessa alla totale
discrezionalità della P.A. In particolare fissare il limite massimo di
principio attivo per le dosi medie giornaliere in maniera tassativamente
tabulata, ricollegandovi la linea di demarcazione fra illecito penale e non,
significa far discendere la responsabilità penale del soggetto da un fattore
(la misurazione) che per definizione presenta margini imprescindibili di
errore” (Tribunale di Torino ordinanza 23 aprile 1991); inoltre “nessun criterio predeterminato è
previsto quale limite della discrezionalità amministrativa nella determinazione
della dose media giornaliera delle singole sostanze stupefacenti” (Gip del
Tribunale di Camerino ordinanza 11 febbraio 1991); “non sono stati determinati
dalla legge i criteri che dovrebbero essere seguiti dalla autorità
amministrativa sanitaria per la determinazione dei limiti quantitativi di
principio attivo delle sostenze stupefacenti e conseguentemente è stata
attribuita alla autorità amministrativa la facoltà di creare gli elementi
normativi della fattispecie penale, che invece devono essere previsti solo ed
esclusivamente dalla legge” (Tribunale di Sassari, ordinanza 31 maggio 1991).
Di analogo tenore numerose altre ordinanze di rimessione alla Corte
Costituzionale della medesima questione.
Con due sentenze (333/91 e
133/92) la Corte
Costituzionale ha ritenuto infondata la questione e
compatibile con la riserva di legge la normativa censurata, in quanto “è
demandato al Ministro della sanità l’esercizio di una discrezionalità meramente
tecnica, tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, senza
che sia consentita alcuna valutazione in chiave di prevenzione o
repressione”….”..l’eventuale illegittimità in concreto
dell’integrazione amministrativa della norma incriminatrice non pone un
problema di compatibilità con il precetto costituzionale della riserva di
legge, ma radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso il decreto
ministeriale suddetto”.
Tale principio affermato dalla
Corte vale anche, ed a maggior ragione, per la formulazione dell’attuale
normativa, che reca addirittura un criterio di riferimento in meno rispetto al
vecchio testo, in quanto, come detto, non indica alcun parametro temporale,
laddove la normativa a suo tempo sospettata di illegittimità costituzionale
faceva comunque riferimento ad una dose giornaliera.
Solo quindi ritenendo che l’atto
amministrativo che individua i limiti massimi di quantità di principio attivo
di sostanza stupefacente detenibile ad uso esclusivamente personale costituisce
esercizio di discrezionalità tecnica, e quindi è basato su elementi scientifici
in certo senso vincolanti, potrà ritenersi conforme al principio di riserva di
legge di cui all’articolo 25 comma 2 Costituzione l’articolo 73 comma 1.bis del Dpr 309/90 .
Ove al contrario si ritenesse che
tale atto implichi l’esercizio di un potere “politico” altamente
discrezionale, la norma penale che conferisse all’amministrazione tale potere
sarebbe incostituzionale, in quanto sottrarrebbe al Parlamento quel potere
“politico” di individuare precise fattispecie di reato e relative sanzioni
previsto dalla Costituzione, a vantaggio di una scelta della stessa natura rimessa
a singoli soggetti certamente politici, ma deputati istituzionalmente ad
indirizzare l’attività amministrativa nell’ambito del potere esecutivo.
2.2. Una tale discrezionalità
tecnica risulta nella fattispecie malamente
esercitata.
Ed invero, se appare obbligata
l’interpretazione del citato articolo 73 comma 1.bis, nel senso sopra detto,
ciò non toglie che l’esercizio della discrezionalità tecnica possa
apparire assai difficoltoso, sia per motivi scientifici sia perché attraverso
di essa devono colmarsi i vuoti normativi: primo tra tutti quello riguardante
un parametro temporale di riferimento per calcolare il quantitativo massimo
detenibile, superato il quale si assume che la sostanza non sia più detenuta
per esclusivo consumo personale, ma verosimilmente sia destinata allo spaccio.
E’ infatti
chiara la ratio della norma come lucidamente lette dalla stessa Corte
Costituzionale nella successiva sentenza
308/92: “quella di combattere attraverso il divieto di accumulo (pur se
finalizzato a proprio consumo differito) il mercato della droga in entrambi i
momenti in cui esso si articola: per un verso contrastando il pericolo che una
parte della sostanza detenuta possa essere ceduta a terzi; per altro verso
costringendo l’offerta a modellarsi sulla domanda indotta alla
parcellizzazione, e così rendendo più difficile lo spaccio”.
