Lavoro e Previdenza
Le differenze tra contratto d’ opera e contratto di lavoro.
Le differenze tra contratto dopera e contratto di lavoro.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 16 marzo 2005 n. 1063 – Pres. Carboni, Est. Pullano – Azienda Sanitaria Locale n. 2 “Pentria” (Avv. Bevacqua) c. Martone (Avv.ti Riccio e Colesanti) – (annulla T.A.R. Molise 9 giugno 1998, n. 99).
F A T T O
Il sig. Martone Agostino ha proposto ricorso dinanzi al TAR Molise per la declaratoria, con ogni conseguenza giuridica ed economica, dellesistenza di un rapporto di pubblico impiego, che egli aveva intrattenuto, inizialmente, alle dipendenze dellUSL n. 1 di Venafro e, successivamente, della USL n. 2 Pentria di Isernia (che aveva assorbito la prima), essendo stato incaricato sin dallottobre 1973 (formalmente con deliberazione n. 2 del 12.1.1974 dellente ospedaliero SS. Rosario di Isernia) e sino al 1° ottobre 1994 della manutenzione del parco adiacente alledificio ospedaliero, nonchè dei servizi di pulizia delle scale e del cortile del medesimo ospedale, attività che egli assume di avere svolto in pieno regime di subordinazione.
La USL intimata si è costituita in giudizio, eccependo che non era stato impugnato il provvedimento che aveva qualificato il contratto come appalto e sostenendo che lart. 13 della L. 23.12.1992 (contenente interventi di finanza pubblica) considera inesistente il rapporto di subordinazione nelle ipotesi di stipulazione di contratti dopera.
Il TAR ha accolto il ricorso, in quanto ha ritenuto che il rapporto di cui trattasi era stato svolto con le caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro subordinatodi fatto e che, pertanto, pur trattandosi di un rapporto nullo sotto il profilo strettamente pubblicistico, andava riconosciuto allinteressato il diritto alle eventuali differenze retributive ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale, atteso che in casi del genere trova applicazione la normativa comune (art. 2126 c.c.).
LAzienda Sanitaria Locale n. 2 “Pentria”, succeduta alla USL, ha chiesto, con lappello in esame, lannullamento della sentenza in epigrafe, contestando che il rapporto, per le modalità in cui si era svolto, fosse riconducibile ad un rapporto subordinato di fatto.
Nella memoria depositata il 14.10.2003 ha eccepito linammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto notificato alla USL anzichè alla gestione stralcio della medesima; ha anche eccepito la prescrizione quinquennale e la non cumulabilità di rivalutazione ed interessi.
Lappellato con i suoi scritti difensivi ha insistito nelle proprie argomentazioni dirette a dimostrare che il rapporto aveva assunto la configurazione propria del rapporto di lavoro subordinato.
D I R I T T O
Il Collegio ritiene di poter prescindere dallesame della questione pregiudiziale sollevata dallASL appellante, in quanto lappello è fondato.
Va premesso che la differenza essenziale tra contratto dopera (o dappalto, se lobbligato al compimento di unopera o di un servizio è un imprenditore anzichè un lavoratore autonomo) e contratto di lavoro è che il primo ha per oggetto, appunto, il compimento di unopera o servizio o di una serie di opere o servizi determinati, mentre con il secondo il prestatore di lavoro mette a disposizione del datore di lavoro, nellambito di una classe di mansioni, le energie lavorative.
Pertanto, gli “indici rivelatori” del contratto di lavoro sono, pur nella grande varietà di casi e anche se non tutti devono essere necessariamente presenti, lorario e la retribuzione fissa predeterminata, il rapporto gerarchico e linserimento nellorganizzazione dellimpresa (se il committente sia un imprenditore) o dellente.
Lo stesso vale per il rapporto di pubblico impiego.
Nel caso in esame, nellaffidamento delle mansioni della manutenzione dei giardini e della pulizia delle scale di un ospedale, per di più dichiaratamente conferito con la finalità di reinserimento sociale dellinteressato, della quale lamministrazione ospedaliera ha ritenuto di potersi fare carico, non è ravvisabile un rapporto di lavoro dipendente; nè il Collegio comprende che cosa sia la “proiezione subordinata”, di cui parla la sentenza impugnata, con la quale il rapporto sarebbe sorto, se non il fatto che, appunto, il rapporto non è sorto con le caratteristiche del lavoro subordinato.
Quanto ai fatti successivi allinstaurazione del rapporto, non si può ammettere che un rapporto sorto come contratto dopera si trasformi “di fatto” in pubblico impiego, perchè ciò varrebbe quanto dire che ci si potrebbe dare il pubblico impiego da se medesimi. Daltra parte, non esiste nessun atto proveniente dallamministrazione ospedaliera che abbia novato il rapporto contrattuale, accettando o imponendo obbligazioni nuove che abbiano trasformato la natura del rapporto: segnatamente, la deliberazione n. 179 del 9.6.1978 del Consiglio di amministrazione dellente ospedaliero, cui il giudice di primo grado ha annesso importanza decisiva a favore del rapporto di lavoro dipendente, si limitava, per motivare laumento del corrispettivo originariamente pattuito, a constatare che il sig. Martone dedicava al servizio cinque o sei ore al giorno.
Tale deliberazione depone, semmai, in senso contrario al rapporto di lavoro, per linesistenza di un obbligo di orario.
Che, poi, il sig. Martone si prestasse a fare il “factotum” e indossasse una divisa o portasse un cartellino, sono tutti fatti, in primo luogo non provati e che, in secondo luogo, non significano nulla, non provenendo da nessuna imposizione dellamministrazione.
In conclusione lappello va accolto e, per leffetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinta la domanda proposta in primo grado dal sig. Martone.
Evidenti motivi di equità inducono il Collegio a compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie lappello in epigrafe e, per leffetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge la domanda proposta in primo grado dal signor Martone.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2004, con l’intervento dei Signori:
Raffaele CARBONI Presidente
Rosalia BELLAVIA Consigliere
Aniello CERRETO Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere estensore
Michele CORRADINO Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Nicolina Pullano F.to Raffaele Carboni
Depositata in segreteria in data 16 marzo 2005.