Civile

Friday 25 March 2005

Le cause contro il governo argentino per la restituzione delle somme investite nei bond non possono essere decise dal giudice italiano. Tribunale di Roma – Sezione seconda civile – sentenza 17-22 marzo 2005

Le cause contro il governo argentino per la restituzione delle somme investite nei bond non possono essere decise dal giudice italiano.

Tribunale di Roma Sezione seconda civile – sentenza 17-22 marzo 2005

Giudice Oddi

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato i signori Iris Ragionieri, Angela Ialongo, Stefano Procissi, Francesco Di Bitonto e Vincenzo Badalamenti, in applicazione dellarticolo 669 octies  Cpc convennero dinanzi questo Tribunale la Repubblica Argentina chiedendone la condanna alla restituzione delle somme da ciascuno di essi investite in titoli obbligazionari emessi da quello Stato, oltre al pagamento delle cedole scadute secondo il tasso di interesse singolarmente concordato. A sostegno della domanda dedussero che dal gennaio 2002 il governo dello Stato sud-americano aveva sospeso il pagamento dei ratei annuali di interessi (cd. cedole) e il rimborso del capitale investito giunto a scadenza; pertanto, fondato il timore di perdere le somme investite, frutto dei risparmi di tutta la vita, avevano chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti della Repubblica Argentina in Italia e allestero fino a concorrenza dei rispettivi crediti, aumentati del 50% per interessi maturati e maturandi e per spese. Affermata la giurisdizione italiana, in considerazione della natura puramente privatistica da riconoscere allemissione di titoli obbligazionari da parte di uno Stato, nonché in ragione della Convenzione italo-argentina del 22 maggio 1990, relativa alla protezione dei reciproci investimenti, gli attori ritennero altresì inefficaci, sempre ai fini della giurisdizione, i regolamenti che disciplinavano le singole emissioni poiché atti interni alla Banca di emissione e comunque, ove mai trasfusi nelle singole operazioni finanziarie, radicalmente nulli ai sensi degli articoli 1469 bis e ss. Cc perché costituenti clausole vessatorie. Affermarono inoltre, data la esclusiva finalizzazione in favore degli investitori domestici delle misure volte al superamento della notoria crisi economico-finanziaria dello Stato argentino, laperta violazione dellarticolo 3 della richiamata Convenzione (che introduce il principio di parità di trattamento degli investitori) e la decadenza del debitore dal beneficio del termine ex articolo 1186 Cc Da ultimo ritennero processualmente legittimato al giudizio lAmbasciatore in Italia della Repubblica Argentina, al quale era stato notificato latto di citazione, siccome la rappresentanza del suo Stato doveva intendersi estesa, secondo recente giurisprudenza, anche ai rapporti privatistici.

Si costituì in giudizio lo Stato convenuto, il quale, dopo aver ammesso che lordinanza cautelare con cui era stato concesso il sequestro era stata confermata anche in sede di reclamo, replicò punto per punto alle avverse asserzioni, denunciandone la carenza di fondamento. In particolare eccepì, in primo luogo, la carenza di giurisdizione del giudice italiano in base al principio di diritto internazionale universalmente riconosciuto, cui lo Stato italiano si conforma per precetto costituzionale, secondo cui par in parem non habet iurisdictionem: ciò in quanto la temporanea sospensione del pagamento dei ratei di interessi e del rimborso del capitale pervenuto a scadenza fu disposto con atti normativi generali adottati dalla Repubblica Argentina nellesercizio dei suoi poteri di Stato sovrano per fronteggiare la gravissima crisi economica manifestatasi alla fine del 2000. In secondo luogo, descritte le procedure osservate per le operazioni di prestito obbligazionario poste in essere, rilevò che le clausole sulla giurisdizione contenute nei regolamenti riguardanti le singole emissioni portavano comunque al difetto di giurisdizione del giudice italiano. Inoltre, i criteri di giurisdizione ex adverso invocati erano nella fattispecie inapplicabili, o perché frutto di erronea interpretazione della Convenzione italo-argentina o perché era da escludere la sussistenza di uno dei criteri di collegamento sanciti dalle norme di diritto internazionale privato italiano. Nel merito osservò che la domanda era infondata. Invero, esclusa lapplicabilità del diritto italiano perché la materia è regolata, secondo larticolo 59 legge 218/95, dalla legge del luogo di emissione del titolo (New York) ovvero, secondo i regolamenti di emissione, dal diritto inglese, la legge dello Stato di New York riconosce la prevalenza, rispetto allinteresse degli obbligazionisti, di quello dello Stato emittente alla ristrutturazione del suo debito in periodi di crisi economica. Ma anche qualora il diritto italiano fosse applicabile al caso di specie, secondo la convenuta la domanda dovrebbe essere respinta, essendo linadempimento da attribuire ad una condizione di stato di necessità, che, per principio del diritto internazionale pubblico, scrimina la condotta altrimenti illecita; ai sensi dellarticolo 1256 Cc, poi, la temporanea impossibilità di adempimento, quale quella in esame, esclude la responsabilità del debitore nel ritardo nelladempimento; inoltre, la decadenza dal beneficio del termine non era applicabile, atteso che la scadenza di molte obbligazioni non era ancora intervenuta, né era prossima a verificarsi e che linadempimento era soltanto parziale, per giunta giustificato da una situazione di emergenza economica e sociale. Quanto alle disposizioni sulle cd. clausole vessatorie, infine, a parte la questione dellapplicabilità della legge italiana (che non è la legge del luogo di emissione del titolo), osservò che nessun rapporto era stato mai instaurato direttamente fra Repubblica Argentina e attori, avendo essi acquistato i titoli obbligazionari per il tramite di banche. 

