Imprese ed Aziende

Tuesday 30 November 2004

Le controversie relative alle clausole statutarie di società mista per la gestione di servizi pubblici locali sono attribuite al giudice amministrativo. TRIBUNALE DI SASSARI – Ordinanza 19 ottobre 2004

Le controversie relative alle clausole
statutarie di società mista per la gestione di servizi pubblici locali sono
attribuite al giudice amministrativo.

TRIBUNALE DI SASSARI – Ordinanza 19
ottobre 2004

Pres. Porqueddu,
Est. Sanna

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI

In Camera di Consiglio composto dai
seguenti Magistrati: PORQUEDDU dr. GIOVANNI PRESIDENTE – CAU dr. GAETANO GIUDICE – SANNA dr.ssa GIUSEPPINA GIUDICE rel.

A scioglimento della riserva assunta
all’udienza del 24.9.2004 sul reclamo proposto da Polish
House srl Oikos Servizi srl avverso il provvedimento di
rigetto del ricorso per sequestro conservativo e per provvedimento di urgenza
ex art. 700 cpc emesso dal Giudice Unico del
Tribunale di Sassari in data 14.4.2004

OSSERVA

Deve preliminarmente essere presa in
esame l’eccezione di inammissibilità del reclamo
proposta dalla Multiss SpA.

La Multiss SpA costituitasi a seguito dell’ordine di rinnovo della
notificazione assunto all’udienza collegiale del 2.7.2004 ha eccepito l’avvenuto
decorso del termine assegnato dal Presidente del Tribunale per la notificazione
del provvedimento in data 5.6.2004 e la tardività
della richiesta di rimessi ne in termini avanzata
dalle reclamanti.

Vero, come risultante dagli atti, che
il provvedimento di fissazione di udienza in data
5.6.2004 indicava per la notificazione del ricorso il termine dell’ 1 .6.2004 e
che il successivo provvedimento di fissazione di udienza è stato assunto in
data 15.6.2004 quando il termine precedentemente fissato era già decorso ma ciò
non appare in alcun modo imputabile a comportamento negligente di parte
reclamante.

Infatti come appurato in udienza, e sul
punto non è stata avanzata contestazione alcuna, le reclamanti avevano invano
ricercato il fascicolo nella Cancelleria non rinvenendolo nel termine utile per
la notificazione per un errore verificatosi nel supporto informatico
delle iscrizioni a ruolo.

Ma anche a non voler tenere in
considerazione detti fatti appare del tutto evidente che il provvedimento in
data 15.6.2004 non può essere considerato solamente come provvedimento di rimessione in termini ma piuttosto come un nuovo
provvedimento di fissazione di udienza con un nuovo
termine per la notificazione intendendosi il precedente revocato , revoca resa
possibile dal fatto che all’atto dell’emanazione del nuovo provvedimento il
precedente non risultava conosciuto alle reclamanti che non avevano neppure
avanzato la richiesta di rilascio delle copie.

Preliminarmente la Multiss SpA ha, altresì, eccepito
l’inammissibilità del reclamo per tardività della
notificazione del provvedimento di fissazione di udienza,
avendo il Collegio all’udienza del 2.7.2004 rilevato la nullità della
notificazione effettuata alla Multiss SpA e non al procuratore costituito come dovuto ai sensi
dell’art. 330 cpc stante la natura di impugnazione
del reclamo.

La doglianza è priva di pregio.

Costantemente la Giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha ravvisato nella notificazione eseguita in luogo diverso
da quello prescritto, ma non privo di un astratto
collegamento con il destinatario (nella specie sede legale della società
anziché nel domicilio eletto presso il procuratore ) una ipotesi di nullità
della notificazione sanabile con effetto ex tunc per
il raggiungimento dello scopo, e ciò sia a seguito della rinnovazione ordinata
ex art. 291 cpc , sia mediante la costituzione in
giudizio dell’intimato anche se al solo fine di eccepire la nullità, rientrando
detto comportamento tra le figure così dette di convalidazione dell’atto per il
conseguimento dello scopo ai sensi dell’ari. 156 cpc ultimo comma (Cass. 15530/2004; Cass. 1045/2004; Cass.
11140/2004; Cass. 17599/2003 vedi anche Cass.SU 3075/2003).

Pertanto, essendosi la Multiss SpA costituita, a seguito
di rinnovazione della notificazione ritualmente
effettuata nei termini perentori assegnati al Collegio al reclamante , all’udienza fissata, con il suo comportamento ha sanato
la nullità della notificazione e ciò con effetto ex tunc
rendendo a tal punto valido correttamente instaurato il presente procedimento
per reclamo.

Sempre in via pregiudiziale, ritiene
il Collegio sia opportuno procedere alla verifica della sussistenza della
Giurisdizione del Giudice Ordinario nella materia che
ci occupa ritenendo – e ciò in contrasto con quanto affermato dal giudice della
cautela – che la stessa appartenga alla Giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo.

A riguardo appare necessario
inquadrare, in primo luogo, la controversia introdotta con il procedimento
cautelare (sequestro conservativo delle azioni acquistate dalla Provincia,
ricorso ex art. 700 cpc tendente ad ottenere la
sospensione degli effetti della gara come conclusasi),
controversia che sottende l’invalidazione della clausola statutaria della Multiss SpA, contenente il
diritto di prelazione a favore della Provincia di Sassari, ed è finalizzata al
riconoscimento, a seguito di giudizio ordinario, in capo alle reclamanti del
diritto a vedersi aggiudicata la quota di azioni di proprietà InSar SpA; detta controversia
pare rientrare tra quelle prese in considerazione dalla recente normativa che
attribuisce competenza esclusiva al Tribunale Amministrativo.

