Imprese ed Aziende

Tuesday 26 September 2006

Le agenzie matrimoniali devono avere l’ autorizzazione prefettizia come le agenzie di affari.

Le agenzie matrimoniali devono
avere l’autorizzazione prefettizia come le agenzie di affari.

Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 26 maggio-21 settembre 2006, n. 20424

Presidente Cappuccio – Relatore
Rordorf

Pm Patrone – conforme –
Ricorrente Bogatti

Svolgimento del processo

La sig.ra Sarah Bogatti, con
ricorso depositato il 31 ottobre 2000, propose opposizione
avverso l’ordinanza con cui il Prefetto di Roma le aveva ingiunto di
pagare la sanzione di lire 2.000.000 per avere ella violato l’articolo 115 del
Tu delle leggi di pubblica sicurezza esercitando in Roma l’attività di agenzia
matrimoniale per la quale era stata autorizzata con riferimento al solo Comune
di Venezia.

Il giudice di pace di Roma,
all’esito di un’istruttoria protrattasi per più udienze durante le quali era stata
assunta in due riprese la deposizione testimoniale di uno dei verbalizzanti,
con sentenza emessa il 22 novembre 2001 rigettò l’opposizione
poiché ritenne che l’infrazione fosse stata tempestivamente contestata
alla ricorrente, che la contestazione fosse adeguatamente motivata e che le
risultanze istruttorie avessero a sufficienza confermato l’addebito mosso alla
sig.ra Bogatti.

Per la cassazione di tale
sentenza la medesima sig.ra Bogatti ricorre formulando tre motivi di doglianza.

Il Prefetto di Roma non svolge in questa sede difese.

Motivi della decisione

1. La ricorrente si duole
anzitutto di un difetto di pronuncia o di motivazione dell’impugnata
sentenza, che avrebbe omesso di valutare l’eccezione con cui l’opponente aveva
rilevato carenze nella motivazione dell’ordinanza prefettizia, tali da
determinarne la nullità.

2. Nel secondo motivo la
ricorrente denuncia, invece, errores in procedendo nei quali sarebbe
incorso il giudice di pace, consistenti: a) nell’aver disposto d’ufficio
l’audizione di testi senza previa comunicazione alla parte delle circostanze
sulle quali la prova avrebbe dovuto vertere e del nominativo delle persone
chiamate a deporre; b) nell’aver violato il principio dell’unità della prova,
dando corso ad una seconda e successiva audizione del medesimo teste al di là
dei limiti consentiti dal secondo comma dell’articolo 257 Cpc, e cioè non per
chiarimenti sulla deposizione già resa, bensì per integrarla dopo aver
consultato documenti prima non disponibili.

3. Col terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione o erronea applicazione
dell’articolo 115 del Tu delle leggi di pubblica sicurezza (Rd 773/31), che
richiede l’autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività
d’intermediazione in affari altrui svolta in forma d’impresa, mentre, nel caso
di specie, non risulterebbe assolutamente provato che l’attività svolta in Roma
dalla sig.ra Bogatti avesse simili caratteristiche, né comunque l’esercizio di
un’agenzia matrimoniale potrebbe essere equiparato ad un’intermediazione in
attività di natura economica.

4. Il primo motivo di ricorso non
può essere accolto.

La genericità dei termini in cui
esso è formulato non consente, infatti, di ricostruire compiutamente né il
contenuto della motivazione dell’ordinanza‑ingiunzione, che si assume
esser carente, né quello del motivo di opposizione che a tal riguardo la ricorrente riferisce di aver formulato, e rispetto al
quale lamenta che il giudice di pace non si sarebbe pronunciato (o non avrebbe
adeguatamente motivato la propria pronuncia). Non è dunque possibile valutare
la decisività della doglianza, cha risulta perciò inammissibile.

Né diversamente è a dirsi per
l’accenno che A medesimo motivo di ricorso opera all’eccepito difetto di
preventiva contestazione dell’infrazione: accenno in realtà
non sviluppato e quindi non idoneo a scalfire le ragioni per le quali,
come indicato nell’impugnata sentenza, il giudice di pace ha disatteso
quell’eccezione.

5. Anche il secondo motivo di
ricorso va disatteso.

In primo luogo, infatti, occorre
ricordare che, in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il giudice, a
norma dell’articolo 23, comma 6, della legge 689/81, può disporre nel corso del
giudizio, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, e può far
luogo alla citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli; né
l’esercizio di tale potere è sindacabile in sede di legittimità, giacché esso
dipende da

una
valutazione discrezionale della necessità della prova rimessa al giudice di
merito.

Va poi rilevato che, in ogni
caso, eventuali nullità nell’ammissione e nell’assunzione della prova anche nel
suddetto procedimento di opposizione debbono essere fatte valere dalla parte
che vi ha interesse nella prima difesa successiva all’atto che la prova
dispone, rimanendo altrimenti l’eccezione definitivamente preclusa e la nullità
sanata (in tal senso Cassazione, 2388/94); e, nella specie, come espressamente
precisato nella narrativa dell’impugnata sentenza, il giudice di pace ha
disposto l’audizione del verbalizzante, e ne poi
rinviato il completamento della deposizione ad una successiva udienza, senza
alcuna opposizione da parte del difensore dell’opponente, presente in entrambe
tali udienze.

6. Infondato, infine, e per
alcuni versi inammissibile, si rivela anche il terzo motivo di ricorso.

Ai fini della sussistenza di
un’agenzia di affari, assoggettata dall’articolo 115 del Tu delle leggi di
pubblica sicurezza alla licenza del questore, è sufficiente
infatti l’esercizio abituale per scopo di lucro di un’attività intermediaria
per la trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, senza che siano
necessarie una particolare organizzazione o la collaborazione di altre persone
(cfr. Cassazione, 4863/00). Se ne trae conferma anche
dal disposto dell’articolo 205, comma 2, del regolamento emanato con Rd 635/40,
che, nell’elencare in modo esemplificativo le attività soggette al disposto
dell’articolo 115 del Tu, fa riferimento ad attività, quali quelle dei
piazzisti o dei sensali genericamente intesi, per il cui svolgimento non è
affatto necessario disporre di una struttura organizzativa complessa.

Neppure d’altra parte è
condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui l’attività di agenzia
matrimoniale esulerebbe dall’ambito di applicazione della normativa in esame, perché
il procacciato incontro matrimoniale non sarebbe classificabile tra la nozione
di “affari” cui il menzionato articolo 115 allude.

A parte il rilievo che al
matrimonio non è affatto necessariamente estraneo anche un profilo di
regolamentazione economica degli interessi reciproci delle parti, deve
ritenersi che con siffatta dizione il legislatore ha inteso riferirsi ad ogni
genere di accomodamento tra diverse persone, realizzato mediante l’opera
d’intermediazione dell’agenzia, e quindi ad una nozione di “affari” non
circoscritta al ristretto campo economico, ma tale invece da ricomprendere
anche l’intermediazione matrimoniale. A fondamento della prescritta
autorizzazione sta infatti l’esigenza di tutela di un
interesse pubblico che, lungi dall’esser circoscritto al settore degli affari
economici in senso stretto, appare tanto più presente proprio in un campo come
quello degli incontri a fine di matrimonio, in cui il rischio di abuso
dell’altrui credulità è altrettanto (se non maggiormente) forte.

È poi appena il caso di
aggiungere che non sono in questa sede censurabili gli
accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito in ordine al contenuto
effettivo dell’attività svolta in Roma dalla ricorrente.

7. Il ricorso va perciò
rigettato.

Non occorre provvedere in ordine
alle spese del giudizio di legittimità, in cui la parte intimata non ha svolto
difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.