Con altro atto di citazione i signori Mauro Sandri, Gianlucio Valenti Ronchi, Francesco Biancofiore, Rosario Nalli e Angelo Zeni anchessi ricorrenti nel procedimento per sequestro conservativo di cui innanzi introdussero il giudizio di merito formulando nei confronti della Repubblica Argentina le medesime conclusioni già esposte dagli altri attori. Lo Stato convenuto si costituì deducendo, sostanzialmente, le stesse argomentazioni illustrate in precedenza. Intervennero nel giudizio i signori Pier Luigi Cariello, Ugo Cariello, Carmela Testa e Maria Luisa Zappone, sottoscrittori anchessi di titoli obbligazionari argentini, chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite e dei relativi accessori, sulla scorta delle medesime argomentazioni degli attori.

Riuniti i due processi, nel corso del giudizio spiegarono intervento volontario tutti gli altri risparmiatori in epigrafe indicati, i quali proposero le medesime domande di condanna già formulate dagli attori. Ritenuto opportuno decidere dapprima la questione afferente la giurisdizione, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui allarticolo 190 Cpc per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

1.- La Repubblica Argentina oppone in primo luogo il difetto assoluto di giurisdizione del giudice italiano, in considerazione dellimmunità, che per principio consuetudinario del diritto internazionale universalmente riconosciuto, al quale lo Stato italiano si adegua ex articolo 10 Costituzione spetta a ciascuno Stato nellesercizio dei suoi poteri sovrani. In particolare, parte convenuta sostiene che le disposizioni normative con le quali essa ha unilateralmente disposto la moratoria del suo debito pubblico costituiscono espressione tipica del suo ius imperii e, come tali, non permettono al giudice straniero alcun sindacato sul loro contenuto.

Contestano tale affermazione gli attori e gli intervenuti, i quali pongono laccento soprattutto sulla circostanza che lattività di raccolta del risparmio mediante lemissione di titoli di debito pubblico rappresenta unattività di gestione, di natura prettamente commerciale. Di conseguenza, nessun rilievo assume il principio dellimmunità dalla giurisdizione. Gli attori del giudizio riunito, poi, soprattutto in comparsa conclusionale, dopo aver affermato che il complesso normativo di emergenza invocato dallo Stato argentino è divenuto inapplicabile per desuetudine, essendo stato presentato nel settembre 2003 un piano di ristrutturazione del debito (cd. piano di Dubai), svolgono unampia dissertazione attraverso lesame di una serie di pronunce rese da giudici stranieri (inesattamente qualificate come giurisprudenza internazionale) volta a dimostrare lerronea invocazione nella fattispecie in esame del principio dellimmunità dalla giurisdizione. Più specificamente, in quelle decisioni verrebbe affermato che le leggi di emergenza emanate dallo Stato argentino non costituirebbero attività iure imperii ed inoltre, si rileva, in tutti i regolamenti di emissione del prestito obbligazionario lemittente rinunciò espressamente allimmunità e alla giurisdizione esclusiva dei suoi giudici: tale rinuncia deve ritenersi valida per tutte le fasi del rapporto fra le parti e idonea a prevalere su qualunque produzione legislativa successiva.

