Ambiente

Wednesday 06 October 2004

Le modalità di recupero dei prodotti contenenti amianto nel Decreto dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio 29.7.2004 (in G.U. 5.10.2004) MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 29 luglio 2004, n.248

Le modalità di recupero dei prodotti contenenti amianto nel Decreto dellAmbiente e della Tutela del Territorio 29.7.2004 (in G.U. 5.10.2004)

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 luglio 2004, n.248

  Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attivita’ di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto. (GU n. 234 del 5-10-2004) 

                      IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                            di concerto con

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                                e con

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

  Vista  la  legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla

cessazione dell’impiego dell’amianto;

  Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma

4,   della   citata   legge   n.   257   del   1992,  che  prevedono,

rispettivamente,  la  predisposizione  di  disciplinari tecnici sulle

modalita’  di  gestione dei rifiuti contenenti amianto da parte della

Commissione  per  la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi

sanitari  connessi  all’impiego  dell’amianto  e  l’adozione di detti

disciplinari  da parte del Ministro dell’ambiente, di concerto con il

Ministro della sanita’;

  Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  e,  in

particolare,  l’articolo  18,  comma  2,  lettera  b)  e comma 4, che

prevede,  con  decreto  del  Ministro dell’ambiente di concerto con i

Ministri  dell’industria,  del  commercio e dell’artigianato e con il

Ministro  della  sanita’,  la  determinazione  e  la disciplina delle

attivita’  di  recupero  dei  prodotti  di  amianto  e dei beni e dei

prodotti contenenti amianto;

  Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visti  il  decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36, recante

l’attuazione  della  direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di

rifiuti,  ed il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive ed

il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali,

13 marzo  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n.

67, recante criteri di ammissibilita’ dei rifiuti in discarica;

  Vista  la  direttiva del Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio  del  9 aprile  2002,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

10 maggio  2002,  n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena

applicazione   del   regolamento   comunitario   n.  2557/2001  sulle

spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

  Visti    i    disciplinari   tecnici   sulle   modalita’   per   la

classificazione,  il  trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto

nonche’  sul  trattamento, l’imballaggio e la ricopertura dei rifiuti

medesimi  nelle  discariche  autorizzate, approvati dalla Commissione

per  la  valutazione  dei  problemi  ambientali e dei rischi sanitari

connessi  all’impiego  dell’amianto,  di cui all’articolo 4, comma 1,

della  citata  legge  n.  257  del  1992,  nella  seduta plenaria del

15 gennaio 2004;

  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome;

  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 31 maggio 2004;

  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri

effettuata con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004;

                             A d o t t a

                       il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  1. Sono  adottati,  ai  sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge

27 marzo  1992, n. 257, i disciplinari tecnici sulle modalita’ per il

trasporto   ed  il  deposito  dei  rifiuti  di  amianto  nonche’  sul

trattamento,   sull’imballaggio   e  sulla  ricopertura  dei  rifiuti

medesimi   nelle  discariche,  approvati  dalla  Commissione  per  la

valutazione  dei  problemi  ambientali e dei rischi sanitari connessi

all’impiego dell’amianto di cui all’articolo 4, comma 1, della citata

legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio 2004.

  2. I   predetti   disciplinari,  di  cui  all’allegato  A,  tecnici

costituiscono parte integrante del presente regolamento.

  3. I  disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di

trattamento  dei  rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come

effetto,   conducono   alla  totale  trasformazione  cristallochimica

dell’amianto,  rendono  possibile  il  riutilizzo di questo materiale

come materia prima.

  4. L’allegato A, al presente decreto integra l’allegato 1, relativo

all’ammissibilita’  dei  rifiuti di amianto o contenenti amianto, del

decreto  13 marzo  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo

2003,  n.  67,  recante  criteri  di  ammissibilita’  dei  rifiuti in

discarica.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Roma, 29 luglio 2004

                      Il Ministro dell’ambiente

                    e della tutela del territorio

                              Matteoli

                      Il Ministro della salute

                                Sirchia

               Il Ministro delle attivita’ produttive

                               Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004

  Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture

ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347

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          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e’ stato redatto

           dall’amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell’art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull’emanazione  dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          alle  quali  e’  operato  il  rinvio.  Restano invariati il

          valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di

          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita’

           europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              –  La  legge  27 marzo  1992,  n.  257, recante: «Norme

          relative  alla  cessazione  dell’impiego  dell’amianto», e’

          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87,

          S.O.  L’art.  5,  comma  1,  lettera  c) della citata legge

          27 marzo 1992, n. 257, e’ il seguente:

                «c) a    predisporre   disciplinari   tecnici   sulle

          modalita’  per  il  trasporto  e il deposito dei rifiuti di

          amianto   nonche’   sul  trattamento,  l’imballaggio  e  la

          ricopertura   dei   rifiuti   medesimi   nelle   discariche

          autorizzate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della

          Repubblica   10 settembre    1982,   n.  915,  e  successive

          modificazioni e integrazioni;».

