Tributario e Fiscale

Wednesday 28 February 2007

Le assicurazioni devono comunicare al fisco le somme erogate ai danneggiati.

Le assicurazioni devono comunicare al fisco le somme erogate ai danneggiati.

Agenzia delle Entrate Provvedimento 19.1.2007

IL DIRETTORE

dellAgenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Soggetti obbligati alla comunicazione.

1.1. Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica allAnagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, i dati relativi alle suddette liquidazioni come descritti al successivo punto 2.1, compresi quelli relativi alle erogazioni effettuate da altri in loro nome o per loro conto.

1.2. Sono esonerati dallobbligo della comunicazione di cui al punto precedente gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto di imprese di assicurazione residenti in Italia o di stabili organizzazioni in Italia di imprese di assicurazione residenti allestero.

2. Dati oggetto della comunicazione.

2.1. Costituiscono oggetto di comunicazione allAnagrafe tributaria le informazioni relative allammontare delle somme liquidate, erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006, lidentificativo del sinistro, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata, come specificato nellallegato 1.

3. Modalità di trasmissione.

3.1. I soggetti obbligati devono trasmettere i dati richiesti di cui al punto 2.1, utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche indicate nellallegato 1 del presente provvedimento. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2.1, i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dallAgenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

3.2. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a cinque MegaByte.

4. Termini per le comunicazioni.

4.1. Le comunicazioni sono effettuate entro il 30 aprile dellanno successivo a quello cui sono riferiti i dati.

5. Trattamento dei dati.

5.1. I dati e le notizie che pervengono allAnagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

5.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nellosservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dellAnagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. “data warehouse”, che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per lesecuzione dei controlli fiscali.

5.3. I dati sono inseriti allinterno di una specifica area dedicata dellAnagrafe tributaria, al fine di assicurare la selettività degli accessi.

5.4. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dellAgenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

6. Sicurezza dei dati.

6.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema di invio telematico dellAnagrafe tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dellutente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto linserimento di un ulteriore codice PIN personale dellutente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi “asimmetriche” che garantiscono la cifratura dellarchivio da trasmettere.

6.2. La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dellAnagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.

7.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato allatto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dellart. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Comunicazione degli esiti.

8.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dellAgenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.

8.2. Le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo; b) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.

8.3. Gli esiti, di cui al precedente punto 8.2, sono comunicati allutente che ha effettuato la trasmissione mediante apposito file contenente la descrizione dei motivi che hanno causato lo scarto della comunicazione.

8.4. Il destinatario della comunicazione di cui al punto precedente è tenuto a riproporre la trasmissione corretta entro i termini previsti. Nellipotesi di cui alla lettera b), al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto è in ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi.

Motivazioni.

Le disposizioni del presente provvedimento consentono alle compagnie di assicurazione ed agli altri soggetti del settore di comunicare i dati relativi alle somme liquidate ai danneggiati, e rispondono allesigenza di rendere più incisiva lazione di contrasto allevasione prioritariamente nellarea dei servizi prestati nei confronti di soggetti destinatari di risarcimenti per danni subiti.

La comunicazione dei dati da parte degli operatori del settore delle assicurazioni renderà possibile lindividuazione delle figure professionali e imprenditoriali che hanno concorso alla quantificazione della somma liquidata e, da questa, una ricostruzione dellentità dei corrispettivi dei servizi forniti.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dellAgenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dellAgenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dellAgenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2007

Il direttore: Romano