Ciò posto, appare opportuno osservare che nel corso del giudizio cautelare, allesito del quale fu concesso il sequestro conservativo, non venne posta allattenzione dei giudicanti la circostanza che Parlamento e Governo argentini avevano adottato misure normative speciali sul rimborso delle obbligazioni (così escludendo in radice la possibilità che limmunità dello Stato argentino dalla giurisdizione italiana potesse essere rilevata dufficio), né, tanto meno, la relativa eccezione fu prospettata dalla parte interessata. Ciò avvenne sia in prime cure, per la mancata costituzione della Repubblica argentina, sia nella fase del reclamo, durante la quale la reclamante prospettò solo doglianze attinenti la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo del procedimento cautelare e questioni attinenti al difetto di giurisdizione del giudice italiano alla luce sia delle clausole contenute nei regolamenti di emissione del prestito sia delle previsioni della legge 218/95 e della Convenzione italo-argentina. La questione dellimmunità fu invece esaminata in una serie di altri procedimenti cautelari, ante causam e in corso di causa, tutti conclusi nel medesimo senso della preclusione della giurisdizione italiana (cfr. ordinanze del Tribunale di Milano 11 marzo 2003, del Tribunale di Roma 31 marzo 2003, 19 giugno 2003, 16 luglio 2003, 19 ottobre 2004, 8 novembre 2004 e del Tribunale di Vicenza 9 dicembre 2003, tutte prodotte da parte convenuta). Elemento comune a tali ordinanze e fondante della concorde decisione in esse riportata è, appunto, il limite opposto alla giurisdizione straniera in ordine agli atti che sono esercizio di potestà sovrane dello Stato, in applicazione del principio espresso con il brocardo par in parem non habet iurisdictionem (cd. principio dellimmunità ristretta), cui si ispira il diritto internazionale consuetudinario, recepito dallordinamento giuridico italiano in virtù della clausola generale sancita nellarticolo 10 Costituzione. E infatti ripetuta in tali provvedimenti laffermazione, secondo la quale tale principio verrebbe violato ove il giudice italiano esercitasse il suo sindacato sulle disposizioni normative del Parlamento e del Governo argentini al fine di stabilire se linadempimento dello Stato convenuto allobbligo del pagamento degli interessi maturati alle singole scadenze e di restituzione del capitale (nel caso di obbligazioni giunte a scadenza) sia giustificato o meno.

2.- Laffermazione degli attori del giudizio riunito, secondo i quali le fonti normative invocate da parte ricorrente non sono applicabili al rapporto de quo per desuetudine, è smentita dalla documentazione in atti.

Al riguardo, occorre premettere che la ragione della pretesa inapplicabilità del complesso normativo sembra più correttamente ravvisabile nellesaurirsi degli effetti temporanei delle disposizioni invocate anziché nella desuetudine. Invero larticolo 1 della legge argentina 25561/02 con la quale fu dichiarata lemergenza pubblica in materia sociale, economica, amministrativa, finanziaria e cambiaria delegava al Potere esecutivo nazionale speciali poteri sino al 10 dicembre 2003. Tuttavia larticolo 59 della legge argentina 25827/03 ha disposto «il differimento dei pagamenti dei servizi del debito pubblico del governo nazionale, contratto prima del 31 dicembre 2001, o in virtù di norme dettate prima di tale data, fino a che il Potere esecutivo nazionale dichiari la conclusione del processo di ristrutturazione dello stesso» (cfr. testo della norma e traduzione giurata prodotta da parte convenuta in allegato alla memoria ex articolo 184 Cpc). Non risulta che al momento della presente decisione, pur essendo fatto notorio che dal 17 gennaio 2005 ha avuto inizio la ristrutturazione del debito pubblico argentino mediante offerta pubblica di scambio tra obbligazioni esistenti e nuove obbligazioni con scadenze differenziate e comunque non inferiori a trenta anni, sia stata dichiarata la conclusione di quel processo (peraltro, è corretto sottolineare, puramente volontaristico).

Pertanto, la questione dellimmunità dalla giurisdizione italiana mantiene intatta la sua rilevanza nel presente giudizio.     

