Lavoro e Previdenza

Thursday 26 July 2007

Lavoro: il protocollo d’ intesa tra Governo e Sindacati

Lavoro: il protocollo d’intesa tra Governo e Sindacati

PROTOCOLLO SU
PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA’ PER L’EQUITA’ E LA CRESCITA SOSTENIBILI
23 luglio 2007

1) PREMESSA

2) PREVIDENZA

Incremento delle
"pensioni basse"

Accesso al
pensionamento anticipato

Lavori usuranti

Razionalizzazione
Enti

Finestre
pensionistiche

Coefficienti di
trasformazione

Misure previdenziali
per i giovani

Interventi
previdenziali per i lavoratori immigrati extracomunitari

Cumulo tra redditi da
lavoro e pensione

Applicazione di un
contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei fondi speciali

Interventi diversi

Interventi di
solidarietà

3) AMMORTIZZATORI
SOCIALI

Il progetto di
riforma

Trattamento di
disoccupazione

Integrazione al
reddito

Interventi immediati

4) MERCATO DEL LAVORO

Servizi per
l’impiego

Incentivi
all’occupazione

Apprendistato

Contratto a termine

Lavoro a tempo
parziale

Staff leasing e
lavoro a chiamata

Lavoro a progetto

Lavoro occasionale di
tipo accessorio

Disabili

Agricoltura

Appalti

Edilizia

Cooperazione

5)
COMPETITIVITA’

Sgravi del costo del
lavoro per incentivare la produttività di secondo livello

Detassazione del
premio di risultato

Straordinari

6) GIOVANI

Misure a sostegno del
reddito dei lavoratori con carriere discontinue e in disoccupazione

Misure per il reddito
e l’occupazione

Misure previdenziali

Interventi in materia
di previdenza per i lavoratori dipendenti con carriere discontinue

Interventi in materia
di cumulo di tutti i periodi contributivi (totalizzazione)

Interventi in materia
di riscatto della laurea

Interventi in materia
di previdenza per i parasubordinati

7) DONNE

ALLEGATO 1

1.     
PREMESSA

L’azione di
Governo si concentra sulla priorità di promuovere una crescita
economica duratura, equilibrata e sostenibile, sia dal punto di vista
finanziario che sociale. In questo contesto, crescita e equità possono
essere letti come obiettivi che si rinforzano a vicenda. Una sostenuta
crescita economica, infatti, genera risorse che possono essere utilizzate per
interventi miranti a sviluppare una maggiore competitività del sistema
paese, generare occupazione di qualità, assicurare equità e
pari opportunità per tutti i cittadini. D’altra parte, maggiore
equità e inclusione sociale, oltre a essere obiettivi meritevoli di per se, permettono di mobilitare le risorse e le
capacità disponibili nella nostra società, anche quelle a volte
considerate marginali, per dare un contributo allo sviluppo economico e
sociale del Paese.

Questi principi si
concretizzano, in maniera trasversale, in diversi interventi che vanno dalla
sfera della previdenza, al mercato del lavoro, alla competitività,
all’inclusione sociale. Il Governo e le parti sociali convengono sulla
necessità di affrontare in maniera organica e coerente questi temi,
per sfruttare le sinergie derivanti dal rafforzamento del
binomio crescita e equità.

In uno scenario
mondiale, caratterizzato da crescente concorrenza, diventa essenziale un
sistema paese in grado di competere adeguatamente. Il capitale umano, la
riqualificazione professionale, la capacità di innovare diventano
fattori sempre più importanti per migliorare la qualità
dell’occupazione e la produttività. D’altra parte, bisogna
ridefinire il nostro sistema di welfare
affinché i lavoratori siano accompagnati e dotati degli strumenti
necessari per affrontare i cambiamenti e cogliere nuove opportunità.
In questa prospettiva, il Governo e le parti sociali convengono sulla
necessità di ridefinire gli ammortizzatori sociali per sostenere i
lavoratori in difficoltà e, allo stesso tempo, favorire processi
formativi mirati a conseguire una ricollocazione adeguata e evitare la
marginalizzazione.

Allo stesso tempo, i
cambiamenti demografici, rendono essenziale la partecipazione di tutte le
risorse disponibili per contribuire alla crescita del paese. È dunque
necessario aumentare la partecipazione femminile, dei giovani e dei
lavoratori al di sopra dei 50 anni al mercato del lavoro. Nonostante i
miglioramenti registrati sul fronte dell’occupazione, rimaniamo ancora
distanti dagli obiettivi di Lisbona, e il nostro paese è ancora
caratterizzato da forti disparità. Il Governo e le parti sociali
concordano sull’attenzione particolare che va rivolta ai soggetti
"deboli" del mercato del lavoro. Ai giovani, che sono i più
coinvolti da forme di lavoro discontinuo

bisogna offrire migliori
opportunità di impiego stabile e prospettive previdenziali.
L’occupazione femminile, oltre che incentivata da una migliore
attuazione dei principi di pari opportunità, va sostenuta anche da
un’adeguata offerta di servizi di servizi per l’infanzia e per la
cura degli anziani. I lavoratori al di sopra dei 50 anni debbono essere
attivamente coinvolti in programmi di riqualificazione con possibilità
concrete di reimpiego.

Questi interventi
vanno accompagnati da un forte rilancio della produttività, fattore
che ha registrato un andamento critico negli ultimi anni nel nostro sistema
economico. A questo proposito, il Governo interverrà su costo del
lavoro con misure specifiche sugli incrementi salariali di secondo livello
collegati alla produttività, migliorando e ampliando le iniziative
intraprese in passato.

Il Governo e le Parti
sociali danno atto dell’impegno straordinario destinato
complessivamente a queste azioni, che insieme a
quelle in materia pensionistica, determinano una redistribuzione delle
risorse volte a aumentare l’inclusione sociale, la partecipazione al
mercato del lavoro e la produttività.