Detta competenza esclusiva trova il
relativo supporto in due norme, una di portata generale l’altra di portata speciale; si tratta degli artt.
6 L. 205/ 2000 e 33 c.2
lett. a) d.lgs n.80/1998 quest’ultimo, come peraltro riformulato dalla L 205/2000. ha devoluto alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie
“relative alla istituzione, modificazione estinzione di soggetti gestori di
pubblici servizi ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società
di capitali anche di trasformazione urbana”, norma tutt’ora
operante in quanto non investita dalla declaratoria di incostituzionalità di
cui alla sentenza 204/2004, che ha invece dichiarato l’incostituzionalità delle
lettere b) e c ) del medesimo articolo.

Non può sorgere dubbio che la
cessione delle azioni In.Sar, socio minoritario nella
Multiss Spa a
partecipazione pubblica maggioritaria, e quindi la relativa procedura rientri
nel disposto del citato articolo stante la natura modificativa dell’assetto
societario costituita dall’alienazione delle azioni e la funzione di gestore di
servizi della società Multiss
Spa.

In ogni caso, al d là della
previsione specifica surriportata, alla controversia
in esame può essere applicato l’art. 6 della legge 205 / 2000 che in via
generale assoggetta alla Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
scelta del socio da parte di soggetti comunque tenuti
all’applicazione delle norme comunitarie o della normativa regionale o
nazionale”, e nel caso di specie,tale assoggettamento sussiste, in virtù della
circostanza per cui l’applicazione delle regole di evidenza pubblica alla
scelta del contraente privato da parte delle società miste costituisce un
principio riconosciuto nel nostro ordinamento (V. Cons.
Stato n. 2835 / 2001). Né può avere rilievo, in senso
contrario, il ragionamento effettuato dal giudice della cautela che ha escluso
la giurisdizione del giudice amministrativo fondando la motivazione
sull’interpretazione dell’art. 23 bis della L.1034/1971
come modificato dall’art. 4 L.205/2 00.

La citata norma ha la funzione di
individuare le controversie sottoposte al rito accelerato e, nonostante la
formulazione letterale del primo comma lett. E) potrebbe indurre a ritenere che
in questa materia debba ancora procedersi alla
distinzione tra provvedimenti ed atti paritetici, va rilevato che la norma in
esame non contiene disposizioni sulla giurisdizione, ma solo sul rito,
introducendo nelle materia in esame un particolare
procedimento caratterizzato dall’abbreviazione dei termini processuali.

Orbene appare ormai principio
pacifico in Giurisprudenza la sussistenza della competenza esclusiva del
giudice amministrativo in ordine alla fase di
affidamento relativo alle gare d evidenza pubblica per i soggetti come sopra
indicati talchè con riguardo alla domanda cautelare
deve essere evidenziato come la richiesta di nullità della clausola statutaria(fumus sotteso ai provvedimenti richiesti), ove accolta non
potrebbe mai incidere sulla gara già espletata e conclusa non avendo il giudice
ordinario, per la competenza esclusiva del giudice amministrativo, come sopra
evidenziato, alcun potere di incidere sul procedimento di gara ad evidenza
pubblica. Ma vi è di più: la stessa clausola,conosciuta
dalle reclamanti fin dalla pubblicazione del bando di gara e dalla lettera dì
invito, deve ritenersi immediatamente lesiva della loro posizione soggettiva e
pertanto doveva unitamente al bando di gara (fase di affidamento) essere
impugnata immediatamente davanti al Tar Sardegna
competente in via esclusiva sia con riferimento alla posizione lesive dei
diritti soggettivi sia degli interessi legittimi (v. in proposito la sentenza
del Tar Sardegna prodotta agli atti, emessa tra le
parti, la cui motivazione è fondata sulla acquiescenza alle regole della gara
nonostante il provvedimento di inammissibilità del ricorso).

Da ultimo, e per dare conto di quanto
ritenuto in dottrina, va sottolineato che anche le
controversie relative all’invalidazione, totale o parziale dello statuto di una
società per azioni mista, e in particolare, a capitale pubblico maggioritario
per la gestione dei servizi pubblici locali si ritengono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in virtù
dell’interpretazione delle norme sopracitate; ciò sul
presupposto della peculiarità del regime di tale figura soggettiva, scaturenti
dalla commistione, tanto sul piano strutturale che funzionale, di momenti
pubblicistici e di profili privatistici, risiedendo
la ratio legis di tale assetto della giurisdizione
proprio nel fatto che l’intreccio di diritti soggettivi ed interessi legittimi
renderebbero complicata l’individuazione dell’autorità giurisdizionale
competente e defatigante la frammentazione del procedimento tra autorità
giurisdizionale ordinaria e autorità giurisdizionale amministrativa a seconda
che il sindacato verta su atti di natura provvedimentale
ed atti di natura paritetica.

Concludendo, in riforma del provvedimento reclamato
, deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice ordinario
essendo competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo regionale.

Spese compensate stante la soluzione
giurisprudenziale.

P.Q.M.

In riforma del provvedimento
reclamato dichiara la carenza di giurisdizione del
giudice ordinario sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio,
manda alla Cancelleria per gli avvisi e dichiara estinta la procedura.