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LE COPPIE INTERNAZIONALI (a volte) DIVORZIANO PRIMA. Legge applicabile al divorzio e alla separzione Regolamento U.E. 1259/2010
Conosciamo tutti l’ormai anacronistico detto “moglie e buoi dei Paesi tuoi”, ed almeno una volta nella vita abbiamo considerato prova della bontà della sapienza popolare il naufragio di quelle unioni caratterizzate dalla diversa nazionalità dei coniugi.
Da qualche anno, precisamente dal 2012, tuttavia, per queste coppie, la conclusione della vicenda matrimoniale, potrebbe essere più breve che per i coniugi privi di vocazione internazionale.
Il Regolamento CE 1259/2010, vigente in Italia, ha introdotto il criterio della scelta di legge da applicare alla separazione o al divorzio in tutti quei casi che presentano uno o più elementi di estraneità rispetto alla vita sociale interna, e cioè, prima di tutto, essere sposati con una persona di nazionalità diversa dalla propria, oppure aver vissuto all’estero per tutta la durata del matrimonio.
Ciò che può risultare interessante per il cittadino italiano coniugato con una cittadina di altra nazionalità (e viceversa), è che in alcuni ordinamenti l’istituto della separazione non è conosciuto, essendo direttamente applicabile il divorzio che, a differenza della separazione, scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale (negli USA, per esempio si divorzia direttamente; così anche in Svizzera, in Ucraina, in UK…).
E allora, in determinati casi, può accadere che il cittadino/a italiano/a possa chiedere al giudice italiano di applicare una legge straniera alle condizioni di cui al regolamento citato, che lo conduca direttamente al divorzio, senza attendere i sei mesi (un anno in caso di separazione giudiziale) dalla separazione.
Secondo il disposto dell’art. 5 del regolamento 1259/2010 infatti “1. i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o b) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o d) la legge del foro”
L’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale (cioè al momento del deposito del ricorso di divorzio o separazione); l’accordo deve essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi.
Se tutte le condizioni sono rispettate, il giudice italiano dovrà applicare la legge straniera prescelta dai coniugi, e, ove essa in materia di scioglimento del matrimonio preveda il divorzio diretto, dovrà pronunciare direttamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, pur se il matrimonio è stato contratto in Italia.
In allegato, una recente sentenza del Tribunale di Novara che applica la legge Ucraina, scelta dai coniugi, per pronunciare il divorzio tra un cittadino italiano ed una cittadina Ucraina.
(Avv. Elena Buscaglia)