Ambiente

Monday 03 October 2005

Le misura contro l’ emergenza per l’ influenza aviaria nel decreto legge del 1 ottobre 2005 DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n.202

Le misura contro l’emergenza per
l’influenza aviaria nel decreto legge del 1 ottobre 2005

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n.202 – Misure urgenti per la prevenzione
dell’influenza aviaria.

(GU n. 229 del 1-10-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;

Considerati i recenti episodi
verificatisi in alcuni Paesi dell’Est europeo, nei quali sono stati riscontrati
casi di animali colpiti dal virus dell’influenza
aviaria;

Valutato il rischio potenziale di una
catastrofica pandemia influenzale;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare misure idonee ad evitare
il rischio in Italia di una tale emergenza sanitaria
attraverso controlli piu’ rigorosi alle frontiere
sugli animali vivi e sugli alimenti, nonche’ ad
elevare il livello di protezione dei cittadini;

Viste le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16
settembre e del 23 settembre 2005;

Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri della difesa, dell’economia e delle finanze, per gli affari regionali e degli
affari esteri;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Prevenzione e lotta contro
l’influenza aviaria le malattie degli animali e le
relative emergenze

1. Ai fini del potenziamento e della
razionalizzazione degli strumenti di lotta contro l’influenza
aviaria, le malattie animali e le emergenze zoo-sanitarie, nonche’
per incrementare le attivita’ di prevenzione,
profilassi internazionale e controllo sanitario esercitato dagli uffici
centrali e periferici del Ministero della salute, e’ istituito presso la
Direzione generale della sanita’ veterinaria e degli
alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali che definisce e programma gli obiettivi e le
strategie di controllo e di eradicazione delle
malattie e svolge mediante l’Unita’ centrale di crisi, unica per tutte le
malattie animali e raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali
e locali, compiti di indirizzo, coordinamento e verifica ispettiva anche per le
finalita’ di profilassi internazionale, avvalendosi
direttamente dei Centri di referenza nazionale per le malattie animali, degli
Istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di
referenza nazionale per l’epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria
dell’Istituto superiore di sanita’ in collaborazione
con le regioni e le province autonome, nonche’ delle Facolta’ universitarie di medicina veterinaria e degli
organi della sanita’ militare. L’individuazione
dettagliata delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, unitamente alla
sua composizione ed alla organizzazione necessaria ad
assicurarne il funzionamento, e’ effettuata con decreto del Ministro della
salute.

2. Con decreto del Ministro della
salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalita’ di partecipazione alle attivita’
del Centro e dell’Unita’ di crisi delle strutture del Ministero delle politiche
agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso
collegati.

3. E’ istituito presso il Ministero
della salute il Dipartimento per la sanita’ pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, nel
quale confluiscono, tra l’altro, la Direzione generale della sanita’ veterinaria e degli alimenti, l’istituendo Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, nonche’
del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con il compito di provvedere
alla riorganizzazione delle attivita’ attribuite a
detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, in materia di sanita’ veterinaria e di
sicurezza degli alimenti.

4. Per garantire lo svolgimento dei
compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria, le
malattie degli animali e le relative emergenze, il Ministero della salute e’
autorizzato a:

a) indire, concorsi pubblici mediante
quiz preselettivi e successivi colloqui per il reclutamento,
con contratti a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti
veterinari di I livello;

b) bandire concorsi
pubblici mediante quiz preselettivi e successivi
colloqui per il reclutamento, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di cinquanta operatori
del settore della prevenzione, dell’assistenza e del controllo sanitario.

5. La dotazione organica del
Ministero della salute, e’ incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.

Art. 2.

Modalita’ di costituzione di scorte nazionali
di farmaci antivirali

1. Al fine di fronteggiare il rischio
di una pandemia influenzale, all’acquisto di medicinali ed altro materiale
profilattico da destinare per la prevenzione del rischio epidemico anche per i
cittadini italiani residenti nelle aree di infezione,
si puo’ fare fronte, su proposta del Ministro della
salute, ai sensi dell’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.

2. Con successivo accordo da
stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita’ di costituzione di scorte regionali di farmaci antivirali, che costituiscono finalita’
prioritarie nell’ambito dell’esercizio della funzione di prevenzione.

Art. 3.

Comando Carabinieri per la tutela
della salute

1. Il Comando Carabinieri per la
salute assume la denominazione di:

«Comando Carabinieri per la tutela
della salute».

2. Il Comando Carabinieri per la
tutela della salute e’ potenziato di 96 unita’ di personale, secondo la tabella allegata al
presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all’organico vigente
dell’Arma dei carabinieri. A tale fine e’ autorizzato il ricorso ad
arruolamenti straordinari per il numero corrispondente di unita’ di personale, in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli oneri
connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso lo
straordinario, del personale di cui al comma 2 sono a carico del Ministero
della salute, che provvedera’ anche al versamento dei
relativi oneri sociali.

4. Per gli scopi di cui al comma 3 e’
autorizzata la spesa di euro 400.000 per l’anno 2005
ed euro 4.500.000 a decorrere dall’anno 2006.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, e dell’articolo
3, pari ad euro 700.000 per l’anno 2005 ed a euro
15.200.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 2 dell’articolo 1 del
decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 gennaio 2001, n. 3.

2. Per le attivita’
di prevenzione e di profilassi internazionale, nonche’
per i controlli sanitari in materia di sicurezza alimentare, il Ministero della
salute puo’ derogare, mediante ricorso alle riassegnazioni
di entrate derivanti dalle tariffe di cui all’articolo 5, comma 12, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 9, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli
effetti finanziari che ne derivano per l’anno 2005, la dotazione del Fondo di cui
al comma 27 dell’articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e’ ridotta di euro 10.300.000.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Interventi urgenti nel settore
avicolo

1. Per sostenere il mercato delle
carni avicole, colpito dalla crisi derivante dalla drastica
riduzione dei consumi, conseguente ai recenti eventi di influenza aviaria e per
eventuali altre situazioni eccezionali, l’AGEA e’ autorizzata ad acquistare
carni congelate ed altri prodotti per un quantitativo non superiore a 17.000
tonnellate per un importo massimo di 20 milioni di euro.

2. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalita’ di acquisto, ivi
compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.

3. All’onere derivante
dall’attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro
per l’anno 2005, si provvede, per l’importo di 12 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unita’ previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale»

dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno e, quanto a 7 milioni di euro, l’accantonamento relativo al
Ministero della salute, nonche’ mediante
corrispondente riduzione di 8 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa
recata dall’articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378.

4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara’
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’
1° ottobre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Storace, Ministro della salute

Martino, Ministro della difesa

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

La
Loggia,
Ministro per gli affari regionali

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

Tabella prevista dall’art. 3

POTENZIAMENTO DELL’ORGANICO DEL
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

=====================================================================

Grado/ruolo | Personale in extraorganico

=====================================================================

Capitano |

Tenente/S. tenente |

Totale ufficiali | 20 (a)

Luogotenente |

Mar.A. UPS |

Mar. Capo |

Mar. Ord. |

Mar. |

Totale ispettori | 76

Totale generale | 96

(a) Il personale Ufficiali e’ in
extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla Tabella n. 2 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.