2.1.- Il principio del quale è stata fatta puntuale applicazione nelle ordinanze innanzi richiamate, è bene ricordare, «comporta non già linsussistenza di qualsiasi tutela giudiziaria nei confronti dello Stato estero, sebbene soltanto, ed unicamente, la preclusione a che i giudici di uno Stato diverso da quello convenuto (quandanche quelli nazionali dellattore e competenti secondo le convenzioni internazionali sulla materia oggetto del giudizio) conoscano di una domanda proposta nei confronti dello Stato estero convenuto: da ciò, appunto, lusuale definizione della regola col broccardo par in parem non habet iurisdictionem»(Cassazione, Su 530/00). Tale principio è ampiamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che «la norma consuetudinaria di diritto internazionale, generalmente riconosciuta, sulla immunità giurisdizionale degli Stati esteri e  degli enti pubblici operanti nellordinamento internazionale alla quale, per & precetto costituzionale & si conforma il nostro ordinamento &   nella sua connaturale genericità ed indeterminatezza riguarda solo i rapporti che rimangono del tutto estranei allordinamento interno, o perché quegli Stati o enti agiscono in altri Paesi come soggetti di diritto internazionale, o perché agiscono come titolari di una potestà di imperio nellordinamento di cui sono portatori» (Cassazione, Su, 919/96; 10294/93). Limmunità dalla giurisdizione è stata riconosciuta anche per quelle attività istituzionali dello Stato straniero, compiute in territorio italiano in virtù di norma internazionale pattizia, che comportano pericolo per lintegrità personale (Cassazione, Su 530/00 cit., riguardante lattività di addestramento militare compiuta in Italia dagli Stati Uniti dAmerica) o che, compiute nel territorio dello Stato straniero, abbiano addirittura causato danno al cittadino italiano (Cassazione, Su, 328/99, relativa al caso di cittadino italiano vittima di errore giudiziario commesso in Austria). Limmunità non viene meno neppure in ordine a domande di contenuto esclusivamente patrimoniale se laccertamento della loro fondatezza implica valutazioni sullesercizio dei poteri pubblicistici di uno Stato straniero o di un ente internazionale inerenti lorganizzazione dei suoi uffici o servizi (Cassazione, Su 531/00; 5565/94, entrambe relative a fattispecie in materia di licenziamento del dipendente); a contrario, limmunità recede quando il soggetto internazionale opera come privato ovvero con riguardo a rapporti relativi a mansioni puramente materiali, strumentali e ausiliarie, seppur funzionali, a quelle pubblicistiche dellente (Cassazione, Su 16830/02; 1150/00, anchesse riguardanti rapporti di lavoro subordinato). Recentemente, Cassazione, Su 5044/04 dopo aver ribadito che «lesistenza di una norma consuetudinaria di diritto internazionale che impone agli Stati lobbligo di astenersi dellesercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri e la sua operatività, nel nostro ordinamento, in virtù di quanto disposto dallarticolo 10, comma 1, Costituzione, non sono revocabili in dubbio, anche se & la portata di tale principio & è andata progressivamente restringendosi» (tanto che, emblematicamente, si parla di cd. immunità ristretta: n.d.e.) ha affermato che deroga allimmunità dalla giurisdizione ricorre «in presenza di comportamenti che &assumono connotati di estrema gravità, configurandosi, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, quali crimini internazionali, in quanto lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali» (principio sancito in fattispecie relativa alla domanda risarcitoria proposta da un cittadino italiano deportato ed assoggettato a lavoro forzato in lager nazisti).

Con particolare riguardo poi alla tematica dei provvedimenti di moratoria del debito estero e al programma di ripianamento del medesimo adottati da uno Stato straniero (come avviene nel caso in esame) Corte costituzionale 329/92 ha avuto modo di precisare che essi rientrano nella sfera dei poteri sovrani e di governo e godono perciò dellimmunità dalla giurisdizione italiana; diversamente, le promesse di pagamento rilasciate in esecuzione delle direttive del piano e le garanzia corrispondentemente prestate dal governo dello Stato debitore costituiscono atti iure gestionis e sono perciò soggetti alla giurisdizione italiana.  

2.2.- La giurisprudenza italiana costituzionale e di legittimità, pertanto, ammette limmunità degli Stati dalla giurisdizione straniera, limitatamente alle attività che costituiscono estrinsecazione dei poteri sovrani, quale principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto, al quale lordinamento italiano si adegua per il tramite dellarticolo 10 Costituzione. Né tale conclusione può essere messa in dubbio facendo riferimento alle decisioni di autorità giudiziarie straniere investite della medesima questione oggetto del presente giudizio. In effetti, le pronunce invocate dagli attori del giudizio riunito non affermano che le leggi di emergenza del Governo argentino non sono ritenute & espressione dellattività iure imperii e nemmeno hanno dichiarato la giurisdizione pur di fronte allopposizione, da parte del Governo argentino, di quel corpus normativo (p. 22 della comparsa conclusionale).   