              –  L’art. 6, comma 4, della citata legge 27 marzo 1992,

          n. 257, e’ il seguente:

              «4. Il  Ministro  dell’ambiente,  di  concerto  con  il

           Ministro  della  sanita’,  adotta  con  proprio decreto, da

          emanare  entro  trecentosessantacinque giorni dalla data di

          entrata  in  vigore  della  presente  legge, i disciplinari

          tecnici di cui all’art. 5, comma 1, lettera c).».

              –  Il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,

          recante:   «Attuazione   delle   direttive  91/156/CEE  sui

          rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli

          imballaggi  e  sui  rifiuti  di imballaggio», e’ pubblicato

          nella  Gazzetta  Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. Si

          riportano i commi 2, lettera b) e 4 dell’art. 18 del citato

          decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e’ il seguente:

              «2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

                a) (omissis);

                b) la  determinazione e la disciplina delle attivita’

          di  recupero  dei  prodotti  di  amianto  e  dei beni e dei

          prodotti contenenti amianto.

               4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente

          decreto,  le norme regolamentari e tecniche di cui al comma

          2  sono  adottate,  ai  sensi  dell’art. 17, comma 3, della

          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  con decreti del Ministro

          dell’ambiente,  di  concerto con i Ministri dell’industria,

          del  commercio e dell’artigianato e della sanita’, nonche’,

          quando  le  predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed

          il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con

          i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e

          dei trasporti e della navigazione.».

              –  L’art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

          400,  recante:   «Disciplina  dell’attivita’  di  Governo  e

          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,

          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.

          214, S.O., e’ il seguente:

              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati

          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di

          autorita’   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge

          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

          materie  di  competenza  di  piu’  Ministri, possono essere

          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la

          necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.

          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati

          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente

          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

              –  Il  decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36,

          recante:  «Attivazione  della direttiva 1999/31/CE relativa

          alle  discariche  di rifiuti», e’ pubblicato nella Gazzetta

          Ufficiale  12 marzo  2003,  n.  59, S.O. L’art. 4, comma 1,

          della citata legge n. 257, del 1992, e’ il seguente:

              «4. (Istituzione  della  commissione per la valutazione

          dei  problemi  ambientali  e  dei  rischi sanitari connessi

          all’impiego  dell’amianto).  –  1. Con decreto del Ministro

          della  sanita’, di concerto con il Ministro dell’industria,

          del   commercio   e   dell’artigianato,   con  il  Ministro

          dell’ambiente,  con  il  Ministro  dell’universita’ e della

          ricerca  scientifica  e  tecnologica  e con il Ministro del

          lavoro  e  della previdenza sociale e’ istituita, presso il

          Ministero  della sanita’, entro trenta giorni dalla data di

          entrata  in vigore della presente legge, la commissione per

          la   valutazione  dei  problemi  ambientali  e  dei  rischi

          sanitari  connessi  all’impiego  dell’amianto,  di  seguito

          denominata commissione, composta da:

                a) due  esperti  di tecnologia industriale, designati

          dal Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e

          tecnologica;

                b) due   esperti   di   materiali   e   di   prodotti

          industriali,  designati  dal  Ministro  dell’industria, del

          commercio e dell’artigianato;

                c) due  esperti  di problemi dell’igiene ambientale e

          della  prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro,  designati dal

          Ministro della sanita’;

                d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e

           di  sicurezza  delle  produzioni industriali, designati dal

          Miinistro dell’ambiente;

                e) un  esperto  di problemi della previdenza sociale,

          designato  dal  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza

          sociale;

                 f) un esperto dell’Istituto superiore di sanita’;

                g) un  esperto del Consiglio nazionale delle ricerche

          (CNR);

                h) un  esperto  dell’Ente  per  le  nuove tecnologie,

          l’energia e l’ambiente (ENEA);

                i) un   esperto   dell’Istituto   superiore   per  la

          prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

                l) tre  rappresentanti delle organizzazioni sindacali

          dei   lavoratori  maggiormente  rappresentative  a  livello

          nazionale;

                m) due   rappresentanti  delle  organizzazioni  delle

          imprese industriali e artigianali del settore;

                n) un rappresentante delle associazioni di protezione

          ambientale di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.

          349».

          Note all’art. 1:

              –  Le  note  all’art.  6, comma 4, della legge 27 marzo

          1992, n. 257, sono contenute nelle note alle premesse.

              –  Le  note  all’art. 4, comma 1, della citata legge n.

          257 del 1992, sono contenute nelle note alle premesse.

          Allegato non disponibile