Penale

Wednesday 25 February 2004

Le indagini difensive per essere utilizzabili devono essere precedute da mandato espresso al difensore. Tribunale di Latina Sezione indagini e udienze preliminari ordinanza 17 febbraio 2004

Le indagini difensive per essere utilizzabili devono essere precedute da mandato espresso al difensore.

Tribunale di Latina – Sezione indagini e udienze preliminari – ordinanza 17 febbraio 2004

Giudice Morgigni

Premesso

I reati astrattamente configurati nella notizia di reato si riferivano a più compravendite di latte effettuate dal M. alla G. (dal gennaio 2002 al gennaio 2003) in relazione alle quali il prodotto non sarebbe stato conforme ai requisiti qualitativi richiesti perché – asseritamente – annacquato e con carica batterica superiore a quella consentita.

La notizia di reato veniva presentata il 25 febbraio 2003, con la conseguenza che il decorso del tempo dall’ultima compravendita (intervenuta anteriormente al 10 gennaio 2003) impediva al Pm di disporre qualsiasi utile accertamento presso l’impresa del M. o della G., poiché il rilievo sarebbe stato relativo a campioni di prodotto diversi rispetto a quelli per i quali era stata presentata la querela a causa della notoria rapida deperibilità del latte.

Gli elementi di prova, infatti, dovevano essere acquisiti per quantitativi di latte ceduti prima della notizia di reato, essendo ovviamente la notitia criminis relativa a fatti ad essa antecedenti.

La richiesta di sequestro contenuta nella notizia di reato era, invece, irrilevante essendo in parte riferita a documenti non pertinenti ed in parte a res indicate in modo del tutto generico le quali, comunque, sarebbero state diverse dai campioni di latte de quibus, verosimilmente deperiti.

A causa della rapidissima deperibilità del latte, peraltro, l’accertamento tecnico richiesto poteva essere compiuto (come è avvenuto) anche mediante attività difensiva, trovando piena applicazione le disposizioni in tema di indagini difensive anche alla difesa della persona offesa, poiché la legge non distingue in alcun modo tra difesa dell’indagato e difesa della persona offesa nel disciplinare la relativa attività di investigazione ma parla genericamente di “assistito” nell’articolo 327bis Cpp, senza fare riferimento alla qualità della parte interessata dall’attività difensiva.

La possibilità di consentire tale attività anche alla persona offesa nel procedimento penale, peraltro, emerge dalla chiara valorizzazione del suo ruolo desumibile anche dalle facoltà e dai diritti che la legge le attribuisce sempre in numero maggiore (come ad es. l’articolo 21 D.Lgs 274/00, che prevede la possibilità di ricorrere direttamente al giudice di pace).

L’attività difensiva, però, avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi degli articoli 327bis e 391bis e ss. Cpp, trattandosi di norme che disciplinano anche la c.d. attività investigativa preventiva della difesa (incluso quella della persona offesa).

La persona offesa  avrebbe, quindi, potuto procedere all’accertamento irripetibile:

dopo l’inizio del procedimento penale in base all’articolo 391nonies Cpp;

mediante un difensore già nominato ai sensi degli articoli 327bis Cpp;

previo avviso al Pm ai sensi dell’articolo 391decies comma 3 Cpp.

Prima dell’inizio del procedimento penale (precisamente dal 22 gennaio 2002 fino al 3 gennaio 2003), invece, su richiesta della persona offesa G. venivano eseguiti prelievi di campioni di latte ceduto dall’indagato M. alla persona offesa G. e sui campioni così acquisiti venivano eseguite analisi dalla società Laboratori Vita arl.

Le attività effettuate su incarico della parte offesa costituivano atti non ripetibili trattandosi  di due distinte operazioni:

rilievi tecnici, per quanto riguardava l’acquisizione dei campioni di latte;

accertamenti tecnici, per quanto riguardava l’esecuzione delle analisi.

L’esito di tali analisi veniva, successivamente esaminato e valutato da un consulente tecnico della persona offesa, dr. S. G. e tali documenti (ossia la relazione del consulente tecnico e i verbali di analisi eseguiti dalla Laboratori Vita srl) venivano depositati insieme alla notizia di reato, entrando a fare parte del fascicolo delle indagini preliminari unitamente alle copie di altri documenti (principalmente corrispondenza intercorsa tra le parti).

