Lavoro e Previdenza
Le condizioni poste dalla legge perchè gli stranieri godano della pensione di inabilità violano il principio costituzionale di uguaglianza e le normativa internazionali. E’ il parere del Tribunale di Milano. ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 Marzo 2004
Le condizioni poste dalla legge perché gli stranieri godano della pensione di inabilità violano il principio costituzionale di uguaglianza e le normativa internazionali. E il parere del Tribunale di Milano
ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 Marzo 2004 – 15 Marzo 2004, n. 514
Ordinanza emessa il 15 marzo 2004 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Mohamed Salah Eldin contro Comune di Milano ed altro Previdenza e assistenza sociale – Stranieri – Diritto alla pensione di inabilita’ – Condizioni – Possesso della carta di soggiorno e di un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari – Incidenza sul principio di solidarieta’ sociale e sul principio di uguaglianza – Violazione del principio di conformazione dell’ordinamento interno alle norme di diritto internazionale giuridicamente riconosciute – Lesione del diritto alla salute – Violazione del principio della tutela dei lavoratori – Incidenza sulla garanzia previdenziale. – Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, combinato disposto con l’art. 9, comma 1, legge 30 luglio 2002, n. 189, in relazione all’art. 12, legge 30 marzo 1971, n. 118. – Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 10, 32, 35, terzo comma, 38, primo e secondo comma, 117, primo comma. (GU n. 23 del 16-6-2004 )
IL TRIBUNALE
Ha emesso la seguente ordinanza nella causa promossa, sub
n. 2750/03 R.G. presso il Tribunale del lavoro di Milano, da: Mohamed
Salah Eldin nei confronti di: Comune di Milano e I.N.P.S.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice: rilevato
che Mohamed Salah Eldin, cittadino egiziano presente dal 1989 sul
territorio italiano, munito di permesso di soggiorno per lavoro dal
1991, dopo avere prestato in Italia regolare lavoro subordinato per
quasi tre anni, e’ stato riconosciuto invalido civile al 100% ai fini
del trattamento economico di inabilita’ di cui all’art. 12 legge
30 marzo 1971, n. 118;
che, dopo aver percepito detto trattamento economico dal
settembre 1998 all’aprile 2001, si e’ visto sospendere l’erogazione
del beneficio economico, accordatogli in ragione delle sue gravi
condizioni di salute, nonostante la persistenza delle stesse e della
sua inabilita’, a causa della mancata presentazione della carta di
soggiorno, considerata – dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 –
requisito dispensabile per la concessione delle provvidenze
economiche ex legge n. 118/1971 (art. 80, comma 19);
che, pur avendo egli richiesto la carta di soggiorno non la
puo’ ottenere, giacche’ essa – in base all’art. 9 d.lgs. n. 286/1998,
come modificato dalla legge n. 189/2002, viene attribuita allo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da
almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo
che consente un numero indeterminati di rinnovi, il quale dimostri di
avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei
familiari;
che, proprio a causa della sua inabilita’, egli non e’ in
grado di produrre redditi, servendogli anzi il trattamento economico
d’inabilita’ proprio per sopperire a tale carenza;
che il Comune di Milano, gia’ erogatore del trattamento
economico di cui e’ causa, ritiene, sostenuto da un parere del
Consiglio di Stato, che la carta di soggiorno sia indispensabile
anche per chi gia’ fruiva del beneficio al momento della modifica
legislativa;
Considerato che tale interpretazione va condivisa in ragione
della natura di rapporto di durata che si instaura per effetto della
concessione del beneficio, come tale esposto alle variazioni connesse
al mutamento del titolo di legittimazione;
che pertanto il ricorrente, pur in possesso degli altri
requisiti di legge per fruire della pensione d’inabilita’, ne e’
escluso, non avendo la carta di soggiorno ne’ la possibilita’ di
ottenerla perche’ privo di redditi e della capacita’ di conseguirli
in ragione di quella stessa invalidita’ per la quale in precedenza
gli era stata concessa la pensione, poi sospesa a seguito
dell’introduzione nel nostro ordinamento della legge n. 388/2000;
Dato atto che il ricorrente solleva la questione di
costituzionalita’ di tale normativa sotto vari profili;
Ritenuto, per quanto detto, rilevante in giudizio la questione,
giacche’ una eventuale pronuncia di incostituzionalita’ della norma
che pone per lo straniero, quale condizione per i benefici ex legge
n. 118/1971, anche il possesso della carta di soggiorno in relazione
al possesso di reddito sufficiente (come ex legge n. 189/2002),
comporterebbe per Mohamed Salah Eldin il ripristino della pensione
sospesagli;
Considerato, sul piano della non manifesta infondatezza della
questione di costituzionalita’, che i benefici economici di cui alla
