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Monday 19 September 2016

Non confermata in ruolo e dispensata dal servizio per mancato superamento della prova: legittimo il provvedimento del Dirigente Scolastico

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 17967/16; depositata il 13 settembre)

La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, compendiandosi in un atto gestionale del rapporto di lavoro, rientra nella competenza del Dirigente Scolastico al quale l’art. 25 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17967, pubblicata il 13 settembre 2016.

Il caso. Impugnazione del provvedimento che dispone la non conferma in ruolo e la dispensa dal servizio per mancato superamento della prova.
A seguito di provvedimento del Dirigente Scolastico che disponeva la non conferma in ruolo per mancato superamento della prova, un’insegnante veniva dispensata dal servizio. Il Tribunale adito accoglieva la domanda di disapplicazione di tale provvedimento. Contrariamente la Corte d’Appello, in accoglimento del reclamo avverso la sentenza proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, respingeva la domanda della lavoratrice, ritenendo che il potere di adottare provvedimenti inerenti la gestione delle risorse e del personale sia attribuito ai Dirigenti Scolastici, ex art. 14 DPR 275/1999 e art. 25 d.lgs. n. 165/2001.
Veniva quindi proposto ricorso in Cassazione.

Le competenze delle istituzioni scolastiche. La ricorrente si duole del fatto che la competenza ad adottare il provvedimento impugnato spetterebbe all’Ufficio Scolastico Provinciale, previo parere del Consiglio Scolastico Provinciale. Gli Ermellini ritengono infondato tale motivo.
Il Supremo Collegio ha sottolineato come, ai sensi dell’art. 14 DPR 275/1999, alle istituzioni scolastiche sono attribuite funzioni, precedentemente in capo all’amministrazione centrale e periferica, relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all’amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate all’amministrazione centrale e periferica, in base all’art. 15 della normativa in questione o ad altre specifiche disposizioni.
In particolare, quest’ultimo articolo tratta le funzioni in materia di personale o quelle concernenti la tutela della libertà di insegnamento, fermo restando “la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario”.
Normativa, quest’ultima, che prevede, in capo al Dirigente Scolastico l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, compresa anche la dispensa dal servizio per esito sfavorevole della prova, ex art. 25 d.lgs. n. 165/2001.

Un’interpretazione letterale… In continuità con il precedente orientamento, la Corte di legittimità ha pertanto sancito, fornendo un’interpretazione letterale della normativa, che la locuzione “o ad altre specifiche disposizioni” di cui all’art. 14 DPR 275/1999 debba essere letta in relazione al successivo art. 15, per cui l’esclusione di determinate funzioni dai poteri delle istituzioni scolastiche debba essere puntualmente indicata da specifiche norme aventi tale finalità, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente.
Sono esclusi, pertanto, dalle attribuzioni delle istituzioni scolastiche quei provvedimenti rientranti nella gestione del personale che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro, come la destituzione. Invece, quelli non indicati specificamente come “competenze escluse” – quali collocamento a riposo per raggiunti limiti d’età, accettazione delle dimissioni, decadenza, dispensa dal servizio – sono da ricomprendersi tra i poteri delle istituzioni scolastiche.

…ed una sistematica. La Cassazione inoltre ha fornito un’ulteriore interpretazione sistematica, sottolineando come i poteri delle amministrazioni centrali e periferiche fossero stati attribuiti in seguito a disposizioni normative.
Per cui, qualora si accogliessero le doglianze della ricorrente, che rintraccia la competenza del provvedimento impugnato in capo all’Ufficio Scolastico Provinciale, sarebbe da escludersi la quasi totalità delle funzioni rientranti nei poteri delle istituzioni scolastiche, in palese contrasto con l’impianto normativo sopra delineato.
Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso proposto.

(avv. Roberto Dulio  pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)