2) PREVIDENZA

Incremento delle
"pensioni basse"

Il provvedimento ha
lo scopo di incrementare pensioni di natura sia previdenziale che
assistenziale. Esso si basa sui seguenti punti:

1.
potenziamento del sistema di rivalutazione ai prezzi delle pensioni
previdenziali per le fasce comprese da tre volte e fino a cinque volte il
minimo dall’attuale 90% al 100% della variazione dei prezzi. Tale
modifica, agendo sugli scaglioni di pensione a prescindere dalla pensione
complessiva, estende i benefici anche sulle fasce delle pensioni più
alte. Il numero di coloro che beneficiano totalmente della nuova
indicizzazione è di circa 2.820.000 persone, mentre coloro che avendo
pensioni più alte hanno un beneficio parziale ammontano a poco meno di
920.000 persone;

2. incremento
delle maggiorazioni sociali delle pensioni sociali, assegni sociali, invalidi
civili, ciechi e sordomuti secondo lo schema previsto dall’articolo 38,
legge n. 448/2001 con età pari o superiore a 70 anni (60 anni per gli
invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti) al fine di assicurare un
reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro mensili dal 1°
gennaio 2008 (il limite reddituale cumulato con il coniuge rimane stabilito
secondo lo schema previsto da medesimo articolo 38). Si stima che i soggetti
interessati siano circa 290.000 (di cui circa 20.000 derivanti
dall’estensione della platea per effetto dell’incremento dei
limiti reddituali, per i quali il beneficio è fino a concorrenza del
reddito);

3. dal 2008,
introduzione di una nuova somma aggiuntiva (permane in vigore la somma
aggiuntiva di cui all’articolo 70 della legge
n. 388/2000) per individui con età pari o superiore a 64 anni,
concessa ai pensionati previdenziali a condizione che il soggetto non
possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5 volte il TM (8.504,73
euro annui per l’anno 2007). Ai fini della determinazione del reddito
individuale, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i
redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall’assegno per
il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari, del reddito della casa di
abitazione e i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le
competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L’assegnoaggiuntivo
[1]
non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Tale somma
aggiuntiva è concessa assieme alla tredicesima mensilità ed
è così articolata:

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Somma aggiuntiva annua

anni di contribuzione

anni di contribuzione

(euro)

Fino a 15

Fino a 18

0,8 x S = 336

Sopra 15 fino a 25

Sopra 18 fino a 28

S = 420

Oltre 25

Oltre 28

1,2 x S = 504

Nel caso in cui il
beneficiario sia titolare di solo trattamento ai
superstiti, l’anzianità contributiva è considerata al
60%. Nel caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai
superstiti si tiene conto solo dell’anzianità relativa alla
pensione diretta. I benefici, concessi in relazione alla situazione
reddituale complessiva del soggetto, si applicano interamente fino a un
limite di reddito uguale a 1,5 volte il TM. Sopra tale limite l’aumento
è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e
la cifra eccedente il limite stesso, per evitare una modifica delle posizioni
reddituali di partenza (clausola di salvaguardia). Considerando un soggetto
con più di 64 anni titolare di sola pensione previdenziale con oltre
25 anni di anzianità, assumendo di distribuire la somma aggiuntiva in
13 mensilità, il complessivo disposto in esame arriva a concedere
benefici, nel 2008, a
soggetti fino a pensioni mensili di circa 693 euro (fino a oltre 740 euro se
beneficiario di ANF). Coloro che beneficeranno della nuova somma aggiuntiva
sono in complesso circa 3.050.000.

4. Nel 2007 è
concessa la somma aggiuntiva di cui al punto 3 agli
stessi beneficiari, con rideterminazione del valore S a 327 euro.

In sintesi, gli
effetti delle misure sopra elencate riguarderanno nel 2008 circa 7.080.000
persone di cui:

– 2.820.000 godranno
di una indicizzazione piena della pensione fino ai
limiti di 5 volte il TM;

– 920.000, che
percepiscono pensioni più elevate, avranno un effetto parziale
dall’aumento dell’indicizzazione, limitato agli scaglioni da 3 a 5 volte il TM;

– 290.000 con
pensioni assistenziali avranno un incremento fino a 580 euro mensili;

– 3.050.000 con
pensioni previdenziali, reddito personale fino a 1,5 volte il TM ed
età pari o maggiore a 64 anni avranno un incremento medio mensile di
circa 29 euro.

Di seguito si
rappresentano gli effetti finanziari:

(valori in mln di euro)

2007

2008

2009

2010

1) Incremento maggiorazioni sociali pensioni e
assegni sociali secondo schema art. 38 legge 448/2001,
al fine di garantire al pensionato solo un reddito di 580 euro mensili dal
2008

-44

-44

-44

2) introduzione di una nuova somma aggiuntiva
(permane in vigore la somma aggiuntiva di cui
all’articolo 70 della legge n. 388/2000) concessa a condizione
che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5
volte il TM e con età pari o superiore a 64 anni in funzione degli
anni di contribuzione

-900

-1.156

-1.156

-1.156

Per triennio 2008-2010, passaggio dal 90% al
100% per le fasce di importo comprese tra 3 e 5 volte il minimo – al netto
degli effetti fiscali indotti

-33

-66

-100

Totale
oneri

intervento su pensioni "basse"

-900

-1 233

-1 266

-1 300

Il Governo si impegna
inoltre ad attuare la previsione di cui all’art.11
comma 2 del decreto legislativo 503 del 1992 relativo alla
possibilità di stabilire con la Legge Finanziaria
ulteriori aumenti delle pensioni rispetto a quelli assicurati dalla perequazione
automatica in relazione all’andamento dell’economia e tenuto
conto degli obiettivi di stabilizzazione del rapporto tra spesa previdenziale
e Pil. A tal fine sarà istituito un apposito tavolo di confronto con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Accesso al pensionamento anticipato

Accesso al
pensionamento anticipato (a partire dal 1° gennaio 2008)

Requisito minimo per
l’accesso al pensionamento con 35 anni di contributi versati

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

DATA

ANNI

QUOTA

ANNI

QUOTA

01-gen-08

58

59

01-lug-09

59

95

60

96

01-gen-11

60

96

61

97

01-gen-13

61

97

62

98

Con decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012,
potrà essere stabilito il differimento della decorrenza dei requisiti
anagrafici previsti dal 1° gennaio 2013 qualora sulla base di specifica verifica da effettuarsi entro il 30 settembre 2012, gli
effetti finanziari derivanti dalle modifiche previste dalla presente tabella
ai requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, risultassero di
misura tale da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di
accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013.

Lavori usuranti

Pensioni e Lavori
usuranti

Interventi

Miliardi di € nel
decennio 2008-2017

Revisione dello "scalone"

7,48

Fondo lavori usuranti

2,52

Totale
interventi

10

Fonti di copertura

Miliardi di € nel
decennio 2008-2017

Enti previdenziali (con *clausola di
salvaguardia)

3,5

Aumento di aliquote contributive per gestione
separata parasubordinati (dal 1 gennaio 2008 un punto all’anno
fino a 3 punti)

3,6

Aumento aliquote contributive per gestione
separata parasubordinati non esclusivi (dal 1 gennaio 2008 aumento di 1
punto)

0,8

Sospensione per un anno indicizzazione pensioni
superiori a 8 volte il minimo

1,4

Armonizzazione fondi speciali

0,7

Totale
fonti

di copertura

10

Disciplina dei lavori usuranti, particolarmente faticosi e
pesanti.

