Enti pubblici

Saturday 23 April 2005

Le associazioni di volontariato non possono partecipare alle gare per appalti pubblici.

Le associazioni di volontariato non possono partecipare alle gare per appalti pubblici.

TAR PIEMONTE, SEZ. II – sentenza 18 aprile 2005 n. 1043 – Pres. Calvo, Est. Plaisant – Centro 24 ore s.c. a r.l. (Avv. Verrienti) c. Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca (n.c.) e Telehelp (Avv. Rossanigo)

Per lannullamento, previa sospensione emanazione di misure cautelari

– della determinazione del Direttore dellArea socio-assistenziale n. 59 del 15 novembre 2004, pubblicata allAlbo Pretorio del 18 novembre 2004, con la quale è stato aggiudicato alla controinteressata il servizio di telesoccorso e di teleassistenza per lanno 2005;

– della lettera dinvito del Direttore dellArea socio-assistenziale dell11 agosto 2004 con la quale è stata invitata alla trattativa privata la controinteressata;

– nonché di ogni altro atto precedente, conseguente, presupposto, confermativo, comunque connesso, anche non noto, nessuno escluso.

ESPOSIZIONE IN FATTO

Il Direttore dellArea Socio Assistenziale della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca Perosa Argentina -: a) con nota in data 11 agosto 2004, invitava la ricorrente Centro 24 ore s.c. a r.l. “a formulare la propria migliore offerta per lo svolgimento del servizio di cui alloggetto (servizio di telesoccorso e telecontrollo) per il periodo 01.01.2005 31-12-2005” in data 18 novembre 2004 stabiliva “di affidare il servizio di telesoccorso e teleassistenza per lanno 2005 alla Associazione Telehelp di volontari a servizio dellanziano corso mediterraneo 124, 10129 Torino, dietro corrispettivo annuale di ¬ 1.000,00 per le comunità alloggio per anziani, gratuita per linstallazione dellapparecchiatura completa presso il domicilio degli utenti e di ¬ 10.00 quale canone mensile per il servizio svolto presso il domicilio degli utenti: & di approvare & di imputare &”;c) con nota in data 19 novembre2004 comunicava alla ricorrente cooperativa che il servizio in questione “è stato affidato per lanno 2005 con determinazione dirigenziale iscritta al registro generale al n. 59 in data 15/11/2004, allAssociazione di Volontari Telehelp Corso Mediterraneo 124 di Torino” e “Si resta(va) in attesa di vostra comunicazione al fine di predisporre in tempo utile le procedure necessarie alla disattivazione dei Vostri apparecchi e alla contemporanea installazione di quelli dellAssociazione subentrante”.

Con il ricorso in esame, la cooperativa ricorrente ha chiesto lannullamento, previa emanazione di misure cautelari, della determinazione e della nota, in epigrafe indicate, deducendo le seguenti censure:

1. Violazione della legge 11 agosto 1991 n° 266, della legge regionale 29 agosto 1994 n° 38 e dellart. 3 D.P.C.M. 30 marzo 2001.

Eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto dei presupposti dellillogicità grave e manifesta, dellirrazionalità e della irragionevolezza.

Violazione dei principi di par condicio, di libera concorrenza, di remuneratività del servizio e di professionalità delle prestazioni.

La Società cooperativa ricorrente assume che in virtù delle disposizioni contenute nella legge 266/1991, nella legge Regione Piemonte 38/1994 e nel D.P.C.M. 30 marzo 2001 la partecipazione delle associazioni di volontariato alle procedure ad evidenza pubblica sarebbe vietata ed, infatti, lart. 5 della legge 266/1991 indicherebbe, quali uniche forme di finanziamento consentite alle associazioni di volontariato, i “rimborsi derivanti da convenzioni” e le “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali”, oltre che alcune ipotesi di contributi, proibendo alle stesse lo svolgimento di attività lucrative, ed anche la legge Regione Piemonte 38/1994 ed il D.P.C.M. 30 marzo 2001 individuerebbero nelle “convenzioni” sopra citate lunico meccanismo di affidamento di servizi pubblici alle associazioni di volontariato.

2. Violazione dellart. 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 157.

Nullità ed invalidità dellaggiudicazione.

Difetto di motivazione.

Violazione del principio di verifica delle prestazioni in subappalto di cui allart. 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 157.

La Comunità Montana resistente avrebbe omesso di verificare se lAssociazione controinteressata intendesse, ad aggiudicazione avvenuta, subappaltare il servizio alla Telesoccorso S.r.l. benché la suddetta verifica, per regola necessaria, fosse particolarmente opportuna nel caso di specie in quanto lAssociazione controinteressata aveva comunicato alla Comunità Montana resistente che, in una precedente gara, la società Telesoccorso s.r.l. con sede in Vigevano, era stata indicata quale erogatrice “dei servizi di telesoccorso a 650 utenti di Telehelp fin dal 1992”.

