Penale

Wednesday 09 January 2008

Le conseguenze del rifiuto di sottoporsi all’ alcooltest.

Le conseguenze del rifiuto di
sottoporsi all’alcooltest.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. BATTISTI Mariano –
Presidente

Dott. MARINI
Lionello – Consigliere

Dott. MARZANO Francesco –
Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo – rel.
Consigliere

Dott. BRICCHETTI Renato –
Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul
ricorso proposto da P.M., nato il …, avvero la sentenza del 28/12/2006 del
Giudice di Pace di Clusione;

visti
gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in
pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Vincenzo Romis;

Udito il Procuratore Generale in
persona del Dott. V. D’Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

OSSERVA

1 – Il Giudice di Pace di Clusone
dichiarava P.M. colpevole dei reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di
sottoporsi all’accertamento con etilometro, condannandolo alla pena complessiva
di Euro 1.200,00 di ammenda con la concessione delle attenuanti generiche e
ritenuta la continuazione tra i due reati: il giudicante muoveva da una pena
base di Euro 1.500,00, senza peraltro indicare il reato ritenuto più grave,
diminuita di un terzo per le attenuanti generiche ed
aumentata a quella inflitta per effetto della continuazione; ai sensi
dell’art. 174 c.p. e della L. 31 luglio 2006, n. 241, il Giudice di Pace
dichiarava integralmente condonata la pena inflitta all’imputato.

Ricorre per cassazione
l’imputato, tramite il difensore, deducendo violazione di legge in ordine alla
mancata ammissione all’oblazione; deduce il ricorrente che: a) l’imputato aveva
presentato alla Procura della Repubblica istanza di oblazione speciale ex art.
162 bis c.p.; b) il P.,M. aveva espresso parere
favorevole; c) il Giudice di Pace aveva ammesso l’imputato all’oblazione
fissando in Euro 2.582,00 la somma da pagare entro il 31 ottobre 2003; d) il 23
gennaio 2004 il Giudice aveva restituito gli atti al P.M. segnalando che
l’imputato non aveva provveduto al versamento della somma dovuta per
l’oblazione; e) era stato quindi emesso decreto di citazione per il giudizio
per l’udienza del 31 marzo 2005; f) in tale udienza, aperto il dibattimento, il
processo era stato rinviato al 26 gennaio 2006 e l’imputato aveva quindi, in
detta udienza, reiterato l’istanza di oblazione; g) il Giudice aveva respinto
la richiesta di oblazione ritenendola tardiva sul rilievo che detta istanza sarebbe
proponibile fino all’apertura del dibattimento dovendo riconoscersi al termine
stabilito dall’art. 162 bis c.p. natura di termine perentorio; h) l’assunto del
giudicante sarebbe, ad avviso del ricorrente, errato, dovendo ritenersi
possibile presentare la domanda di oblazione fino all’inizio della discussione
finale; i) il P. non aveva potuto provvedere al versamento della somma dovuta
entro il primo termine indicato dal Giudice perchè versava in difficili
condizioni economiche.

2- La dedotta censura concernente
il rigetto della domanda di oblazione è infondata, e quindi al riguardo il ricorso non può trovare accoglimento. Ed invero deve
ritenersi corretta la decisione del Giudice di Pace di disattendere la seconda
domanda di oblazione proposta dall’imputato, posto che questi, dopo aver
ottenuto già in precedenza l’ammissione all’oblazione, non aveva ottemperato
alle

relative
formalità entro il termine che gli era stato accordato.

Nè rileva la disposizione,
invocata dal ricorrente, di cui all’art. 162bis c.p.,
comma 5 – in virtù del quale la domanda di oblazione può essere riproposta sino
all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado – valendo
tale norma evidentemente per il caso in cui una prima richiesta non abbia
trovato accoglimento, e non nell’ipotesi, come quella che ci occupa, in cui
l’interessato non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dall’accoglimento
della sua prima domanda di oblazione.

3 – L’introduzione della nuova
disciplina in ordine alle condotte di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di
sottoporsi al test con l’etilometro (D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in
L. 2 ottobre

2007, n. 160),
con la quale, in particolare, è stato stabilito un nuovo trattamento
sanzionatorio per la prima (con riferimento a diverse soglie di ebbrezza) ed è
stata depenalizzata la seconda, impone l’intervento di ufficio, in applicazione
dell’art. 2 c.p. in materia di successione delle leggi; ed invero: a) l’impugnata
sentenza deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al rifiuto di
sottoporsi all’alcoltest perchè il fatto non è più previsto dalla legge come
reato;

b) conseguentemente la sentenza
stessa deve essere altresì annullata con rinvio allo stesso Giudice

di Pace
di Clusone, quanto al reato di guida in stato di ebbrezza, per la
rideterminazione della pena, non potendo questa Corte procedere direttamente
all’eliminazione dell’aumento di pena per la continuazione con il rifiuto di
sottoporsi al controllo con l’etilometro, posto che il primo giudice non ha
indicato quale delle due condotte addebitate all’imputato (all’epoca entrambe
costituenti reato) ha ritenuto più grave ai fini della determinazione della
pena base indicata in Euro 1.500,00 di ammenda.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata relativamente alla imputazione di cui all’art. 186 C.d.S.,
comma 7, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Annulla la stessa sentenza
relativamente alla imputazione di cui all’art. 186 C.d.S.,
comma 2, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Giudice di
pace di Clusone.

Così deciso in Roma, il 17
ottobre 2007.

Depositato in Cancelleria il 23
novembre 2007