A questo proposito non può farsi a meno di rilevare che le sentenze straniere, con relativa traduzione giurata, prodotte dagli attori con la comparsa conclusionale (trattasi di produzione da ritenere ammissibile, nonostante la preclusione dellarticolo 184 Cpc, in quanto volta a facilitare la conoscenza del giudice in ordine ai precedenti giurisprudenziali citati e non a fornire la prova dei fatti allegati) provengono tutte, significativamente, dalle autorità giudiziarie di due soli Stati: Repubblica federale tedesca (Pretura e Tribunale di Francoforte sul Meno) e Stati Uniti dAmerica (Corte distrettuale USA del distretto meridionale di New York). Ciò non è casuale, dal momento che si tratta  delle giurisdizioni alle quali nei regolamenti che disciplinano lemissione dei titoli obbligazionari è stata attribuito la giurisdizione sulle controversie riguardanti siffatte obbligazioni, come chiaramente riportato in tali pronunce.

Orbene, nelle decisioni dei giudici tedeschi è ricorrente laffermazione che lo Stato argentino ha espressamente rinunciato alla salvaguardia derivante dal principio di diritto internazionale relativo allimmunità degli Stati sovrani con clausola contenuta nei prospetti degli investimenti [cfr. Tribunale di Francoforte 21 settembre 2004 2-21 O 55/04; Pretura di Bonn 4 novembre 2003 4T 47/03 (che ha pronunciato in relazione allistanza di iscrizione di garanzia ipotecaria in esecuzione di un sequestro concesso dal giudice di Francoforte); Tribunale di appello di Francoforte 24 giugno 2003 2-21 O 509/02; Tribunale di Francoforte 21 luglio 2003 2-21 O 122/03; Pretura di Francoforte 6 maggio 2003 32 C 1511/02-72; Tribunale di Francoforte 14 marzo 2003 2-12 O 294/02; Tribunale di Francoforte 14 marzo 2003 2-21 O 509/02]. In talune di queste decisioni è anche precisato, ad abundantiam, che la fattispecie dei crediti derivanti dalla emissione di titoli obbligazionari non inerisce un oggetto di contesa avente natura di acta imperii, ma di acta gestionis (così Tribunale di Francoforte 14 marzo 2003 citt.; in termini analoghi Tribunale di Francoforte 21 settembre 2004 cit.; 21 luglio 2003 cit., le quali aggiungono che trattasi di circostanza che esclude a priori la possibilità di prospettare leccezione di immunità). E dunque agevole rilevare che nessun giudice ha asserito che le leggi e gli altri atti normativi adottati dalla Repubblica argentina nella materia in esame non costituiscono espressione dellattività dimperio di uno Stato sovrano; più semplicemente è stato ribadito il principio che neppure lodierna convenuta mette in dubbio secondo il quale la materia riguardante i crediti portati in titoli obbligazionari afferisce ad attività privatistica.

Analogamente le decisioni della Corte distrettuale di New York mettono in netta evidenza la rinuncia della Repubblica Argentina alla sua immunità quale indefettibile presupposto per la statuizione del giudice straniero (gli obblighi della Repubblica Argentina riguardo ai bonds che concernono questi procedimenti non sono soggetti ad alcuna condizione. La Repubblica Argentina ha rinunciato alla propria immunità: così Corte distrettuale USA per il distretto meridionale di New York 12 settembre 2003, EM Ltd versus Repubblica Argentina; 14 aprile 2003, Lightwater C. Ltd versus Repubblica Argentina). In verità, la sentenza Lightwater prende in esame anche il profilo dellimmunità in relazione alla natura di atti sovrani con i quali lArgentina procedette alla moratoria del suo debito estero e, richiamando il precedente Allied Bank versus Banco Credito Agricola (risalente al 1985), nel quale era stato affermato che la riserva di sovranità può aver luogo solo in relazione ad azioni dello Stato allinterno del suo territorio, osserva che una legge di uno Stato che disponga lomissione del pagamento delle obbligazioni collocate in un Paese straniero non può essere considerata un atto di sovranità interessante beni siti sul territorio di sovranità. Questo passaggio della sentenza che non è dirimente ai fini della questione ora in esame, poiché ha valore assorbente la rinuncia allimmunità assume rilievo esclusivamente in ordine ai limiti oggettivi dellimmunità, dei quali si dirà infra.         