In primo luogo, però, poiché il procedimento penale iniziava solo in data 29 febbraio 2003, con la presentazione della notizia di reato (iscritta peraltro nel registro di cui all’articolo 335 Cpp il 14 marzo 2003), ogni attività investigativa compiuta dalle parti a scopo difensivo prima dell’inizio del medesimo procedimento andava effettuata, ai sensi dell’articolo 391nonies Cpp, previo conferimento di espresso mandato ad un difensore.

In secondo luogo, prima dell’inizio del procedimento penale, non poteva essere effettuato alcun atto che richiedesse l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, come previsto dall’articolo 391nonies comma 1 Cpp, poiché per tali attività è necessario il rispetto di norme processuali che garantiscono la posizione di tutte le parti consentendo l’applicazione di talune garanzie (come la partecipazione all’atto prevista dall’articolo 360 Cpp o il contraddittorio differito sul contenuto dell’atto previsto dall’articolo 366 Cpp).

Nel caso di specie non è stato conferito alcun mandato al difensore della persona offesa ai sensi dell’articolo 391nonies Cpp e gli atti irripetibili effettuati, sia con riferimento ai prelievi che alle analisi, avrebbero dovuto essere eseguiti con l’autorizzazione o la partecipazione dell’autorità giudiziaria, al fine di garantire il contraddittorio previsto dall’articolo 360 Cpp.

Ne consegue che gli atti prodotti unitamente alla notizia di reato non sono utilizzabili in base all’articolo 391decies Cpp, poiché essi possono fare parte del fascicolo del Pm – anche in relazione alla fase delle indagini – solo se sono eseguiti dopo l’inizio delle indagini e con il rispetto delle forme di cui all’articolo 391decies Cpp, tra le quali vi è quella di dare avviso dell’atto al Pm per l’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 360 o perché assista all’attività direttamente o a mezzo di delegati.

Le medesime considerazioni valgono per la relazione del consulente tecnico nominato dalla persona offesa, che si è limitato a effettuare un nuovo esame delle risultanze già acquisite in base alle analisi svolte.

La documentazione delle analisi e la relazione del consulente tecnico della persona offesa (nominato anch’egli prima dell’inizio del procedimento penale) non può ritenersi utilizzabile nemmeno come documento rientrante tra quelli indicati dall’articolo 234 Cpp, né può ammettersi l’assunzione di informazioni ai sensi degli articoli 350 o 362 Cpp in relazione alle predette attività i cui esiti sono inutilizzabili, poiché ciò si sostanzierebbe nell’elusione delle norme sopra descritte ed in una violazione dei principi in materia di utilizzabilità sanciti dalla corte di cassazione anche con riferimento alla fase delle indagini preliminari (cfr. Cassazione Su Penali, sentenza 36747/03, dep. 24 settembre 2003, imp. Torcasio ed altro, riv 225465).

La notizia di reato, pertanto, è infondata in quanto non sussistono elementi per sostenere l’accusa in giudizio perché la documentazione prodotta dalla persona offesa non è utilizzabile e non vengono indicate nell’opposizione indagini che possano effettivamente essere eseguite e che siano rilevanti rispetto al thema probandi (poiché per le ragioni esposte non possono essere svolti utili e tempestivi accertamenti dal Pm su campioni di latte ormai deperito).

Con i fatti descritti nella notizia di reato contrastano, peraltro, gli elementi a discarico addotti dal prevenuto, che ha evidenziato nel suo interrogatorio come sussistessero esiti di analisi del latte posto in vendita dalla sua impresa effettuate il 4 gennaio 2003 dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale su prelievo della Asl competente (eseguito il 3 gennaio 2003), dalle quali si evinceva la regolarità del prodotto in base agli standards qualitativi previsti dalle norme vigenti.

PQM

Visto l’articolo  Cpp dispone l’archiviazione del procedimento in epigrafe nei confronti di S.M. con restituzione degli atti al Pm.