Si è costituita in giudizio la Telehelp, Associazione di volontari al servizio dellAnziano, ONLUS, chiedendo la reiezione del gravame.

Nella Camera di Consiglio del 21 dicembre 2004 listanza cautelare è stata accolta, giusta lordinanza n. 1330 di questa Sezione.

Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

MOTIVI DI DIRITTO

Con il primo motivo la Società ricorrente deduce che lammissione alla gara dellAssociazione controinteressata si porrebbe in contrasto con il divieto per le associazioni di volontariato di partecipare alle gare dappalto, desumibile dalla legge 266/1991, dalla legge Regione Piemonte 38/1994 e dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, che consentirebbero solo forme di finanziamento non caratterizzate dal fine di lucro.

La censura è fondata.

Secondo quanto previsto dallart. 5 della legge 266/1991, infatti, i proventi delle associazioni di volontariato sono costituiti esclusivamente dai “rimborsi derivanti da convenzioni” e dalle “attività commerciali e produttive marginali”, tra cui certamente non rientrano gli appalti pubblici, i quali presuppongono lespletamento di una procedura di selezione del contraente fondata sulla comparazione delle offerte con criteri concorrenziali di convenienza tecnico-economica, per definizione incompatibile con la natura dellattività di volontariato (vedasi, in tal senso, T.A.R. Veneto, Sez. I, 13 novembre 2003, n. 481 e T.A.R. Lombardia, Sez. III, 14 marzo 2003 n. 459).

Le “convenzioni” cui fa riferimento il citato art. 5 della legge 266/1991 hanno, infatti, natura completamente diversa rispetto ai rapporti contrattuali instaurati, come quello di specie, allesito di una procedura di selezione operata da una pubblica amministrazione tanto che, ai sensi dellart. 7 della legge 266/2001, le stesse “convenzioni” “devono contenere disposizioni dirette a garantire lesistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti” e prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese” ed il comma terzo della stessa norma aggiunge che “La copertura assicurativa di cui allarticolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dellente con il quale viene stipulata la convenzione medesima”; ed, infatti, le anzidette convenzioni rappresentano uno strumento del tutto peculiare, che prescinde dalle regole della concorrenza al fine di promuovere attività realizzabili solo con il diretto coinvolgimento delle associazioni di volontariato nel sistema dinterventi e servizi di solidarietà, condizionato però alla normativa di riferimento alla salvaguardia della natura e finalità (art. 3 DPCM 30 marzo 2001) dellautonomia e dellapporto originale (art. 1 legge regionale 38/1994) delle stesse associazioni di volontariato, in armonia con lart. 1 della citata legge quadro: “La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dellattività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà&”.

Anche la possibilità per le associazioni di volontariato di usufruire di entrate derivanti da “attività commerciali e produttive marginali”, prevista dallart. 5 della legge 266/1991, è ipotesi che si discosta dalle attività esercitate a scopo di lucro e soggette alla logica di mercato in quanto il D.M. 25 maggio 1995, emanato su delega della legge quadro, precisa che tali attività devono essere svolte “senza limpiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali luso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dellimpresa” e, non a caso, il D.P.C.M. 30 marzo 2001, deputato a precisare il ruolo del terzo settore nella programmazione e gestione dei servizi alla persona, consente che le organizzazioni di volontariato vengano coinvolte “nei servizi e nelle prestazioni anche di carattere promozionale complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa” ma precisa espressamente che il requisito della professionalità, assente per natura nelle associazioni di volontariato, resta indispensabile ogni volta che debbano essere garantiti servizi la cui complessità ne esclusa il carattere di complementarietà nel contesto dellorganizzazione dellerogazione del servizio stesso.

La partecipazione ad una procedura di selezione concorrenziale è quindi, per regola, preclusa alle associazioni di volontariato, non potendo le stesse avvalersi di proventi che deriverebbero dal discendente contratto sinallagmatico, pena la violazione delle norme e dei principi fondamentali sopra richiamati.

Nel caso di specie, ciò determina lillegittimità degli atti impugnati, con i quali lAssociazione di volontariato TELEHELP, Associazioni di volontari al servizio dellanziano, è stata ammessa ad una trattativa privata plurima per laffidamento di un pubblico servizio svoltasi in regime di concorrenzialità, risultando poi aggiudicataria del servizio medesimo; del resto il regime di favore di cui gode, sotto vari aspetti (fiscale, previdenziale, etc. lanzidetta Associazione non può che alterare i normali parametri concorrenziali ed è quindi, incompatibile con lo svolgimento di una procedura di selezione, seppur in forma di trattativa privata, come quella in esame.

Per quanto precede il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto; ciò comporta assorbimento del secondo motivo di gravame.

Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sezione II, pronunciandosi definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per leffetto, annulla gli atti impugnati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2005 con lintervento dei Magistrati:

Giuseppe CALVO Presidente

Ivo CORREALE Referendario

Antonio PLAISANT Referendario, estensore

Depositata in cancelleria il 18 aprile 2006.