Penale
Le formalità da rispettare per la presentazione della querela.
Le formalità da rispettare per la
presentazione della querela.
Cassazione – Sezione quinta
penale – sentenza 30 gennaio – 18 maggio 2007, n. 19478
Presidente Pizzuti – Relatore
Marasca
Pm Salzano – difforme –
Ricorrente Soluri
Osserva
Sul quotidiano Il Giornale della
Calabria del 13 novembre 1997 appariva un articolo senza firma intitolato
Sarebbero sei i giudici coinvolti, a vario titolo nell’operazione Primavera …
… Locri nelle mani della “ndrangheta “.
Nell’articolo, tra l’altro, si dava atto che tra i magistrati coinvolti
risultavano come riportato da organi di informazione, i nomi dei magistrati
Felice Filocamo e Gerardo Dominijanni, rispettivamente fratello e nipote
dell’onorevole Giovanni Filocamo di Forza Italia.
Il presente procedimento concerne
soltanto il delitto di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo della stampa e
dal fatto determinato in danno di Gerardo Dominijanni trattato dall’Autorità
giudiziaria di Perugia perché il magistrato all’epoca dei fatti lavorava a Roma.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza emessa in data 16 dicembre 2004 affermava
la responsabilità penale di Soluri Giuseppe, direttore de Il Giornale di
Calabria, ed, esclusa l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lo
condannava alla pena di
€ 1.500,00 di multa.
La Corte di Appello di Perugia
con sentenza emessa in data 13 luglio 2005 dopo avere rigettato una eccezione di nullità concernente il fatto del mancato
vaglio del Gip presso il Tribunale di Roma della propria competenza così come
radicata a seguito della sentenza emessa dal Gip presso il Tribunale di
Catanzaro, che aveva declinato la propria competenza territoriale in favore del
Gip presso il Tribunale di Roma, dal momento che gli atti provenienti dalla
Calabria erano stati trasmessi dal Pm presso il Tribunale di Roma al suo
omologo di Perugia, nonché una eccezione concernente la nullità della querela
per inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 337 comma I c.p.p. ,
riteneva che in mancanza di firma l’articolo era riferibile al direttore , che
non ricorreva nel caso di specie l’esimente, nemmeno nella forma putativa, di
cui all’articolo 5 1 c.p. per mancato controllo dell’attendibilità delle fonti
e non veridicità della notizia.
Avverso tale
sentenza e le ordinanze ‑ 14 luglio 2003 ‑ che avevano
rigettato le eccezioni preliminari proponeva ricorso per cassazione Giuseppe
Soluri, che deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione di legge e
precisamente degli articoli 22, commi 1 c.p.p. e 25 e 111 della Costituzione
sia perché il Gup presso il Tribunale di Catanzaro aveva deciso con sentenza n.
22/99 sulla propria incompetenza e , quindi , la
situazione richiedeva il vaglio del giudice ritenuto competente, ovvero il GIP
presso il Tribunale di Roma, sia perché con la detta sentenza si demandavano
ulteriori determinazioni relativamente alla posizione della persona offesa
Felice Filocamo, all’epoca Procuratore presso la Procura circondariale di
Roma , e non anche a quella del Dominijanni all’epoca dei fatti magistrato
fuori ruolo perché addetto alla Corte Costituzionale sia infine, perché prima
di disporre il rinvio a giudizio il Gup aveva ritenuto che non si procedeva per
i reati in danno del Filocamo, che avevano attratto la competenza a Perugia.
2) Violazione degli articoli 337,
125 e 136 c.p.p. perché non vi è stata la identificazione
della persona che ha proposto la querela, né emerge chi l’abbia depositata, né
risulta l’applicazione della firma della persona che la ha ricevuta.
3) Violazione di norme
processuali e precisamente degli articoli 125, 181 comma IV, 190 , 495 e 507 c.p.p. nonché vizio di motivazione sul punto
per la mancata assunzione dei teste Melia Pietro, già ammesso, la mancata
acquisizione ai sensi dell’articolo 507 c.p.p. della informativa della c.d.
Operazione Primavera dalla quale risultava il coinvolgimento nei fatti del
dottor Giancarlo Dominijanni magistrato a Locri, fratello dei dottor Gerardo
Dominijanni.
4) Violazione di legge e
precisamente degli articoli 3, 5 e 6 della legge n. 47/48 per mancato corretto
accertamento del direttore responsabile dei giornale.
5) Violazione degli articoli 125
c.p.p. e 57, 110 e 595 c.p.p. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità del Soluri per il solo fatto che l’articolo era senza firma e
che il ricorrente era direttore dei giornale.
