Enti pubblici

Friday 10 September 2004

Le graduatorie per l’ assunzione non vincolano la P.A. per i concorsi successivi.

Le graduatorie per l’assunzione non vincolano la P.A. per i concorsi successivi

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO Sezione Seconda bis

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. Reg.
Gen. 7517 del 1997 proposto da A. C. e M. B., rappresentate e difese dagli avv.ti Alba
Giordano e Roberto Baldassarri ed elettivamente
domiciliata presso lo studio degli stessi in Roma, v. Ezio 19, per delega in
calce all’atto introduttivo;

contro

Comune di Roma in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso
dall’avv. Carlo Sportelli ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura
comunale in Roma, v. del Tempio di Giove 21;

per l’annullamento

del bando di concorso, pubblicato sulla
G.U. n. 22 del 18.3.97 – 4° serie spec. Concorsi ed esami, relativo al concorso
interno, per titoli, per il conferimento di n. 100 posti nella figura
professionale di assistente di asili nido, 6° q.f., riservato ai sensi dell’art. 1 co.
15, l.
28.12.1995 n. 549;

nonché di qualsiasi atto connesso,
presupposto e conseguente allo stesso;

VISTO il ricorso con i relativi
allegati;

VISTO l’atto di costituzione in
giudizio dell’amministrazione;

VISTE le memorie prodotte dalle parti
a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, alla pubblica
udienza del 3.6.2004, la Dott. Solveig Cogliani;

Uditi i procuratori delle parti come
di verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso menzionato in
epigrafe, le istanti esponevano di aver partecipato al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 300 posti
nella figura professionale di assistente di asili nido – 6° q.f.
– indetto dal comune di Roma in data 23.2.1991, in esecuzione della
deliberazione n. 7128 del 29.12.1990 della G.M. e di essere risultate idonee,
in base alla graduatoria approvata con delibera 5.3.1996 e inserite al n. 700 e
775 rispettivamente. Riferivano che , ai sensi
dell’art. 5, d.P.R. 13.5.1987 n. 268 e del bando di
concorso, la graduatoria rimaneva valida per la durata di tre anni

Nel frattempo, il Comune procedeva ad
una ridefinizione della dotazione organica del
personale, sicchè era riscontrata una carenza organica nel settore , di 827 unità. Pertanto,
dapprima il comune assumeva le 300 vincitrici e poi altre 100 idonee. Successivamente, invece di attingere alla graduatoria,
ancora valida, procedeva a bandire un nuovo concorso, riservato al personale
precario che avesse prestato prestigio anche non continuativo per almeno 36
mesi.

Pertanto, le
istanti, censuravano il bando sopra indicato, per violazione dell’art. 5
co. 3, d.P.R. n. 13 del
1986, dell’art. 20, l.
n. 93 del 1983 e dell’art. 3, l. n. 241 de 1990; nonché denunziavano il vizio di eccesso di potere in
relazione all’incoerenza ed alla falsità della motivazione, alla
contraddittorietà dell’azione amministrativa ed allo sviamento di potere. Infatti, asserivano che l’amministrazione comunale avrebbe
dovuto continuare ad utilizzare i candidati risultati idonei ed inseriti nella
graduatoria ancora valida, prima di indire un nuovo concorso, sostanzialmente
indirizzato a sanare la posizione di dipendenti precari. Ai sensi della l. n.
93 del 1983, asseritamene, si farebbe obbligo per l’amministrazione di
utilizzare le graduatorie di precedenti concorsi. Altresì, deducevano la
violazione dell’art. 97 Cost.,
per violazione del principio costituzionalmente affermato dell’accesso al
rapporto di pubblico impiego tramite concorso pubblico, avendo
l’amministrazione prescelto di sanare la posizione dei precari, come sopra
riferito.

Si costituiva l’amministrazione
chiedendo il rigetto della domanda; in via preliminare eccepiva
l’inammissibilità del ricorso per mancata partecipazione delle
istanti alla procedura .

La ricorrente Mazzulli
dichiarava di non aver più interesse al ricorso in ragione dell’assunzione da
parte del Comune di Roma, a seguito dell’espletamento di altro
concorso.

La causa era trattenuta in decisione
all’udienza del 3.6.2004.

DIRITTO

1. Preliminarmente, in ragione della
dichiarazione fatta da parte della ricorrente M., deve dichiararsi
improcedibile il ricorso nei confronti della stessa per sopravvenuto difetto di
interesse.

2.
In primo luogo, deve condividersi l’eccezione di inammissibilità relativamente al V motivo di ricorso,
poiché consistente in una censura attinente specifiche determinazioni del bando
di concorso in questione.

