Lavoro e Previdenza

Wednesday 01 February 2006

Le lesioni subite per sedare una rissa sul posto di lavoro non sono indennizzabili dall’ INAIL.

Le lesioni subite per sedare una rissa sul posto di lavoro non sono indennizzabili dallINAIL.

Cassazione Sezione lavoro sentenza 30 settembre 2005-27 gennaio 2006, n. 1718

Presidente Mileo Relatore Capitanio

Pm Gaeta conforme Ricorrente Monte

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 5 gennaio 1998 Carmine Monte conveniva in giudizio davanti al Pretore di Crotone lInail chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla rendita da inabilità permanente per infortunio sul lavoro occorsogli mentre, alla fine del proprio orario di servizio, nellapprestarsi a timbrare il

cartellino marca tempo noi locali dellAsl n. 5 di Crotone presso lospedale S. Giovanni Di Dio, era intervenuto a sedare una lite tra la guardia addetta al servizio di vigilanza e certo Mauro Cataldo,rimanendo colpito in modo violento al braccio sinistro con residuati postumi permanenti di una paralisi al nervo radiale dopo

una riportata frattura al braccio sinistro.

Il Tribunale di Crotone in composizione monocratica, subentrato al pretore adito, disposta consulenza tecnica, rigettava la domanda.

Con sentenza in data 28 febbraio/21 agosto 2002 la Corte dappello di Catanzaro rigettava lappello del lavoratore osservando che lintervento di Carmine Monte per sedare una lite insorta tra altri non poteva essere collegata allespletamento di un atto intrinseco alla prestazione di lavoro e non era stato imposto per necessità dalle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorativo dovute o da circostanze di tempo e di luogo che, prescindendo dalla volontà del lavoratore, fossero comunque collegate allattività lavorativa.

La corte di merito aggiungeva che la circostanza che lintervento del lavoratore per sedare la lite fosse stato effettuato sul luogo e durante lorario di lavoro non valeva a collegare linfortunio né direttamente né indirettamente allattività lavorativa e a trasformare quello che era stato un infortunio al lavoratore in un infortunio sul lavoro.

Carmine Monte ricorre per la cassazione della sentenza della Corte dappello di Catanzaro con due motivi.

LInail resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con i due motivi tra loro connessi e da esaminare, perciò, congiuntamente, il ricorrente lamenta che la Corte dappello di Catanzaro con violazione e falsa applicazione dellarticolo 2 del Dpr 1124/65 e dellarticolo 593 Cp nonché dellarticolo 2 della Costituzione, nonché con insufficiente , illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, fornendo una nozione restrittiva della nozione di occasione di lavoro, non aveva considerato che loccasione di lavoro si realizza tutte le volte che lo svolgimento di una attività lavorativa, pur non essendo la causa , costituisco loccasione dellinfortunio e pertanto va riferita a ogni accadimento infortunistico che sia in concreto ascrivibile alloccasione di lavoro, pur se configurabile anche al di fuori dellattività lavorativa ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana.

Secondo il ricorrente per occasione di lavoro deve intendersi linsieme di tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali e socio‑economiche, in cui lattività produttiva si svolge e nelle quali è possibile il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che esso dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, con il solo limite del rischio elettivo.

Aggiunge, ancora, il ricorrente che la corte di merito aveva omesso di considerare riti di questa Corte di legittimità, che in tema di infortunio in itinere aveva riconosciuto linfortunio sul lavoro al lavoratore che presti soccorso a un automobilista infortunato e rimanga a sua volta ferito, mentre non aveva dato rilevanza alla circostanza che il lavoratore, ai sensi dellarticolo 593 Cp, durante lorario di lavoro aveva prestato soccorso a una persona ferita nel corso di tale colluttazione.

Infine il ricorrente censura la sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione per il fatto che aveva ritenuto che per lindennizzabilità dellinfortunio sul lavoro oltre il nesso topografico‑ cronologico occorresse quello eziologico, quanto meno in via mediata o indiretta e, tuttavia, aveva omesso di accertare, nel caso concreto, tale nesso.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dellarticolo 2 del Dpr 1124/65 loccasione di lavoro comprendo tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui lattività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e includibili del lavoratore e, quindi, da qualsiasi situazione ricollegabile in modo diretto o indiretto allattività lavorativa.(v. pronuncia di questa Corte 12652/98).

Perché si abbia infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi del citato articolo 2, però, non è sufficiente che lattività lavorativa abbia determinato in capo al lavoratore un rischio generico ossia un rischio al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini indipendentemente dallattività lavorativa svolta, bensì occorre che essa abbia determinato o un rischio specifico ossia un rischio derivante dalle particolari condizioni dellattività lavorativa svolta e/o dellapparato produttivo dellazienda, ovvero da un rischio generico aggravato, ossia da un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono lattività lavorativa dellassicurato, si pone, tuttavia, in ragione di necessario collegamento eziologico con lattività lavorativa del medesimo (es: infortunio in itinere).

In ogni caso, però, viene meno lindennizzabilità dellinfortunio nellipotesi del cosiddetto rischio elettivo e cioè del rischio che sia collegato a una scelta arbitraria del lavoratore che crei o affronti volutamente una situazione di rischio diversa da quella inerente allo svolgimento dellattività lavorativa (v. pronunce di questa Corte 6269/97; 7918/97; 12325/00).

Nella specie linfortunio occorso a Carmine Monte , pur essendo collegato topograficamente e temporalmente allattività lavorativa, cm derivato da una scelta arbitraria del lavoratore, non giustificata né dai doveri imposti dallarticolo 593 Cp , riferiti a un dovere di soccorso o di collaborazione con le forze dellordine rispetto a fatti già avvenuti e non in corso di svolgimento, né a doveri di solidarietà costituzionalmente previsti, prospettandosi, anzi, per chi partecipa con le apparenti sembianze di paciere a una colluttazione tra due soggetti la possibilità che egli possa essere incriminato per rissa ai sensi dellarticolo 588 Cp.

Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese del presente giudizio a norma dellarticolo 152 disp. att. Cpc nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale 134/94, applicabile ratione temporis alla fattispecie.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.