Penale

Thursday 23 November 2006

Le auto utilizzate nelle corse clandestine vanno confiscate sempre.

Le auto utilizzate nelle corse
clandestine vanno confiscate sempre.

Cassazione – Sezione quarta
penale – sentenza 19 ottobre-20 novembre 2006, n. 38017

Presidente e relatore Brusco

Pg Cedrangolo – Ricorrente
Fontana

Osserva

Fontana Emanuele ha proposto
ricorso contro la sentenza 5 dicembre 2005 del Tribunale di Torino che ha
applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti per il resto di
cui all’articolo 141 comma 9 del D.Lgs 285/92 per aver
gareggiato in velocità, alla guida di un’autovettura, con i conducenti di altri
veicoli a motore.

Il ricorrente, come unico motivo
di ricorso, deduce il vizio di motivazione sulla confisca dell’autovettura
rilevando che il medesimo giudice, nei confronti dei coimputati, non aveva disposto la confisca con palese disparità di
trattamento. Inoltre non avrebbe tenuto conto degli ottimi precedenti, della
sua personalità, dell’occasionalità del fatto e del buon comportamento
processuale.

Il ricorso, ai limiti
dell’ammissibilità, è comunque infondato.

Va premesso che, malgrado la norma incriminatrice contestata sia stata
abrogata (dal Dl 27 giugno 2003 convertito nella legge 214/03) non per questo
viene meno la punibilità del fatto perché la legge indicata ha introdotto
analoga fattispecie incriminatrice (articolo 9ter del D.Lgs 285/92) più grave
di quella precedente non solo perché la pena è stata aumentata ma altresì per
la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto.

Quanto alla confisca del vincolo
si osserva che la precedente normativa (e in modo ancor più evidente quella
vigente) la confisca del veicolo utilizzato per la gara aveva natura
obbligatoria (non si può infatti interpretare
diversamente l’espressione, sia pure atecnica, “è punito con l’arresto nonché
con la confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione”.

Ma anche a volere ritenere che la
confisca fosse da ritenere soltanto facoltativa il giudice di merito ha
implicitamente motivato sulla pericolosità della disponibilità dell’autovettura
impiegata per una gara di velocità.

In ogni caso si osserva che la
circostanza che nei confronti di coimputati non sia stata disposta la confisca
è del tutto irrilevante nel presente giudizio così come i rilievi sulla
personalità del ricorrente.

Per le
considerazioni svolta il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Cs di Cassazione, Sezione quarta penale, rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.