Famiglia

Friday 06 February 2004

Le modalità per la corresponsione dell’ assegno di 1000 euro per il secondo figlio. (Dm Lavoro 28.11.2003 Gu 26.1.2004)

Le modalità per la corresponsione dell’assegno di 1000 euro per il secondo figlio.

(Dm Lavoro 28.11.2003 Gu 26.1.2004)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. DECRETO 28 novembre 2003 – Disposizioni attuative dell’articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n° 269, convertito, modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n° 326, in merito alla corresponsione dell’assegno per ogni figlio secondo od ulteriore per ordine di nascita.

IL MINISTRO DEL LAVORO DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n° 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n° 326;

Visto l’articolo 21 del citato decreto-legge n° 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 326 del 2003, che concede un assegno pari ad Euro 1.000 per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 21, che prevede l’adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, contenenti le necessarie disposizioni di attuazione;

Decreta:

Articolo 1.

1. Il comune di residenza della madre, all’atto dell’iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati o degli adottati, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n° 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n° 326, in capo alla madre al momento del parto o dell’adozione, comunica all’I.N.P.S. entro dieci giorni i dati in suo possesso, ai fini erogazione dell’assegno di cui all’articolo 21 del decreto-legge n° 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 326 del 2003.

2. Il comune di residenza effettua la comunicazione di cui al comma 1 per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico. In caso di impossibilità all’utilizzo di tali modalità di trasmissione, il comune prende contatti con la direzione provinciale dell’I.N.P.S. competente, al fine di utilizzare sistemi di trasmissione differenti.

3. L’I.N.P.S., attraverso le proprie strutture, provvede all’erogazione dell’assegno in un’unica soluzione, sulla base dei dati forniti dai comuni, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai comuni.

Articolo 2.

1. L’assegno non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità e con qualsiasi altro reddito.

Articolo 3.

1. A valere sulle risorse destinate allo scopo di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n° 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 326 del 2003, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al trasferimento delle risorse all’I.N.P.S. e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini dell’effettuazione del conguaglio, l’I.N.P.S. e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, nell’esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

Articolo 4.

1. L’assegno pari ad Euro 1.000 è concesso ed erogato, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti, sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 21del decreto-legge n° 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 326 del 2003.