Per quanto riguarda i
lavori usuranti sono state individuate risorse massime disponibili su base
annua pari mediamente a 252 milioni di euro, che riguarderanno circa 5.000
lavoratori all’anno e che, sommate alle
risorse per lo scalone, determinano una cifra complessiva nel decennio
2008-2017 di 10 miliardi di Euro. L’ipotesi conclusiva, che sarà
definita da una Commissione appositamente costituita da Governo e parti
sociali e che concluderà i suoi lavori entro il mese di settembre
2007, prevede:

– i lavoratori
impegnati nelle attività previste dal decreto del Ministro del Lavoro
del 1999 (decreto Salvi);

– lavoratori
considerati notturni secondo i criteri definiti dal dlgs. 66/2003;

– lavoratori addetti
a linea catena individuati sulla base di questi tre criteri;

— lavoratori
dell’industria addetti a produzioni di serie;

— lavoratori vincolati
all’osservanza di un determinato ritmo produttivo collegato a
lavorazioni o a misurazioni di tempi di produzione con mansioni organizzate
in sequenza di postazioni;

— lavoratori che
ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un
prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze
brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o della tecnologia.
Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione,
alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;

-conducenti di mezzi
pubblici pesanti.

Coloro che risultano
nelle condizioni suddette al momento del pensionamento di anzianità
possono conseguire su domanda, entro i limiti sopra
definiti, il diritto a pensione con requisito anagrafico ridotto di tre anni rispetto
a quello previsto (con il requisito minimo di 57 anni) purché abbiano
svolto tale attività a regime per almeno la metà del periodo di
lavoro complessivo o (nel periodo transitorio) almeno 7 anni negli ultimi 10
di attività lavorativa. Le ulteriori determinazioni saranno affidate
alla Commissione Governo – parti sociali già richiamata nel
presente paragrafo. La
Commissione di cui sopra, appositamente costituita,
definirà le ipotesi tecniche sulla base della rigorosa osservanza dei
tetti numerici e di risorse indicati, al fine di consentire che gli oneri
connessi con il riconoscimento delle agevolazioni alla platea dei beneficiari
siano coerenti con la somma stanziata.

Razionalizzazione Enti

Il Governo si impegna
a presentare entro il 31 dicembre2007 un piano industriale volto a
razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi, e a
conseguire, nell’arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di
Euro. Tale piano individuerà le sinergie tra i vari enti (sedi,
acquisti, sistemi informatici, uffici legali) al fine di produrre nel breve
periodo i risparmi sopra evidenziati e sarà oggetto di confronto con
le organizzazioni sindacali.

* Clausola di salvaguardia A partire dal 2011,
esclusivamente come elemento di garanzia, è previsto un aumento dello
0,09% dell’aliquota di tutte le retribuzioni soggette a contribuzione
(lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi). Tale incremento non verrà attivato solo nel caso in cui il processo di
razionalizzazione degli enti previdenziali ed assicurativi assicuri con
certezza il conseguimento di risparmi medi annui in grado di garantire
l’obiettivo indicato nel capoverso precedente.

Finestre pensionistiche

Interventi

Miliardi di € nel
decennio 2008-2017

Ripristino 4 finestre per periodo da determinare
(40 anni contributi)

3,7

Sono altresì salvaguardati:

– 5.000 lavoratori in mobilità (oltre i
16.000 già autorizzati con normativa precedente)

-I lavoratori che siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007

0,3

Totale
interventi

4

Fonti di copertura

Miliardi di € nel
decennio 2008-2017

Finestre vecchiaia

4

Totale
fonti

di copertura

4

Finestre pensionistiche

La Commissione costituita in
materia di lavori usuranti ha anche lo scopo di esaminare la
possibilità di inserire, nell’ambito dei dispositivi che regolano le
pensioni di vecchiaia, per uomini e donne, finestre di uscita verso la
pensione. Tale Commissione dovrà completare i suoi lavori entro il
medesimo termine del mese di settembre 2007. L’argomento delle
finestre pensionistiche, attraverso il loro passaggio a 4, sarà
affrontato per quei lavoratori che hanno totalizzato 40 anni di contributi
pensionistici al fine di ridurre gli attuali tempi di attesa per il
pensionamento, anche con riferimento agli anni di applicazione. I due
interventi sulle finestre sopra descritti dovranno essere predisposti in modo
tale da avere complessivamente un saldo finanziario nullo.

Coefficienti di trasformazione

Le parti convengono
che l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione è elemento
inderogabile del sistema contributivo, di cui all’art.1,
comma 6 della Legge 8 agosto 1995 n. 335.

1. E’ istituita
una Commissione composta di esperti nominati dal Governo e dalle parti
sociali più rappresentative con il compito di
verificare e proporre modifiche entro il 31/12/2008 dei seguenti elementi
dell’attuale regime pensionistico contributivo, nel rispetto degli
andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo, nel
rispetto delle procedure europee:

– le dinamiche delle
grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che influiscono sugli
attuali coefficienti;

– l’incidenza
dei percorsi lavorativi discontinui, anche alla luce delle modifiche
apportate dal Governo, al fine di verificare l’adeguatezza degli
attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia
(che potrebbero portare indicativamente il tasso di sostituzione al netto
della fiscalità ad un livello non inferiore al 60%), facendo salvo
l’equilibrio finanziario dell’attuale sistema pensionistico;

– il rapporto
intercorrente tra l’età media attesa di vita e quella dei
singoli settori di attività;

2. In questo ambito, in fase di prima
rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo
1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei
criteri di cui all’articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata
alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1°
gennaio 2010, dalla Tabella A aggiornata (vedi allegato 1).

3. La cadenza
temporale per l’applicazione dei coefficienti diventa di 3 anni.
Sarà compiuta una verifica decennale della sostenibilità ed
equità del sistema generale.

4.
L’aggiornamento dei coefficienti viene
effettuato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Nelle more
dell’eventuale modifica legislativa sulla base delle proposte della
Commissione restano ferme le disposizioni di cui alla vigente normativa salvo
le modifiche di cui ai punti 3 e 4.

La Commissione valuterà
anche nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema
contributivo, nel rispetto delle compatibilità di lungo periodo del
sistema pensionistico.

Misure previdenziali per i giovani

Tale ambito riguarda
tutti gli interventi che miglioreranno in futuro la prestazione pensionistica
modificando alcune situazioni connesse alle evoluzioni del mercato del lavoro
che penalizzano soprattutto i giovani. Tali misure descritte dettagliatamente
nella parte sui giovani sono :

Interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti
con carriere discontinue

La copertura
figurativa piena, prevista nella riforma degli ammortizzatori, commisurata
alla retribuzione percepita, consentirà ai lavoratori dipendenti con
contratti a termine di colmare i vuoti contributivi e di aumentare le
prestazioni pensionistiche future.

Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi
(totalizzazione)

In previsione di una
più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e superi la ricongiunzione, si attueranno interventi
immediati che assicureranno ai lavoratori l’utilizzabilità dei
contributi versati.

Interventi in materia di riscatto della laurea

Saranno predisposti
interventi relativi alle norme di riscatto della laurea con l’obiettivo
sia di renderlo conveniente sotto il profilo previdenziale sia di ridurne
l’onere.

Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati

Sarà previsto
un aumento graduale dell’aliquota dei parasubordinati, finalizzato a
rafforzare la posizione pensionistica dei giovani parasubordinati.

Interventi previdenziali per i lavoratori immigrati extracomunitari

Il Governo si impegna
a verificare la possibilità di intervenire, nel rispetto delle
compatibilità finanziarie, sul regime pensionistico-previdenziale dei
lavoratori immigrati extracomunitari, in primo luogo attraverso
l’ampliamento del ricorso a specifici regimi convenzionali con i paesi
di provenienza, e in subordine sul piano normativo.

Cumulo tra redditi da lavoro e pensione

In relazione alle
modifiche introdotte dal presente accordo ai requisiti d’accesso ai
trattamenti pensionistici, il Governo si impegna altresì ad
approfondire gli effetti dell’attuale regime di cumulo tra redditi da
lavoro e pensione al fine sia di incentivare la permanenza in attività
di lavoro sia di contrastare lavoro sommerso e irregolare da parte dei pensionati
favorendone trasparenti e regolari condizioni di attività.

Applicazione di un contributo di solidarietà per gli
iscritti e i pensionati dei fondi speciali

Le gestioni confluite
nel FPLD (ex Fondi speciali e INPDAI) e Fondo Volo presentano situazioni
economiche e patrimoniali particolarmente deficitarie, a fronte di regimi
pensionistici che hanno pro quota beneficiato di regole di maggior favore
rispetto a quelle adottate per il FPLD. L’introduzione di un contributo
di solidarietà a carico dei pensionati e degli attivi in relazione ai
benefici conseguenti alle regole dei rispettivi fondi di provenienza ha la
funzione di chiamare a concorrere i soggetti che hanno beneficiato o
beneficeranno di tali trattamenti di maggior favore. In altri termini, si
tratta di un contributo, limitato nell’ammontare e nella durata, che
naturalmente non ha la funzione di riequilibrio dei forti disavanzi generati
dalla gestione, la cui quota assolutamente prevalente rimane pertanto a
carico della solidarietà generale nell’ambito dell’AGO.
Per distribuire il predetto concorso al riequilibrio finanziario in modo
equo, occorre fare riferimento, per gli iscritti attivi e per i pensionati,
alla durata delle contribuzioni nei rispettivi fondi nei periodi nei periodi
di tempo antecedenti l’armonizzazione conseguenti alla legge 335/95,
ovvero per i periodi che garantiscono di beneficiare di una quota di pensione
calcolata in base a parametri più favorevoli. Il contributo di solidarietà,
che non ha carattere permanente, sarà posto a carico dei dipendenti in
attività e dei pensionati. La definizione dei criteri è
demandata alla già citata Commissione tra Governo e parti sociali
avente l’obiettivo di definire ipotesi in materia di lavori usuranti e
di "finestre pensionistiche".

Interventi diversi

Aumento di un punto
dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata con
altre coperture previdenziali con corrispondente aumento delle
pensione.

Interventi di solidarietà

Per concorrere
solidaristicamente al finanziamento degli interventi si prevederà il
blocco della perequazione per il solo 2008, per le pensioni superiori a otto
volte il minimo.

3) AMMORTIZZATORI SOCIALI

La riforma punta al
rafforzamento degli ammortizzatori sociali ed alla estensione delle tutele
per coloro che ne sono privi. L’appartenenza settoriale, la dimensione
di impresa e la tipologia dei contratti di lavoro non saranno un elemento di
esclusione. La riforma riguarda tre ambiti più un’area di
indirizzo programmatico in cui dovrà essere definito un set di
strumenti per il sostegno al lavoro delle persone ultracinquantenni il cui
tasso di attività resta tra i più bassi dell’Unione
europea. A conferma dell’attenzione verso quest’area prioritaria
è prevista la predisposizione di un Piano nazionale per
l’invecchiamento attivo. La riforma degli ammortizzatori sociali
dovrà essere accompagnata da un generale miglioramento, in stretto
raccordo con Regioni e Province, delle politiche attive del lavoro da perseguire
attraverso il potenziamento delle reti dei Servizi per l’impiego,
l’offerta di percorsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione
della forza lavoro, la rimodulazione degli incentivi economici finalizzati
all’inserimento lavorativo. Per dare maggiore efficacia alla
combinazione tra politiche attive e sostegni monetari, occorre rendere
effettiva la perdita della tutela in caso d’immotivata non
partecipazione ai programmi di reinserimento al lavoro o di non accettazione
di congrue opportunità lavorative. La partecipazione attiva ai
programmi di inserimento lavorativo, requisito essenziale di una politica di
"welfare to work", può essere sostenuta da schemi che prevedano un "patto di servizio" da stipulare
tra i centri per l’impiego e le persone in cerca di lavoro. Le
politiche attive ed i servizi per l’impiego dovranno focalizzare la
loro attenzione anche su altri soggetti deboli del mercato del lavoro ed
avere particolare riguardo alle politiche che aiutino
l’aumento del tasso di occupazione delle donne.

Il progetto di riforma

Le proposte di
riforma, di seguito illustrate, saranno attuate nel rispetto degli equilibri
programmati di finanza pubblica.

Trattamento di disoccupazione

L’ipotesi
prevede una progressiva armonizzazione degli attuali istituti di
disoccupazione ordinaria e di mobilità, con la creazione di uno
strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento
lavorativo delle persone disoccupate. La modulazione dei trattamenti
andrà collegata all’età anagrafica dei lavoratori e alle
condizioni occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del
Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile. Tutti i
trattamenti, in coerenza con la normativa comunitaria, offriranno la piena
copertura figurativa a fini previdenziali calcolata sulle retribuzioni, con
evidenti vantaggi in termini di trattamento pensionistico dei lavoratori
interessati.

Integrazione al reddito

In una prospettiva di
universalizzazione degli strumenti la riforma, pur prevedendo
specificità di funzionamento, dovrà tendere alla progressiva
estensione e unificazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria
con forme di regolazione basate sulle finalità sostanzialmente diverse
che hanno le due attuali casse. La prima tipologia è quella degli interventi
a seguito di eventi congiunturali negativi e la seconda è volta ad
affrontare problemi strutturali ed eventuali eccedenze di mano d’opera.
Si ritiene che debba essere attivata tutta la gamma di azioni che potrebbe
accrescere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle aziende nel
processo di ricollocazione dei lavoratori, avendo come principali riferimenti
il territorio, gli strumenti di concertazione tra le parti sociali e la
capacità di mobilitare in modo programmato risorse da una pluralità
di fonti. Il disegno di riforma prevede una realizzazione graduale in
funzione delle risorse finanziarie disponibili che potranno essere integrate,
anche per facilitarne la piena attuazione, dal concorso solidaristico del
sistema delle imprese. Nel disegno di riforma è incluso un forte ruolo
degli Enti bilaterali sia allo scopo di provvedere eventuali coperture
supplementari sia per esercitare un più capillare controllo sul
funzionamento di questi strumenti nel caso di
applicazioni estese soprattutto alle aziende di minori dimensioni ed alle
aziende dell’artigianato. Tutta la tematica della riforma sarà
oggetto di concertazione. Si ritiene che la rilevanza della riforma richieda
una sede permanente di confronto e di verifica con le parti sociali per valutarne
gli effetti e apportare eventuali modifiche ed integrazioni anche ai fini
dell’avvio delle successive fasi del processo riformatore.

Interventi immediati

Il Governo
stanzierà una quota dell’extragettito, pari a circa 700 milioni
di euro, in direzione di un primo intervento sugli ammortizzatori sociali. La
prima fase del progetto di riforma degli ammortizzatori intende effettuare
interventi migliorativi delle indennità di disoccupazione che
riguardano tutti i lavoratori, in particolare i giovani. Gli interventi si
articoleranno in:

– un miglioramento
dell’indennità ordinaria di disoccupazione in
riferimento al livello, alla durata e all’attuale profilo a
"scalare";

– un aumento delle
indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, con profilo che incentivi
i contratti a termine più lunghi;

– un aumento della
copertura previdenziale mediante il riconoscimento di contributi figurativi
correlati alla retribuzione di riferimento piena e non solo
all’indennità percepita.

Quanto agli
interventi in materia di connessione tra ammortizzatori sociali e politiche
attive per il lavoro finalizzate a costruire nuove opportunità di
occupazione, si potenzieranno i Servizi per l’impiego collegando e
coordinando l’erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi
di formazione e di inserimento lavorativo. Risorse, da reperire
nell’ambito del riordino degli incentivi o indirizzando a tal fine le
risorse comunitarie della programmazione 2007-2013, potranno essere destinate
ad agevolare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, a favorire
l’occupazione femminile e l’inserimento lavorativo delle fasce
deboli, compresi i lavoratori in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo. Per
perseguire questi obiettivi è necessario un efficace coordinamento tra
Ministero del Lavoro e Regioni, d’intesa con le parti sociali, con
particolare riguardo ai profili di sistema (definizione di standard
nazionali, sistema informativo, formazione degli
operatori, ecc.) valorizzando le sinergie con gli enti previdenziali.

Il primo intervento
di riforma degli ammortizzatori sociali è il miglioramento delle
tutele economiche in caso di disoccupazione non agricola per i soggetti
più deboli: a) la durata della indennità di disoccupazione con
requisiti pieni verrà portata a 8 mesi per
gli infracinquantenni e a 12 mesi per gli over 50;

b) l’importo
della indennità di disoccupazione con requisiti pieni sarà
portato al 60% dell’ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% dal
7° all’8° mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi
mantenendo in vigore gli attuali massimali;

c)
l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti calcolata
sui redditi da lavoro dell’anno precedente passerà
dall’attuale 30 al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi
per una durata massima di 180 giorni;

d) al fine di
garantire una piena copertura previdenziale, la contribuzione figurativa verrà assicurata per l’intero periodo di
godimento delle indennità, con riferimento alla retribuzione
già percepita;

e) si
aumenterà la perequazione relativa ai tetti delle indennità
dall’80% al 100% dell’inflazione.

4) MERCATO DEL LAVORO

Servizi per
l’impiego

La strategia di
riforma poggia su integrazioni e modifiche del decreto legislativo 276/2003 e
sul potenziamento dei servizi pubblici che sono uno snodo fondamentale della
riforma degli ammortizzatori sociali in senso proattivo.
L’operatività dei servizi pubblici per l’impiego
sarà rafforzata anche con l’avvio a regime del sistema
informativo, la comunicazione preventiva di assunzione e la revisione delle
procedure amministrative. Le procedure di trasmissione dei dati utili alla
gestione complessiva del mercato del lavoro tra tutti i soggetti della rete
dei servizi pubblici saranno velocizzate e semplificate. Le risorse
finanziarie per tali interventi saranno reperite all’interno dei
finanziamenti comunitari del PON-FSE. La compresenza dei servizi pubblici e
di agenzie private, anche no profit, è un’opportunità da
ampliare per rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e
offerta di lavoro. A questo riguardo si procederà ad una verifica dei
risultati concreti derivanti dall’applicazione dei diversi modelli a
livello territoriale. La certificazione dello stato di disoccupazione resta
una prerogativa dei servizi pubblici. Si procederà, inoltre,
d’intesa con le parti sociali, ad una verifica dei risultati conseguiti
attraverso il regime delle autorizzazioni al fine di perfezionarne il
meccanismo. Il Masterplan dei servizi per l’impiego dovrà
prevedere precisi impegni riguardo alla gamma ed alla qualità dei
servizi da erogare ai lavoratori ed alle imprese anche con riferimento ai
modi ed ai tempi di effettiva fruizione. Governo, Regioni e Parti sociali
convengono sulla necessità di migliorare il raccordo a livello
territoriale tra l’azione dei centri per l’impiego e quella dei
soggetti preposti alla programmazione formativa.

Incentivi all’occupazione

Per conseguire
più elevati tassi di "buona" occupazione occorre
riorganizzare l’intero sistema degli incentivi, in
gran parte pensato in tempi lontani e rapportato ad un mercato del
lavoro profondamente diverso dall’attuale. Il Governo s’impegna a
rivedere il sistema degli incentivi e ad orientarli, tenendo conto dei
risultati conseguiti e dei profili di efficienza e di equità, rispetto
alle nuove priorità : l’occupazione
delle donne, dei giovani, dei lavoratori ultra-cinquantenni. In questo stesso
quadro si procederà anche a ridefinire la disciplina del contratto
d’inserimento.

Apprendistato

L’apprendistato,
unico contratto di lavoro a causa mista, richiede un riordino d’intesa
con le Regioni e le parti sociali, in quanto si è determinato un
inestricabile intreccio tra competenze dello Stato (in parte rinviate alla
contrattazione collettiva) e competenze delle Regioni in materia. In particolare,
con riferimento all’apprendistato professionalizzante, si
procederà a :

– rafforzare il ruolo
della contrattazione collettiva, nel quadro di un perfezionamento della
disciplina legale della materia;

– definire standard
nazionali dei profili professionali e dei percorsi formativi, anche al fine
di agevolare la mobilità geografica degli apprendisti;

– fissare, nel
rispetto delle competenze regionali, standard nazionali di qualità
della formazione (soggetti e organismi accreditati/autorizzati, certificazione
degli esiti formativi, riconoscimento di crediti).

Il Governo e le parti
sociali, al fine di valorizzare appieno l’apprendistato, valuteranno
opportuni provvedimenti rivolti a contrastarne l’utilizzo improprio.

Contratto a termine

La direttiva 1999/70/CE
relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, da una parte, indica il contratto di lavoro a tempo
indeterminato come "la forma comune dei rapporti di lavoro" e,
dall’altra, chiede che vengano prevenuti
"gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti
o rapporti a tempo determinato". L’orientamento del Governo
è pertanto quello di intervenire con alcuni correttivi su questo
specifico aspetto della disciplina vigente:

– qualora a seguito
di successione di contratti per lo svolgimento di mansioni equivalenti il
rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore
abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,
ogni eventuale successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti
dovrà essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, con l’assistenza di un rappresentante
dell’organizzazione sindacale cui il lavoratore sia iscritto o
conferisca mandato. In caso di mancato rispetto della procedura indicata, il
nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

– la limitazione
temporale di cui al punto precedente non si applicherà ai rapporti di
lavoro dei dirigenti e dei lavoratori da somministrare ai sensi degli artt.
20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche.

– il lavoratore, che
nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la
stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo
superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con
riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a
termine. Lo stesso principio si applica alle assunzioni a tempo determinato
nelle attività stagionali;

– le assunzioni a
termine per attività stagionali, per ragioni sostitutive e quelle
connesse alle fasi di avvio di attività d’impresa sono escluse
da limiti massimi percentuali ove fissati dai contratti collettivi nazionali
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

Lavoro a tempo parziale

La riforma intende
porre fine alle problematiche tecnico-giuridiche connesse ad un testo
legislativo a doppia versione per il lavoro pubblico e per quello privato. In
particolare per il lavoro privato si ritiene che occorra: -prevedere per i
lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto a tempo pieno in rapporto
a

tempo parziale, il diritto
di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni

o per mansioni
equivalenti;

– attribuire ai
contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi la facoltà di introdurre
clausole elastiche e flessibili e di disporne la relativa disciplina;
stabilire comunque la necessità dell’accordo individuale per il
lavoratore o la lavoratrice che abbiano concluso contratti a tempo parziale
motivati da comprovati compiti di cura;

– prevedere aumenti
contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore
alle 12 ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei
servizi, la diffusione di contratti di lavoro più consistenti;

– nell’ambito
del riordino della materia, introdurre incentivi per i contratti a tempo
parziale "lungo" ed agevolazioni per le trasformazioni, anche
temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo
parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o
lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura.

Staff leasing e lavoro a chiamata

L’orientamento
del Governo è quello di procedere all’abrogazione delle norme
previste dal D. Lgs. 276/03 concernenti il lavoro a chiamata (art. 33-40); si
attiverà un tavolo di confronto con le parti sociali per esaminare
ipotesi di part-time che rispondano a esigenze di attività di breve
durata per lavoratori ed imprese. Per le disposizioni relative al contratto
commerciale di somministrazione a tempo indeterminato, lasciando inalterata
(ed anzi favorendo con incentivi da determinare) la facoltà per le
Agenzie di lavoro di assumere lavoratori a tempo indeterminato, si
costituirà un tavolo di confronto con le Parti sociali.

Lavoro a progetto

Oltre alle misure
previste in questa sede in materia previdenziale e ad eventuali ulteriori
interventi normativi, si proseguirà nelle azioni rivolte a contrastare
l’elusione della normativa di tutela del lavoro subordinato, ponendo
particolare attenzione alle collaborazioni svolte da lavoratori, anche
titolari di partita IVA, che esercitino la propria attività per un
solo committente e con un orario di lavoro predeterminato.

Lavoro occasionale di tipo accessorio

Questa tipologia
contrattuale sarà limitata ai piccoli lavori di tipo occasionale a
favore delle famiglie, in limiti predeterminati di ore utilizzabili per
singola famiglia. Si avvierà una sperimentazione di questo istituto
anche in agricoltura, entro limiti predeterminati in grado di evitare che
questo strumento si ponga come alternativa al lavoro subordinato.

Disabili

La III Relazione al Parlamento ha
evidenziato una difficile applicazione dell’art. 12 della legge 68 ai
fini dell’occupazione delle persone con disabilità tramite
apposite Convenzioni con le cooperative sociali o con disabili liberi
professionisti (n. 10 nel 2004 e n. 112 nel 2005), ed anche l’art. 14
del D.Lgs. n. 276 del 2003, come risulta dai recenti
dati statistici, non ha fornito i risultati sperati ai fini
dell’inserimento lavorativo dei disabili. Si procederà pertanto
alla "riscrittura", con alcuni correttivi, dell’art. 12 della
legge 68/99 e la cancellazione dell’art. 14 del D.lgs. 276/2003,
salvaguardando peraltro alcuni risultati positivi della sperimentazione
effettuata sul predetto art. 14, quali ad esempio le "buoni prassi"
adottate a livello locale ed il dialogo partecipato con i soggetti attivi nel
territorio (Convenzioni quadro). Si intende semplificare e sveltire, come da
richiesta delle Regioni, la procedura delle agevolazioni alle assunzioni
previste dall’art. 13 della legge 68/99. Si intende considerare non
più necessaria, come da richiesta delle Regioni, la dimostrazione dello
stato di disoccupazione per il riconoscimento dell’assegno di
invalidità civile parziale ai soggetti con grave disabilità.

Agricoltura

Si procederà
alla riforma della normativa in materia di indennità di
disoccupazione, anche prevedendo un contributo a carico dei lavoratori. La
normativa sarà definita al tavolo di confronto già avviato,
tenuto conto delle compatibilità finanziarie definite e delle relative
risorse assegnate.

Appalti

Il Governo
seguirà con particolare attenzione l’evolversi delle iniziative
legislative avviate in sede di disciplina degli appalti (con le disposizioni
introdotte in sede di decreti correttivi alla relativa disciplina e con il
disegno di legge in materia di riordino delle norme in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro), al fine di assicurare il pieno rispetto
della normativa in materia di lavoro ed evitare che la concorrenza si
sviluppi a danno delle stesse regole in materia di lavoro. Si
estenderà anche al committente la regola, attualmente riguardante solo
il rapporto appaltatore/subappaltatore, secondo cui la responsabilità
solidale viene meno se il committente verifichi, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli obblighi
connessi con le prestazioni di lavoro concernenti l’opera, la fornitura
o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti.

Edilizia

Nel settore
dell’edilizia, il Governo concorda sulla necessità evidenziata
dalle parti sociali del settore di rendere strutturale l’agevolazione
contributiva dell’11,50% per favorire la diffusione del contratto a
tempo pieno e a tempo indeterminato, in considerazione dei positivi effetti
prodotti in tale direzione dalla norma fin qui adottata in via sperimentale.

Cooperazione

Con riguardo, infine,
al settore cooperativo, si intende intervenire in materia di cooperative
"spurie" e "dumping" contrattuale anche in considerazione
delle proposte comuni elaborate dalle centrali cooperative e dai sindacati.
Si intende, poi, assicurare l’applicazione dell’istituto della
revisione all’intero universo cooperativo, prevedendo la
necessità dell’ispezione revisionale per l’aggiudicazione
degli appalti pubblici. Si proseguirà il confronto con le parti
sociali già avviato al tavolo di concertazione.

5) COMPETITIVITA’

Sgravi del costo del
lavoro per incentivare la produttività di secondo livello

Il Governo
attuerà una riduzione del costo del lavoro legata alla contrattazione
di secondo livello, al fine di sostenere la competitività e di
migliorare la retribuzione di premio di risultato. Gli interventi
riguarderanno anche la pensionabilità di tali aumenti per i
lavoratori. Il Governo emanerà norme al fine di:

– attuare uno sgravio
sul costo del lavoro delle imprese che erogano tali aumenti pari ad una percentuale dell’erogazione corrisposta e fino
ad un tetto massimo della retribuzione;

– restituire ai
lavoratori i contributi previdenziali a loro carico pagati
sul premio di risultato e fino ad un tetto massimo della retribuzione;

– rendere
pensionabile tutta la retribuzione di risultato così agevolata.

La nuova disciplina
sarà così definita:

– verrà
abrogata l’attuale normativa sulla decontribuzione, pertanto le
retribuzioni erogate a titolo di premio di risultato risulteranno interamente
imponibili ai fini previdenziali e saranno pensionabili;

– si prevederà
per il triennio 2008-2010, nel limite delle risorse stanziate in apposito
Fondo, uno sgravio contributivo articolato nel modo seguente:

– le imprese
riceveranno uno sgravio contributivo nella misura fissa del 25%
dell’erogazione ammessa allo sgravio;

– i lavoratori
riceveranno uno sgravio contributivo pari ai contributi previdenziali a loro carico calcolati sul premio di risultato ammesso
all’agevolazione (con conguaglio immediato in busta paga);

– il tetto del premio
ammesso allo sgravio sarà pari al 5% della retribuzione annua (oggi
3%);

– i
trattamenti sui quali applicare tale sgravio dovranno avere le medesime
caratteristiche attualmente previste dalla legge che ha introdotto tali
sgravi (essere previsti dai contratti collettivi di secondo livello sia
aziendali che territoriali stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, essere incerti a priori nella corresponsione o
nell’ammontare e la cui entità sia correlata dal contratto collettivo
medesimo alla misurazione di incrementi di produttività,
qualità ed altri elementi di competitività assunti come
indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati); al
fine di evitare abusi e comportamenti elusivi, l’intervento sarà
accompagnato da una precisa casistica delle tipologie di accordi ammessi allo
sgravio e da una riorganizzazione e rafforzamento delle procedure di
controllo;

– per attuare tale
sgravio sarà costituito un Fondo triennale nel quale confluiranno
tutte le risorse nette attualmente utilizzate per la decontribuzione a carico
dello Stato e presenti nel bilancio dell’Inps incrementate di 160
milioni di euro per anno (100 dei quali destinati alla contrattazione
aziendale di secondo livello e 60 alla contrattazione territoriale), pari a
480 milioni di euro nel triennio;

– con decreto del
Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, saranno stabilite le modalità di attuazione dello sgravio,
con particolare riguardo al monitoraggio degli accordi, al controllo del
flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;

– verrà
costituito un Osservatorio presso il Ministero del Lavoro, con la
partecipazione delle parti sociali, il quale produrrà un rapporto
annuale sull’andamento degli accordi di produttività qui
agevolati. Sarà oggetto del monitoraggio sia la coerenza
dell’attuazione della normativa con gli obiettivi definiti in questo
accordo sia le caratteristiche della contrattazione di secondo livello
aziendale e territoriale;

– lo sgravio
sarà definito per il triennio 2008 – 2010 e confermato in esito alla
valutazione di cui al punto precedente, compatibilmente con gli andamenti
programmati di finanza pubblica ;

– nel caso in cui le
risorse del Fondo si rivelino insufficienti rispetto
alle richieste, il Governo avvierà una verifica con le parti sociali.

Detassazione del premio di risultato

Il Governo
stanzierà, nella prossima legge finanziaria, un importo pari a 150
milioni di Euro per il 2008 per detassare una quota delle risorse contrattate
per i premi di risultato. A questo proposito verrà
costituita una Commissione tra Governo eparti sociali con l’obiettivo di
definire le modalità tecniche di implementazione entro il 15 settembre
2007.

Straordinari

E’ abolita la
contribuzione aggiuntiva sugli straordinari introdotta dalla Legge 28
dicembre 1995, n. 549 (art.2 commi 18-21).

6) GIOVANI

Le misure che
riguardano i giovani sono un investimento per il futuro. Questo protocollo
dedica particolare attenzione ai giovani sia con specifiche proposte che con
mirate caratterizzazioni delle diverse misure . In
particolare, l’adozione di misure solidaristiche a favore dei
lavoratori con carriere discontinue, in un quadro di rafforzamento del
sistema pensionistico, garantirà ai giovani pensioni
adeguate. Un sistema del welfare e delle tutele riformato nella
direzione qui indicata è il presupposto per una politica di sviluppo
che sia in grado di offrire una prospettiva di buona
occupazione ai giovani. Accompagneranno tali misure alcuni interventi
destinati a supportare iniziative occupazionali anche in attività di
lavoro autonomo.