legge n. 118 del 1971 si inquadrano nell’ambito dell’assistenza
sociale, specificamente prevista e sancita, alla stregua di obblighi
dello Stato e di diritti dei cittadini, dei lavoratori, delle
persone, all’art. 38 Cost., per assicurare tutela a soggetti
sprovvisti di reddito, menomati nella propria integrita’ psicofisica,
anche sotto forma di tutela economica ed evitare loro l’emarginazione
sociale;
che tali forme di tutela economica, costituenti diritti
soggettivi in base alla legislazione vigente, hanno stampo
universalistico ed attengono a diritti fondamentali della persona, a
diritti vitali di sopravvivenza, come tali inviolabili e non
attenuabili nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato;
che, sotto questo aspetto, la normativa censurata appare in
violazione dell’art. 2 e dell’art. 38 Cost. primo e secondo comma,
quest’ultimo specificamente riferito ai lavoratori, a prescindere,
percio’, dal requisito di nazionalita’ o cittadinanza;
Ritenuto inoltre configurabile un contrasto della disciplina in
esame sia col principio di solidarieta’ sociale di cui allo stesso
art. 2 Cost., sia col precetto di parita’ e non discriminazione di
cui all’art. 3, primo comma Cost., laddove, con la condizione della
titolarita’ della carta di soggiorno e del connesso requisito
reddituale richiesta agli stranieri invalidi, pur gia’ lavoratori
regolari e regolarmente soggiornanti in Italia, li discrimina,
introducendo per essi un trattamento deteriore per fruire della legge
n. 118/1971, in contraddizione anche con logiche solidaristiche e con
la specifica ratio di sostentamento dei benefici dalla legge
riconosciuti (aspetto che altresi’ rileva sotto il profilo della
razionalita’ espresso nell’art. 3 Cost.);
Valutato poi anche il precetto di tutela della salute, sancito
all’art. 32 Cost. come ýdiritto fondamentale dell’individuo e
interesse della collettivitaý, che appare leso dalla eliminazione di
provvidenze a stranieri divenuti inabili – pur in precedenza loro
accordate dall’ordinamento e di fatto fruite – senza apparenti
ragioni di protezione di beni di pari o superiore livello;
Considerato altresi’ violato l’art. l0, l’art. 35 terzo comma, e
l’art. 117 primo comma, Cost., nella misura in cui la Repubblica,
favorendo accordi ed organizzazioni internazionali nella regolazione
del lavoro e vincolandosi agli obblighi internazionali e alle norme
di diritto internazionale generalmente riconosciute, nella sostanza
si adegua e conforma ai principi espressi da organizzazioni che
perseguono fini di giustizia sociale e il riconoscimento dei diritti
dell’uomo, quale l’O.I.L. in relazione alla sicurezza sociale;
Richiamato specificamente in proposito l’art. 6 della convenzione
OIL n. 97/49 (rat. con 1.1305/52), che in materia di sicurezza
sociale vuole assicurato all’immigrato un trattamento non meno
favorevole di quello applicato dagli Stati ai propri cittadini,
nonche’ l’art. l0 della convenzione OIL n. 143/75 (rat. con 1.158/81)
che per i lavoratori migranti garantisce parita’ di opportunita’ e di
trattamento anche in materia di sicurezza sociale;
Ritenute per quanto sopra la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalita’ della normativa di
cui al comb. disp. art. 80 comma 19 legge n. 388/2000 e art. 9
comma 1 legge n. 189/2002 per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 32,
35, 38 e 117 primo comma, della Costituzione (comb. con le citate
convenzioni O.I.L. 97/49 e 143/75), come sopra motivata;
Considerato comunque poi che la normativa richiamata contrasta
col principio di razionalita’ espresso all’art. 3 Cost. nella misura
in cui, anziche’ limitarsi a regolare de futuro in modo difforme e
piu’ restrittivo per gli stranieri la materia dell’assistenza sociale
(sub specie di provvidenze legate a condizioni inabilitanti di
salute) e senza alcuna graduazione dell’intervento normativo,
introduce norme che determinano l’eliminazione – senza alcuna
gradualita’ e disciplina transitoria – di benefici assistenziali di
durata, con valenza alimentare e vitale, gia’ concessi in base a
diversi criteri normativi anteriormente vigenti nella materia
garantita dall’art. 38 Cost.;
P. Q. M.
Visto l’art. 23, legge 1ý marzo 1958, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 80 comma 19 legge n. 388/2000
(23 dicembre 2000, n. 388), comb. con l’art. 9, comma 1, legge
n. 189/2002 (30 luglio 2002, n. 189), in relazione all’art. 12 legge
n. 118/1971 (30 marzo 1971, n. 118), per contrasto con gli artt. 2,
3, 10, 32, 35, 38, 117, primo comma della Costituzione, nella parte
in cui prevedono la necessita’ del possesso della carta di soggiorno
e della relativa condizione reddituale perche’ gli stranieri inabili
civili, tali riconosciuti dalla pubblica amministrazione, possano
fruire (o quanto meno continuare a fruire) della pensione di
inabilita’;
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Milano, addi’ 12 marzo 2004
Il giudice: Chiavassa