Con tale censura, parte ricorrente
deduceva l’illogicità e l’irrazionalità della previsione del punteggio
relativamente ad alcuni titoli.

In relazione a tale aspetto l’istante deduceva,
altresì, la violazione dell’art. 97 Cost. ed il difetto di motivazione.
Tuttavia l’istante non manifestava la volontà di partecipare alla selezione,
attraverso la presentazione della domanda di ammissione
alla procedura.

La giurisprudenza è costante
nell’affermare che, ai fini della sussistenza dell’interesse a censurare un
bando, deve incardinarsi una posizione di interesse
differenziato attraverso la presentazione della domanda di ammissione alla
procedura.

Per lo stesso motivo, deve
dichiararsi inammissibile la censura di cui al IV
motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 2, d P.R. 9.5.94
n. 487, in
relazione alla mancata predeterminazione, ai fini della partecipazione
all’esame, di un limite di età.

3. Devono, tuttavia, essere
esaminati, in quanto ammissibili, i motivi di ricorso che investono la
legittimità dell’indizione del concorso.

Per quanto riguarda, la censurata
mancata utilizzazione della pregressa graduatoria di idonei,
va rilevato che , secondo un consolidato orientamento , i concorrenti risultati
vincitori nei pubblici concorsi non vertono in una posizione di diritto
soggettivo all’assunzione, ma esclusivamente di interesse legittimo, tant’è che l’amministrazione può, in ogni momento,
addirittura annullare, seppure motivatamente, la procedura e non addivenire,
dunque all’assunzione. A maggior ragione non può dirsi sussistere una posizione
tutelata a favore degli idonei di un concorso, trattandosi, per
l’amministrazione di una facoltà, quella dell’utilizzo delle graduatorie
valide, in considerazione degli oneri per la stessa da affrontare per
l’espletamento di nuove procedure (v. tra le altre, cons. St., sez. V, 18.11.1999 n. 1958). In vero, gli idonei in un
concorso pubblico non acquistano alcuna aspettativa
tutelata in ordine alla facoltà dell’amministrazione di utilizzare la
graduatoria per la copertura di eventuali vacanze di organico verificatesi nel
triennio di validità della graduatoria medesima (su punto, specificamente, Cons. St., sez. VI, 31 .5.1994,
n. 896).

4. Per quanto
attiene la censura di violazione dell’art. 5, co. 3, d.P.R. n. 13/1986, dell’art. 20 L. n. 93/83 e dell’art. 3, L. n. 241/90, nonché il dedotto
eccesso di potere sotto i profili di incoerenza e falsità della motivazione, di
contraddittorietà dell’azione amministrativa e di sviamento, oltre a quanto già
precisato in ordine all’utilizzo di pregresse graduatorie, va rilevato che la
scelta dell’amministrazione di procedere ad una nuova selezione, invero, appare
maggiormente coerente con la logica del pubblico concorso quale modalità
ordinaria di accesso al pubblico impiego, principio costituzionalmente
garantito.

Peraltro, come precisato nella
memoria del Comune, esiste nell’ordinamento una specifica disposizione (art. 1,
co. 15,
l. n. 949/95) che prevede che gli enti locali non
dissestati possono bandire concorsi per il personale in servizio.

In forza di quanto appena osservato, risultano infondate le ulteriori censure contenute nel II e
III motivo di ricorso. Infatti, basta a tal fine considerare che la procedura
in oggetto è modalità maggiormente aderente al disposto di cui all’art. 97 Cost., rispetto all’utilizzo di
graduatorie di idonei non vincitori di precedenti selezioni.

Altresì, in
relazione alla pretesa violazione dell’art. 2, l. n. 421 del 1992, si è
già fatta menzione del riferimento normativo della scelta adottata.

Pertanto, la scelta
dell’amministrazione di indizione della nuova
procedura di concorso, appare fondata su un’idonea giustificazione che trova
peraltro fondamento normativo.

Il ricorso, di conseguenza , sotto tali aspetti va respinto.

Sussistono giusti motivi per la
compensazione delle spese di lite tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio (Sezione Seconda bis) dichiara improcedibile il ricorso nei
confronti della ricorrente M.; nei confronti dell’altra ricorrente, il ricorso
va in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto, come precisato in
motivazione.

Sono compensate le spese di lite tra
le parti.

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio del 3.6.2004

con l’intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia PRESIDENTE

Francesco Giordano Consigliere

Solveig Cogliani,
rel. Primo Referendario

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE