Lavoro e Previdenza

Tuesday 03 February 2004

Lavoro. Prima di procedere a contestazione disciplinare è necessaria una fase istruttoria interna

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II^ bis, sentenza n.77/2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIO – SEZIONE II BIS composto dai signori Patrizio GIULIA PRESIDENTE Evasio SPERANZA CONSIGLIERE, rel. Renzo CONTI CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 8676/95 Reg. Gen., proposto da T. M., rappresentato e difeso dall’Avv. Cristina Speranza ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, Via Cipro n. 77; CONTRO Il COMUNE di ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Riccardo Marzolo ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21; per l’annullamento della disposizione dirigenziale 14.5.94, n.117, con cui al ricorrente veniva irrogata la sanzione disciplinare della censura ai sensi dell’art.124 del R.G.P., unitamente ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2003 data per letta la relazione del magistrato Evasio Speranza e uditi gli avvocati delle parti come da relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Il ricorrente, dipendente del Comune di Roma con qualifica di ufficiale del Corpo di Polizia Municipale (istruttore direttivo VII q.f.), espone: di rivestire da numerosi anni la carica di dirigente sindale della FILTEL CISL sul posto di lavoro; che, nell’esercizio delle funzioni sindacali, aveva contestato alcune iniziative prese dalla dirigenza del Comando del IX Gruppo VV.UU., oltre numerosi ordini di servizio; che, in tale contesto, sarebbe stata emessa la contestata censura, attribuendo al ricorrente frasi non veritiere(come da dichiarazione 25.5.95 di P. R., unico teste citato nel rapporto disciplinare). Ciò premesso, a sostegno del gravame, notificato il 21.6.95 e depositato il 3 luglio successivo, l’istante ha dedotto “Violazione dell’art.124 R.G.P. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, sviamento, manifesta ingiustizia e difetto di istruttoria. – Violazione dell’art. 3 della L. 7.8.90, n. 241, per carenza di motivazione”. Secondo il ricorrente, la censura irrogata viene basata sulle contestazioni contenute nella lettera 21.5.95, cioè sulla asserita attribuzione al ricorrente di espressioni ingiuriose da lui rivolte nei riguardi del superiore gerarchico(Funzionario direttivo L.). La stessa testimonianza del Sig. P. R., invocato dallo stesso superiore gerarchico nel rapporto disciplinare del 17.1.95, escluderebbe il comportamento contestato, circostanze rappresentate anche nella memoria difensiva del ricorrente. L’autorità, peraltro, non avrebbe promosso alcuna istruttoria al riguardo(raccogliendo le invocate informazioni testimoniali), limitandosi ad affermare che non erano stati addotti elementi utili tali da escludere la responsabilità disciplinare e, ciò, anche in violazione dell’art.3 della legge n.241/1990 [1] . E’ ipotizzabile – prosegue il ricorrente – che si sia voluto sanzionare un dirigente sindacale “scomodo” del quale è stato persino chiesto il trasferimento. Il Comune di Roma si è costituito in giudizio, depositando documentazione. DIRITTO Come accennato in punto di fatto, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Roma, con l’impugnata disposizione dirigenziale 14.4.1995, n. 117 – richiamati gli atti dell’ufficio, secondo cui il ricorrente il giorno 16.1.95, in presenza di altra persona, si rivolgeva al F.D. L. in tono offensivo, affermando “non ti rivolgere e non parlare a chi fa infamate”, e ritenuto che dalle giustificazioni dell’interessato non erano desumibili elementi utili tali da escluderne la responsabilità disciplinare – irrogava a carico del ricorrente la sanzione disciplinare della censura prevista dall’art. 124 del Regolamento generale del personale. Il ricorso, ad avviso del Collegio, merita accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono. Va precisato che, nel rapporto disciplinare redatto il 17.1.95 e rivolto al Comandante di Gruppo, il F. D. L. chiedeva che fossero adottati a carico del ricorrente ” i provvedimenti disciplinari del caso” per avere questo ultimo con la sua condotta “offeso gravemente la dignità e il prestigio del sottoscritto, quale superiore gerarchico, alle ore 07,20 del giorno 16.1.95, nella stanza dello scrivente, in orario ordinario entrambi vestiti della uniforme e nel pieno svolgimento del servizio, al cospetto di altra persona tale P. R.…”. Dal rapporto redatto dallo stesso funzionario L., si desume che al momento in cui si asserisce pronunciata la frase offensiva nei confronti del medesimo funzionario, era presente soltanto il sig. P. R.. Questo ultimo, con atto sottoscritto il 25.5.1995, premesso che nel citato rapporto era indicato come “l’altra persona” direttamente presente ai fatti, ha dichiarato che “nella circostanza descritta dal L., il sig. M. T. non ha pronunciato alcuna delle frasi a lui addebitate …”. In tale situazione, appare evidente che la dichiarazione resa dal sig. P. R., anche se emessa dopo l’irrogazione della sanzione, appare storicamente idonea a far ritenere insussistente lo stesso presupposto (frasi offensive) sul quale questa viene giustificata. Va aggiunto che l’A.ne, ha irrogato la sanzione, senza neppure sentire come testimone sullo svolgimento dei fatti il sig. P. R. indicato, nello stesso rapporto, come l’unica persona presente e, quindi, in grado di fornire informazioni utili in merito all’episodio poi contestato a carico del ricorrente. In conclusione, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso merita accoglimento per le considerazioni suesposte, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato. Le spese di giudizio, tuttavia, possono compensarsi fra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II BIS, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la impugnata disposizione dirigenziale n.117 del 14.5.1995. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2003.