6) Violazione degli articoli 51 e
59 c.p. sia perché nella informativa si parlava di Dominijanni Giancarlo,
fratello di Gerardo , come della persona coinvolta
nelle indagini e, quindi, scusabile è l’errore, sia perché la Corte non ha consentito di
dimostrare l’avvenuta verifica delle fonti, sia perché non è stato provato il
dolo dell’imputato, sia, infine, perché la notizia , di cui valutare la verità,
è costituita dal fatto che alcuni organi di informazione avevano indicato
Filocamo Giovanni e Gerardo Dominijanni … … e non dal fatto del
coinvolgimento degli stessi nell’indagine.
7) Violazione degli articoli 157
e 160c.p. per intervenuta estinzione per prescrizione dei
delitto contestato.
Il ricorrente chiedeva
l’annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata.
Preliminare è l’esame del secondo
motivo di impugnazione concernente la validità e regolarità della querela
sporta da Gerardo Dominijanni.
In atti vi è una querela firmata dal dottor Gerardo Dominijanni datata Catanzaro 30.12.1997;
sul frontespizio vi è un timbro Procura della Repubblica di Catanzaro con
apposizione a mano della data 30.12.97.
Non vi alcuna altra annotazione a
prescindere dalla firma del querelante a margine di ogni pagina dell’atto di
querela.
Orbene è in primo luogo
impossibile stabilire se la querela in questione sia stata depositata
personalmente dal querelante o sia stata, invece spedita per posta ovvero
presentata alla Procura della Repubblica di Catanzaro da un incaricato.
La circostanza è certamente
rilevante perché in caso di recapito a mezzo incaricato o di spedizione per
posta in piego raccomandato la firma dei querelante,
ai sensi dell’articolo 337 comma 1 c.p.p., deve essere autenticata da un
soggetto a ciò legittimato ai sensi dell’articolo 39 delle disposizioni di
attuazione del, codice di procedura penale . Nel caso, invece, la querela venga depositata personalmente dal querelante l’autorità che
la riceve , ai sensi del comma IV dell’articolo 337 c.p.p., provvede alla
attestazione della data e del luogo della presentazione ed alla identificazione
della persona che la propone. Si tratta, quindi, di formalità del tutto
differenti a seconda che si verifichi la prima o la seconda ipotesi.
Secondo un rigoroso indirizzo
giurisprudenziale (Cass., Sez. V 8 ottobre 1998 n. 12745, in CP 99, 3519)
l’atto di querela privo della identificazione del sottoscritto r e deve
ritenersi pervenuto a mezzo posta o presentato tramite
un incaricato e deve, pertanto, dichiararsi l’improcedibilità se manchi anche
l’autenticazione della sottoscrizione.
Ciò perché la mancata
autenticazione della sottoscrizione, riflettendosi sulla garanzia di sicura
provenienza dell’atto del titolare del diritto di querela determina dell’azione
penale per difetto di una condizione prevista dalla (Cass. 28 novembre 1996 n. 710, in CED 208659).
L’indirizzo dinanzi richiamato ha
un valido fondamento perché effettivamente in caso di mancata identificazione
non vi è alcun elemento utile per ritenere che effettivamente la querela sia
stata ritualmente presentata personalmente dal querelante.
Vi è, però, un contrasto di
giurisprudenza sul fatto se sia o meno necessaria
l’autenticazione della firma del querelante nel caso si tratti di un pubblico
funzionario; secondo un indirizzo più rigoroso, infatti, l’autenticazione è
necessaria anche quando l’atto promani da un rappresentante della pubblica
amministrazione (così Cass. 15 ottobre 1998 n. 12339, in CP 99 , 3521),
mentre secondo un diverso orientamento per la querela presentata da un pubblico
funzionario non è richiesta l’autenticazione ( Cass. 24 marzo 2000 Tosetto, in
CP, 01, 1818 e Cass. 16 dicembre 2003, n. 4570, in CED 228062).
Se il funzionario agisca per conto dell’Amministrazione e sia quindi
facilmente identificabile per le funzioni che svolga, l’indirizzo che non
richiede l’autenticazione sembra corretto, ma se il funzionario agisca come
privato cittadino a tutela di interessi personali non si comprende il
fondamento dell’indirizzo richiamato, dal momento che la legge non consente di
operare nessuna distinzione tra varie categorie di cittadini.
È diverso naturalmente se il
funzionario operi nello stesso contesto territoriale dell’autorità ricevente e
sia, quindi, conosciuto da quest’ultima, perché in tal caso la garanzia della
provenienza si potrebbe ritenere assicurata e, quindi l’indirizzo richiamato
potrebbe ritenersi fondato.
Va però detto che la garanzia
della provenienza della querela sembra costituire un dato oggettivo e dovrebbe,
quindi, essere assicurata anche al querelato.
In ogni caso, pur volendo
prescindere dalle perplessità che l’indirizzo giurisprudenziale richiamato
ispirato alla salvezza dell’atto ed al rispetto della reale volontà del
querelante indubbiamente suscita, va detto che esso non può applicarsi al caso
di specie dal momento che il querelante operava in un contesto territoriale del
tutto diverso e non risulta che fosse noto all’autorità che ha ricevuto la
querela.