Orbene la commissione istitutia
nel febbraio 2006, pur avvertendo sui limiti di valenza scientifica di alcuni
dei dati forniti, ha operato un tentativo propositivo, individuando come parametro
temporale sia il giorno che la settimana; escluso il primo in quanto
verosimilmente espunto dall’indicazione normativa, ha individuato il secondo
“in virtù delle caratteristiche delle varie sostanze stupefacenti” fornendo
parametri numerici tenendo conto “del setting, della compulsività d’uso, del
diverso tipo e grado di dipendenza e delle abitudini degli assuntori”. Ha
quindi fornito una indicazione sulla dose massima
detenibile moltiplicando la dose media singola (assistita da adeguata valenza
scientifica) per il numero di assunzioni statisticamente e sanitariamente
riscontrabili in una settimana, in relazione ad ogni tipologia di valore attivo
di sostanza stupefacente o psicotropa.
Sia il decreto dell’aprile 2006
che quello dell’agosto 2006 hanno utilizzato il dato relativo alla dose media
singola, ma hanno poi disatteso l’indicazione della commissione in ordine al
parametro moltiplicatore, senza peraltro chiarire se intendevano
modificare l’indicazione del numero di assunzioni settimanali, ovvero se
ritenevano di contestare anche il parametro temporale settimanale fornito dalla
commissione. Al riguardo è appena il caso di richiamare la pronuncia da ultimo
riferita della Corte Costituzionale che ha individuato nella ratio della norma
anche il fine di parcellizzare l’offerta delle sostanze stupefacenti,
modellandola quindi su una dose detenibile a fini di uso personale
tendenzialmente ridotta, e quindi con un parametro temporale breve.
In particolare il provvedimento
qui impugnato, dopo aver genericamente constatato che il principio attivo delle
due sostanze in questione è diverso da quello di altre sostanze stupefacenti,
àncora la scelta al minor potere di indurre alterazioni comportamentali e
scadimento delle capacità psicomotorie, senza considerare che per il secondo
dei suddetti parametri, indicato nella colonna 5 del
prospetto fornito dalla Commissione tecnica, è prevista per entrambe le
sostanze un’alta incidenza ed intensità di effetti disabilitanti, intesi
proprio come grave scadimento della performance psico motoria nell’esecuzione
di compiti complessi.
In relazione a tale parametro,
come individuato dall’unico documento scientifico in possesso
dell’amministrazione, il raddoppio del fattore moltiplicatore, da 20 a 40, non appare certo
congruo.
In ogni caso la motivazione di
mera congruità appare assai generica, soprattutto se rapportata agli elementi,
anche se non scientificamente tutti apprezzabili nella stessa misura, forniti
dalla commissione, per discostarsi dai quali andava quanto meno fornita una
spiegazione; e ciò con particolare riguardo ai criteri di scelta e di
individuazione del c.d. “fattore moltiplicativo”.
Senza peraltro considerare che la
commissione aveva comunque affermato che “un ulteriore tempo adeguato
consentirebbe alla commissione di elaborare un sistema di quantificazione
dotato di maggiore oggettività, ovvero di totale evidenza e valenza
scientifica”.
Peraltro, e conclusivamente, si
evidenzia come, pur valutando la scelta operata nell’ambito del diverso profilo
della politica criminale, non risultano prodotti in giudizio adeguati elementi
istruttori che confortano l’orientamento e la misura della determinazione
assunta in ordine al fattore moltiplicativo.
Per quanto precedentemente
osservato il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2006 deve essere
annullato in quanto la motivazione dell’atto, peraltro esclusivamente orientata
nell’ambito delle ragioni sanitarie, non spiega le ragioni delle scelte
operate, né esse vengono adeguatamente giustificate
sulla base di approfondimenti specifici sugli effetti dannosi delle sostanze
stupefacenti in questione.
Considerata la particolarità
della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese di giudizio.
PQM
Il Tar per il Lazio Sezione terza quater, accoglie il
ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato costituito dal decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro di giustizia, 4 agosto 2006. Spese
compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.