Civile

Wednesday 29 June 2005

Le associazioni di consumatori non possono assumere la qualifica di ONLUS. Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 81 del 17/06/2005

Le associazioni di consumatori non possono assumere la qualifica di ONLUS.

Agenzia delle
Entrate RISOLUZIONE N. 81 del 17/06/2005

Oggetto: Associazioni di consumatori
– Qualifica di ONLUS – Articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

Pervengono alla
scrivente richieste di chiarimenti da parte di associazioni di
consumatori in ordine alla possibilità di assumere la qualifica di ONLUS ai
sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e di
beneficiare delle connesse agevolazioni fiscali.

Al riguardo si forniscono le seguenti
precisazioni.

Sotto il profilo soggettivo,
l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997 stabilisce che
possono assumere la qualifica di Onlus
le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri
enti di carattere privato con o senza personalità giuridica.

La qualifica di ONLUS
è preclusa, per espressa previsione contenuta nel comma 10 del medesimo
articolo 10, agli enti pubblici, alle società commerciali diverse da quelle
cooperative, agli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, ai
partiti e ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle
associazioni di datori di lavoro ed alle associazioni di categoria.

L’articolo 10 del decreto legislativo
n. 460 del 1997, dopo aver stabilito le caratteristiche tipologiche degli enti
che intendono assumere la qualifica di ONLUS, impone
ad essi una serie di vincoli statutari, individuando tassativamente i settori
di attività nei quali gli enti devono operare nell’esclusivo perseguimento di
finalità di solidarietà sociale.

I settori di attività
in cui le ONLUS devono istituzionalmente impegnarsi sono i seguenti: assistenza
sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle
cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili,
ricerca scientifica.

Per i settori riguardanti
l’assistenza sanitaria, l’istruzione, la formazione, lo sport
dilettantistico, la promozione della cultura e dell’arte, la tutela dei diritti
civili la finalità solidaristica si intende raggiunta
quando l’attività è diretta ad arrecare beneficio a persone svantaggiate in
ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, familiari ed ai
componenti delle collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Il Ministero delle Finanze, con
circolare n. 168 del 26 giugno 1998,
ha precisato che la valutazione della condizione di
svantaggio costituisce un giudizio complessivo inteso ad individuare categorie
di soggetti in condizioni di obiettivo disagio,
connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni
di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o di emarginazione
sociale.

Quanto sopra premesso, si osserva che
le associazioni dei consumatori e degli utenti, legittimate dalla legge 30
luglio 1998, n. 281 ad agire a tutela degli interessi collettivi, in conformità
ai principi contenuti nel trattato istitutivo delle Comunità Europee, nel
Trattato sull’Unione Europea, nonché nella normativa
comunitaria derivata, alla luce dei principi desumibili dall’articolo 2 della
legge ora menzionata, sono formazioni sociali che hanno per scopo statutario
esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli
utenti.

In particolare, in forza di quanto
previsto dall’articolo 1 della legge n.281 del 1998,
ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti
"alla tutela della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e
dei servizi; ad una adeguata informazione e ad una
corretta pubblicità; all’educazione al consumo; alla correttezza, trasparenza
ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; alla promozione
e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i
consumatori e gli utenti; all’erogazione di servizi pubblici secondo standard
di qualità e di efficienza."

Ai consumatori ed agli utenti,
individuati dall’articolo 2 della citata legge,
come" le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per
scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente
svolta", è altresì assicurata dalle Associazioni dei consumatori la difesa
degli interessi dinanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa od
Organismi di diritto internazionale.

Da quanto sopra discende che i
suddetti organismi hanno lo scopo di rappresentare e tutelare indistintamente
gli interessi di tutti i consumatori come utenti di servizi pubblici e privati
e di curarne la difesa presso gli organi competenti qualora detti diritti siano
violati.

La tutela di detti interessi si esplica principalmente con l’assistenza del consumatore nei
rapporti con i fornitori di beni o servizi resi da strutture pubbliche o
private e nelle attività finalizzate ad assicurare trasparenza, equità e
corretta informazione nei rapporti contrattuali.

Si ritiene, pertanto, di poter
affermare, in via generale, che l’attività svolta dalle associazioni dei
consumatori, pur costituendo un’attività socialmente rilevante, non è
riconducibile nei settori individuati dall’articolo 10 del decreto legislativo
n. 460 del 1997, nè la stessa attività sembra
preordinata, di norma, ad arrecare benefici ai soggetti svantaggiati di cui al
secondo comma, lettere a) e b), del medesimo articolo 10.

La conclusione secondo cui le
associazioni di consumatori non possono, in linea generale, assumere la
qualifica di ONLUS, viene qui sostenuta avendo
riguardo alle modalità operative che normalmente sembrano caratterizzare le
predette associazioni.

Resta impregiudicata,
pertanto, la necessità di accertare caso per caso, in sede di riscontro dei requisiti
qualificanti della ONLUS, le specifiche modalità
operative della singola associazione interessata ad assumere la qualifica di
ONLUS.