Anche la sentenza n. 91-763 resa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti dAmerica il 12 giugno 1992 nella causa Repubblica Argentina e Banco Central della Repubblica Argentina versus  Weltover Inc. e altri, prodotta con traduzione giurata dagli attori del procedimento principale, non appare utile a sostenere le ragioni di parte attrice. Invero, la sentenza è assai chiara nellaffermare che «il Foreign Sovereign Immunity Act: del 1976 & stabilisce una struttura globale per determinare se una Corte in un determinato Paese, statale o federale, può esercitare la competenza su uno Stato estero. In base allAct uno Stato estero deve essere immune dalla competenza delle Corti degli Stati Uniti e degli Stati a meno che non si applichi una delle varie eccezioni definite statutariamente § 1604. Il FSIA, quindi, fornisce lunico fondamento per ottenere la competenza su uno Stato estero negli Stati Uniti». Dopo tale premessa, la sentenza esamina la sussistenza nel caso di specie delle eccezioni al principio dellimmunità sancite al § 1605 (a)(2) invocato dai convenuti (azione basata su un atto fuori del territorio degli Stati Uniti in relazione ad unattività commerciale dello Stato estero in un altro luogo, con effetto diretto negli Stati Uniti) e conclude che «lemissione di Bonodos da parte di Argentina fu una attività commerciale in base al FSIA; la rinegoziazione da parte sua delle date di scadenza su quegli strumenti fu presa in relazione a quella attività commerciale ed ebbe un effetto diretto negli Stati Uniti», così confermando la decisione della Corte Suprema di New York che aveva affermato la sua giurisdizione in base al FSIA. E evidente che in questo caso laffermazione della giurisdizione straniera riposa tutta sulla definizione di attività commerciale che viene data nella legge statunitense sullimmunità degli Stati stranieri (il FSIA appunto); in altri termini laffermazione della giurisdizione non è basata sulla valutazione dellattività posta in essere dallo Stato straniero in occasione della rinegoziazione del suo debito estero quale atto di imperio o atto di gestione, ma soltanto sulla portata che al concetto di attività commerciale viene attribuita dalla legge.

2.3.- Peraltro, il principio dellimmunità ristretta ha limiti ben definiti posti in evidenza sia dalla giurisprudenza italiana sia da quella straniera. Si è infatti rilevato come la Cassazione ha avuto modo di precisare che esso riguarda solo i rapporti che rimangono del tutto estranei allordinamento italiano, vuoi perché gli Stati o enti stranieri agiscono in altri Paesi come soggetti di diritto internazionale, vuoi perché agiscono come titolari di una potestà di imperio nellordinamento di cui sono portatori (Cassazione, Su 149/99; 919/96 cit.; 10294/93 cit.). In senso pressoché conforme la Corte distrettuale USA per il distretto meridionale di New York nella sentenza Lightwater cit. ha puntualizzato che «una legge di uno Stato che disponga lomissione del pagamento delle obbligazioni collocate in un Paese straniero non può essere considerata un atto di sovranità interessante beni siti sul territorio di sovranità». Appare dunque indiscutibile che limmunità ha un campo di applicazione delimitato agli atti dello Stato (o di altro organo) compiuti nel consesso internazionale quale soggetto di diritto internazionale e agli atti dimperio compiuti dallo Stato allinterno del suo ordinamento; non si estende invece agli atti ancorché espressione di sovranità, qual è ladozione di un provvedimento normativo i cui effetti possono prodursi nellordinamento giuridico di un altro Stato.

Del resto, gli stessi attori del giudizio riunito osservano con particolare accortezza che le leggi di emergenza adottate dallo Stato convenuto non hanno efficacia extraterritoriale. A tale obiezione la Repubblica Argentina replica in modo assolutamente inappagante. Da un lato, infatti, richiama laffermazione di Tribunale Roma 29 aprile 1977, secondo cui gli Stati esteri non sono soggetti alla giurisdizione italiana neppure per gli atti compiuti sul territorio della Repubblica, purché si tratti di unattività diretta alla realizzazione dei loro fini pubblici; dallaltro sostiene che la potestà legislativa di uno Stato può estendersi oltre i suoi confini nazionali nei casi stabiliti dalle norme di diritto internazionale privato. Quanto alla prima argomentazione è facile rilevare lultroneità del richiamo, poiché la sentenza invocata attiene ad atti compiuti dallo Stato straniero nel territorio dello Stato italiano (evidentemente quale soggetto di diritto internazionale), mentre nel caso in esame si tratta di atti normativi posti in essere in Argentina, i cui effetti potrebbero essere risentiti nellordinamento italiano. Quanto al secondo rilievo, va osservato che non viene in considerazione la problematica della legge applicabile ad un rapporto che presenta elementi di estraneità allordinamento italiano, da risolvere alla stregua dei criteri di collegamento previsti dalle norme di diritto internazionale privato. Si tratta, invece, di determinare la sussistenza o meno della giurisdizione nei confronti di uno Stato straniero.     

