Enti pubblici

Saturday 26 June 2004

Le controversie negli appalti sotto soglia delle A.S.L. sono devolute al giudice ordinario e non a quello amministrativo.

Le controversie negli appalti sotto soglia delle A.S.L. sono devolute al giudice ordinario e non a quello amministrativo.

T.A.R. PIEMONTE – TORINO – SEZIONE II – Sentenza 31 maggio 2004 n. 968

Pres. Calvo Rel. Correale

C. S.r.l. (avv.ti Rodondi, Raglio e Bertacchi) c. Asl 12 di Biella (avv. ti Capozza e Angeletti) e F. S.r.l. (n.c.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

2° Sezione

   

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

   

sul ricorso n. 541/2004 proposto da

   

Carmeccanica s.r.l., con sede in Flero (Bs), via F. Lana n. 5, in persona del legale rappresentante Franco Spedale, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Rodondi e Marcella Raglio ed elettivamente domiciliata in Torino, via S. Quintino n. 40 presso lo studio dell’avv. Daniele Bertacchi,

contro

   

l’Azienda Sanitaria Locale n. 12 di Biella, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Lelia Capozza e Carlo Angeletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino, via Brofferio n. 1,

   

e nei confronti

   

della FIMAT s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio,

   

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,unitamente a tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi, dei seguenti atti e provvedimenti: a) della deliberazione n. 33 del 27.1.2004 (Atti n. 269 C/LR/rcm) con cui l’Amministrazione ha deliberato di acquistare dalla Ditta FIMAT s.r.l. Settimo Torinese n. 1000 armadietti, come previsto nell’offerta della ditta stessa del 24.11.2003 e precisamente n. 1000 stipetti a 1 posto mod. U/44 a i posto DIM MM 500 x 500 x 1800 pag. 44 catalogo Fimat 2003 a curo 63,50; b) della relazione del 19.12.2003 con la quale il Direttore della S.C.I.O.S.O. ha dichiarato non idonei i prodotti della ditta ricorrente ed ha proposto di aggiudicare la fornitura alla Ditta FIMAT, in quanto tra tutte quelle i cui prodotti sono stati giudicati idonei, ha offerto il prezzo più basso; c) dell’eventuale contratto susseguente alla aggiudicazione; d) di ogni altro atto, relazione, verbale, documento, rilevante ai fini del procedimento di aggiudicazione di cui trattasi

nonché per la declaratoria

dell’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto dalla ditta controinteressata alla esecuzione della fornitura; del diritto della Carmeccanica s.r.l. all’aggiudicazione della fornitura sopra indicata; in subordine, per il risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente in ragione della legittima esclusione nella misura che sarà dimostrata nel corso del giudizio e che sarà determinata dal Tribunale eventualmente anche a norma dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n° 80/98

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria n. 12 di Biella e le relative produzioni documentali;

Vista la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Referendario dr. Ivo Correale;

Visto l’art. 26 1. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9, 10 comma, 1. 21,7.2000 n. 205;

Uditi l’avvocato D. Bertacchi, su delega dell’avv. C. Rodondi, per la società ricorrente e l’avv. C. Angeletti per l’azienda resistente, anche in merito alla possibilità di definizione della causa con decisione in forma “semplificata”;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Considerato che, con ricorso notificato in data 26 marzo 2004, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, con correlata domanda di accertamento e condanna, che avevano determinato l’acquisto di beni per l’Azienda resistente dalla Fimat s.rJ., deducendo: violazione e falsa applicazione art. i e 3 l. n. 241/90, violazione della “lex specialis” del procedimento di gara, in particolare del bando di cui alla lettera invito, violazione principi generali in materia di appalti, nonché eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche, poiché a suo dire l’Azienda resistente non aveva specificato le ragioni della sua scelta;

Rilevato, preliminarmente, che il ricorso si manifesta inammissibile per carenza di giurisdizione del Tribunale adito perché, come da giurisprudenza già pronunciatisi in termini sul punto, il presente procedimento di selezione ha riguardato una fornitura di beni in favore di una Azienda Sanitaria Locale per un importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria (200.000 ECU) per l’applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali oggetto della giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Friuli, 22.4.2003, n. 159); rilevato, altresì, che per quanto previsto dall’art. 3, comma i ter, d.Ivo n. 502/92, i contratti di fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria delle Unità Sanitarie Locali sono negoziati direttamente secondo le norme privatistiche, senza evidenza pubblica e senza che sussista in merito la giurisdizione di questo Tribunale;

rilevato, infine, che la giurisdizione di questo Tribunale non sussiste neanche ai sensi dell’art. 33, comma 2, d.Ivo n. 80/98, poiché la prestazione oggetto della procedura selettiva in questione non riguardava direttamente l’espletamento di un servizio pubblico ma si inseriva in una fase prodromica e indiretta, essendo beneficiaria della fornitura la sola Azienda e non la collettività;

Rilevato dunque che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per pronunciare una sentenza in forma “semplificata”;

Considerato, quindi, che per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che comunque sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

   

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte 2° Sezione definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 26 1. n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9, 1 comma, 1. 205/2000, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28 aprile 2004, con l’intervento dei sigg.ri Magistrati:

Giuseppe Calvo Presidente

Paolo Lotti Referendario

Ivo Correale Referendario, estensore

Depositata in Segreteria ai sensi di legge il 31 maggio 2004.