In conclusione le considerazioni
che precedono impongono di ritenere la querela del Dominijanni in atti spedita
a mezzo posta o presentata da un incaricato e quindi, essendo la sottoscrizione
priva della autenticazione, priva dei presupposti richiesti dal comma I
dell’articolo 337 c.p.p., con la necessaria
conseguente dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale.
Alle stesse conclusioni si deve,
però, pervenire anche a non volere seguire il rigoroso indirizzo che impone di
ritenere presentata tramite un incaricato la querela priva di identificazione.
Infatti ,
pur volendo ritenere che il Dominijanni abbia presentato personalmente la
querela alla Procura della Repubblica di Catanzaro, ci sarebbe stato bisogno
della identificazione, della apposizione della data e del luogo di
presentazione con la firma finale del funzionario addetto alla ricezione.
Come si è detto tutte le
formalità richieste dal comma IV dell’articolo 337 c.p.p. invece, mancano nel
caso di specie.
Anche nella interpretazione di
tale disposizione di legge sono ravvisabili dei contrasti di giurisprudenza
perché a fronte di un indirizzo rigoroso secondo il quale la mancata
identificazione, da parte dell’autorità ricevente, della persona che propone la
querela, rende l’atto invalido (così Cass., Sez. V 7
giugno 2001 n. 32697, in
CP 02, 2449 e Cass., Sez. V 5 marzo 2004, n. 17662 se
ne sta affermando un altro che ritiene la mancata identificazione una mera
irregolarità di carattere amministrativo del tutto irrilevante ai fini della
procedibilità dell’azione penale (così Cass. 13 maggio 2004, n. 29660, in CED 229356).
Quest’ultimo indirizzo, che
chiaramente mira a rendere il meno formale possibile il procedimento di
presentazione della querela e a non far ricadere sull’interessato le eventuali
inerzie e/o inadempienze dell’ufficio ricevente , ha
un sicuro fondamento, ma a condizione che risulti per altra via assolutamente
certo che chi abbia proposto la querela sia il soggetto legittimato a proporla
(vedi Cass., Sez. V, 15 marzo 2005, n. 15253, in CED 232137).
Se manca tale assoluta certezza,
infatti, viene meno la garanzia della sicura provenienza della istanza punitiva
e, quindi, la improcedibilità dell’azione penale è
inevitabile.
Ebbene di norma la certezza di
cui si discute si ricava dal c.d. verbale di ratifica che è posto in calce alla
querela e che, invece, nel nostro caso manca dei tutto
del resto proprio questa mancanza assoluta del verbale di ratifica, che deve
contenere i requisiti richiesti dal comma IV dell’articolo 337 c.p.p., lascia
sorgere il sospetto che la querela sia stata spedita o presentata da un
incaricato con le conseguenze dinanzi indicate per l’assenza di autenticazione
della firma del sottoscrittore.
Quindi se nel verbale di
ratifica, debitamente firmato dall’autorità ricevente vengano
richiamate le generalità del soggetto da identificare, ove esse siano contenute
per esteso nella querela , si può ritenere che la identificazione del
querelante sia avvenuta.
Ciò perché, come è stato
acutamente osservato, anche in mancanza di formule espresse, l’avvenuta
identificazione è desumibile dalla sequenza logica e procedimentale delle fasi
che confluiscono nell’unico contesto documentale (vedi Cass.,
Sez. V, 6 novembre 2000 , n. 8617, in CP 02, 282).
Insomma la identificazione
del sottoscrittore è necessaria per le ragioni di certezza della provenienza
dell’atto e di certezza che la querela sia stata proposta dal soggetto
legittimato, soltanto che è possibile ritenere che essa sia avvenuta quando dal
verbale di ratifica risultino richiamate le generalità del querelante.
In tal senso la giurisprudenza
che ritiene la mancata identificazione una mera irregolarità di carattere
amministrativo ha una sua indubbia validità.
Orbene nel caso di specie non vi
è alcun verbale di ratifica, non vi è stato alcun procedimento di presentazione
della querela e, quindi, anche a volere ritenere che vi sia stata presentazione
personale della querela, non vi sono i presupposti per ritenere che la identificazione del querelante sia avvenuta, pur volendo
prescindere da formule espresse o dal richiamo esplicito di documenti
identificativi.
Per le ragioni indicate il motivo
di impugnazione è fondato perché la querela non possiede i necessari requisiti
di validità richiesti dalla legge.
L’accoglimento di tale motivo di
impugnazione rende ovviamente superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso.
Per tutte le ragioni indicate la
sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale
non poteva essere iniziata per difetto di valida querela.
PQM
La Corte annulla la sentenza
impugnata senza rinvio perché l’azione penale non poteva essere iniziata per
difetto di valida querela.