Nel caso di specie, producendosi allinterno del nostro ordinamento gli effetti della normativa emergenziale adottata dallo Stato argentino, in quanto il blocco del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale hanno luogo in Italia, il cennato limite alloperatività del principio di immunità è dunque superato. Per tale ragione diversamente da quanto affermato nelle ordinanze indicate al punto 1 non si ritiene di poter dichiarare limmunità della parte convenuta dalla giurisdizione italiana.

A tale conclusione si perviene anche per altra ragione. Si è già rilevato che nei regolamenti di emissione delle obbligazioni la Repubblica Argentina ha espressamente rinunciato allimmunità. Ancorché non via sia stata specifica indicazione delle emissioni alle quali si riferiscono i vari titoli obbligazionari in possesso degli attori e degli intervenuti, è circostanza non controversa fra le parti che tutti i regolamenti di emissione contengono la clausola di espressa rinuncia alla immunità dello Stato argentino. Tale situazione, in ogni caso, trova riscontro documentale nei vari regolamenti di emissione prodotti dagli attori e dalla convenuta. Ed infatti, questultima, dopo aver affermato che le obbligazioni in possesso degli attori sono riconducibili a due programmi quadro (il cd. European Medium Term Note Programme istituito con laccordo quadro denominato Trust Deed stipulato il 27 luglio 1993 fra Repubblica Argentina e Chase Manhattan Trustee Limited cui è subentrata JP Morgan Trustee and Depositary Company Limited ed il cd. Global Bond Programme istituito con laccordo quadro denominato Fiscal Agency Agreement stipulato il 19 ottobre 1994 fra Repubblica Argentina e Bankers Trust Company, modificato dal contratto Amendment n. 1 to the Fiscal Agency Agreement) contenenti il regolamento di tali emissioni, ha prodotto copia degli stessi e relativa traduzione giurata: nel paragrafo intitolato termini e condizioni delle obbligazioni, riportato sul retro del modulo di obbligazione al portatore definitiva, è espressamente indicato che gli obbligazionisti assumono tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni del programma quadro, fra le quali larticolo 17.4 del Trust Deed e larticolo 22 del Fiscal Agency Agreement stabiliscono la rinuncia della Repubblica Argentina allimmunità dalla giurisdizione straniera (cfr. docc. 7, 8 e 9 di parte convenuta). Gli attori del giudizio principale, a loro volta, hanno depositato alcuni prospetti informativi delle emissioni, nei quali è parimenti contenuta la rinuncia della Repubblica Argentina allimmunità dalla giurisdizione di qualsiasi Corte o da qualsiasi procedimento legale (cfr. documentazione allegata alla memoria ex articolo 184 Cpc).

Sostiene parte convenuta linefficacia di tale rinuncia. Ciò sia perché larticolo 11 legge 218/95, che dispone il rilievo ex officio del difetto di giurisdizione se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale, non attribuirebbe rilievo ad una rinuncia allimmunità convenzionalmente espressa da uno Stato straniero, sia perché la rinuncia convenzionale può sempre essere revocata da un atto normativo successivo adottato per fronteggiare una situazione specifica di emergenza nazionale. Nessuna delle due ragioni sembra utilmente invocabile nella fattispecie. In ordine alla prima è sufficiente rilevare che larticolo 11 legge 218/95 è norma che regola unicamente il regime della rilevabilità del difetto di giurisdizione e da essa non pare possano trarsi argomenti in merito alla validità della rinuncia. Quanto al secondo argomento, si possono richiamare le osservazioni pocanzi svolte con riguardo allefficacia extraterritoriale della norma straniera: non avendo essa efficacia nel nostro ordinamento, non si vede come possa escludere loperatività della clausola in questione.       

In definitiva, per le ragioni sinora esposte limmunità dalla giurisdizione straniera non è operante nel caso in esame.

3.- Tutto ciò, però, non porta allaffermazione della giurisdizione italiana, come sostengono attori e intervenuti. Infatti, i regolamenti così attentamente invocati in punto di rinuncia allimmunità  esplicano i loro effetti anche per quanto riguarda laffidamento delle controversie riguardanti le obbligazioni alla giurisdizione di taluni autorità giudiziarie, specificamente individuate. Allarticolo 17.2 del Trust Deed è stabilito che la Repubblica Argentina «si assoggetta irrevocabilmente alla giurisdizione delle Corti dInghilterra, di qualsiasi Corte dello Stato di New York, di qualsiasi Corte federale sita nel Distretto di Manhattan, New York City e delle Corti della Repubblica Argentina»; nellarticolo 22 del Fiscal Agency Agreement lArgentina dichiara espressamente di accettare la giurisdizione delle Corti dello Stato di New York o delle Corti federali che si trovano nel Distretto di Manhattan, Città di New York. Nei prospetti di investimento prodotti dagli attori del giudizio principale è stabilita la giurisdizione di qualsiasi Corte tedesca riunita a Frankfurt am Mein e di qualsiasi Corte dappello di esse ovvero di qualsiasi Tribunale di Stato o federale nel Distretto amministrativo di Manhattan, Città di New York. In nessun caso è prevista la giurisdizione italiana.

Lapplicabilità delle clausole ora richiamate anche nei confronti degli attori e degli intervenuti, messa da costoro in dubbio non senza unevidente contraddizione con quanto affermato a proposito della clausola contente rinuncia allimmunità, deve invece ritenersi certa. Invero, come affermato da autorevole dottrina, il titolo obbligazionario tanto quello emesso da soggetto privato quanto quello emesso da uno Stato sovrano ha natura giuridica di titolo di credito (è significativo che il rinvio alla disciplina delle leggi speciali sui titoli del debito pubblico sia disposto nellarticolo 2001 Cc, contenuto fra le disposizioni generali riguardanti i titoli di credito). Inoltre, come esattamente osserva parte convenuta, le obbligazioni sono titoli a letteralità cd. incompleta, nel senso che il contenuto dei diritti che ne derivano è stabilito non solo dal tenore letterale del titolo stesso, ma anche dalla legge o dai documenti che regolano il rapporto fra detentore ed emittente. Pertanto, tutte le clausole del regolamento di emissione, anche quelle riguardanti la giurisdizione, esplicano i loro effetti nei confronti dei possessori dei titoli obbligazionari.

La tematica della inopponibilità per difetto di conoscenza non rileva in questa sede, involgendo, se ne ricorrono le condizioni, profili di responsabilità degli intermediari istituzionali che provvidero al collocamento delle obbligazioni sul mercato. Essi, infatti, erano gravati da specifici obblighi di diligenza, correttezza e informazione nei riguardi della clientela [ex articolo 21, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs 58/1998, che impongono allintermediario di agire con trasparenza e correttezza, nonché di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati; ex articolo 28, comma 2, regolamento Consob concernente la disciplina sugli intermediari, che obbliga questi ultimi, prima che linvestimento sia effettuato, a fornire allinvestitore informazioni adeguate sulla natura e sulle implicazioni delloperazione onde metterlo in grado di operare scelte consapevoli], in virtù dei quali avrebbero dovuto, fra laltro, mettere a disposizione dei clienti copia di tali regolamenti o dei prospetti informativi che li richiamano e ne contengono parti significative, fra cui le clausole inerenti la giurisdizione.

Tali clausole, inoltre, devono considerarsi senzaltro valide ed efficaci alla luce delle previsioni dellarticolo 4 legge 218/05, che richiede la forma scritta ad probationem e consente la deroga alla giurisdizione italiana se la clausola verte su diritti disponibili. Ad esse, contrariamente a quanto affermato dagli attori e dagli intervenuti, non si applicano le disposizioni sulle cd. clausole vessatorie (articolo 1469 bis e ss. Cc), non vertendosi nellambito di rapporti di natura contrattuale (come già osservato, il possessore dellobbligazione è portatore di un titolo di credito e i diritti di cui è titolare sono quelli stabiliti nel titolo e nelle altre fonti nel caso di specie i regolamenti che disciplinano il rapporto fra emittente e portatore, richiamate nel titolo stesso).  

La presenza e la validità delle clausole di attribuzione della giurisdizione a giudici stranieri (id est di deroga alla giurisdizione italiana) esclude che questultima possa essere recuperata attraverso le ulteriori disposizioni normative richiamate da attori e intervenuti: articolo 3 legge 218/95, comma 1; sezioni 2, 3 e 4 del titolo secondo della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale  in materia civile e commerciale; accordo italo-argentino del 22 maggio 1990 sulla protezione degli investimenti.

Consegue da tutto quanto precede il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Consegue, altresì, linefficacia del provvedimento di sequestro conservativo concesso con lordinanza 19 luglio 2002.

4.- Le spese processuali, in considerazione della complessità delle argomentazioni trattate, possono essere interamente compensate fra le parti.

PQM

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così provvede:

dichiara il difetto di giurisdizione dellautorità giudiziaria italiana;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.