Misure a sostegno del reddito dei lavoratori con carriere
discontinue e in disoccupazione

Sotto questo profilo
la riforma degli ammortizzatori sociali (descritta in altra parte)
sarà concentrata, nella prima fase di applicazione, sulle forme di
lavoro dove si collocano in particolare i giovani e le donne (ad esempio
lavoro a termine e tipologie interessate dall’indennità di
disoccupazione a requisiti ridotti).

Misure per il reddito e l’occupazione

Si istituiranno fondi
di rotazione per consentire l’accesso al credito
alimentati da un finanziamento non ricorrente, pari a circa 150
milioni nel triennio 2008-2010.

1) Fondo credito per il sostegno dell’attività
intermittente dei parasubordinati
. Tale fondo consentirà ai
parasubordinati in via esclusiva, di accedere, in assenza di contratto, ad un
credito a tasso di interesse zero – o molto basso – in grado di
compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti,
"anticipando" in tal modo futuri redditi (il fondo potrà
erogare un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione
posticipata a 24 o 36 mesi).

2) Fondo microcredito per il sostegno
all’attività dei giovani e in particolare delle donne
. Tale
fondo incentiverà le attività innovative dei giovani, con
priorità per le donne, riprendendo e migliorando l’esperienza
dei prestiti d’onore, finalizzando tali crediti.

3) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi. Il
fondo sosterrà le necessità finanziarie legate al trasferimento
generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e
del turismo, dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di
nuove attività in tali ambiti, a condizioni particolarmente
favorevoli.

Per sostenere i
giovani ricercatori e tener conto della situazione determinatasi
all’interno delle Università in relazione agli incrementi
dell’aliquota contributiva sui parasubordinati, sarà aumentato
l’importo degli assegni di ricerca.

Misure previdenziali

Tale ambito riguarda
tutti gli interventi che miglioreranno in futuro la prestazione pensionistica
modificando alcune situazioni connesse alle evoluzioni del mercato del lavoro
che penalizzano soprattutto i giovani.

Interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti
con carriere discontinue

La copertura
figurativa piena, prevista nella riforma degli ammortizzatori, commisurata
alla retribuzione percepita, consentirà ai lavoratori dipendenti con
contratti a termine di colmare i vuoti contributivi e di aumentare le
prestazioni pensionistiche future.

Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi
(totalizzazione)

In previsione di una
più ampia riforma della totalizzazione che riassorba e superi la ricongiunzione, si attueranno interventi
immediati che assicureranno ai lavoratori l’utilizzabilità dei
contributi versati.

Per i giovani che sono nel sistema contributivo: sarà
predisposto un meccanismo di utilizzazione dei contributi versati in
qualsiasi fondo, per un’unica pensione, rimuovendo le previsioni che
limitano la possibilità di cumulare i versamenti contributivi sia per
il conseguimento del requisito di accesso al pensionamento sia per
l’ammontare della pensione.

Per i lavoratori nel sistema retributivo o misto: si ridurrà
dagli attuali sei a tre anni il limite minimo di anzianità
contributiva richiesto per cumulare i contributi nelle varie gestioni
pensionistiche.

Interventi in materia di riscatto della laurea

Saranno predisposti
interventi relativi alle norme di riscatto della laurea con l’obiettivo
sia di renderlo conveniente sotto il profilo previdenziale sia di ridurne
l’onere.

Per i giovani che sono nel sistema contributivo: si stabilirà
sia la totale computabilità dei periodi riscattati ai fini del
raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alle
prestazioni pensionistiche sia la possibilità di chiedere il riscatto
del corso legale di studi universitari ancor prima di iniziare
l’attività lavorativa mediante il pagamento di un contributo per
ogni anno da riscattare, definito dalla legge. Il pagamento potrà
essere dilazionato senza interessi fino a dieci anni e sarà
contabilizzato nel montante contributivo con riferimento alla data di
versamento. Inoltre si prevederà la possibilità di detrarre a
fini fiscali, dal reddito dei genitori o del soggetto di cui si è
fiscalmente a carico, il costo dei contributi riscattati, nel caso in cui il
giovane non abbia ancora un reddito personale tassabile.

Per quanto riguarda coloro che sono nel sistema retributivo o
misto
:
si uniformeranno le diverse modalità di rateizzazione del contributo
di riscatto del corso di studi universitari attualmente in vigore nei diversi
regimi pensionistici, consentendone il pagamento – oltre che in unica
soluzione – in 120 rate mensili (dalle 48 o 60 attuali), senza
l’applicazione di interessi di rateizzazione (a differenza di quanto
oggi viene previsto dall’Inps o per i
dipendenti degli enti locali). In relazione al sistema di calcolo retributivo
e misto avuto riguardo alle loro caratteristiche, verranno
applicate le tabelle attuariali secondo la vigente normativa.

Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati

Sarà previsto
un aumento graduale dell’aliquota dei parasubordinati, finalizzato a
rafforzare la posizione pensionistica dei giovani parasubordinati.

7.     
DONNE

La partecipazione
delle donne al mercato del lavoro è una risorsa determinante per la
competitività e la crescita del Paese ed in particolare per il
Mezzogiorno, dove nel 2006 il tasso di occupazione femminile era ancora al
24,2%. Per il nostro Paese, il raggiungimento dell’obiettivo di Lisbona
sia in termini complessivi sia in riferimento alle
donne e agli ultra-cinquantenni, dipende sostanzialmente dalla
capacità che avremo di aumentare il tasso di partecipazione delle
donne al mercato del lavoro. Anche se vi è stato un considerevole
aumento di donne sul mercato del lavoro nell’ultimo decennio, a
testimonianza di una aumentata offerta di lavoro
delle donne, specie delle più giovani e istruite, occorre moltiplicare
gli sforzi e potenziare gli strumenti. L’aumento dell’occupazione
femminile è legato ovviamente alle prospettive di sviluppo, ma
è altrettanto forte il legame con gli assetti collettivi e culturali
della società e con gli assetti del welfare e dei servizi. Per questo
l’intervento di potenziamento e di ammodernamento del welfare per le
donne è la condizione necessaria per raggiungere gli obiettivi di una
società con un livello di occupazione adeguato alle sfide demografiche
ed economiche del futuro.

Il governo, che ha
già operato con la finanziaria e sta operando attualmente al fine di
conciliare vita familiare, lavoro di cura e maternità con strumenti
innovativi, si impegna a definire una cornice organica nella quale ricondurre
le varie iniziative sulla questione femminile in rapporto a welfare e
occupazione.

Il Governo e le Parti
sociali concordano sulla necessità di proseguire negli interventi
già avviati con la
Legge finanziaria per il 2007 con una maggiore riduzione
del cuneo fiscale per l’assunzione a tempo indeterminato di donne nelle
aziende del Mezzogiorno e di mettere in atto una serie di misure per favorire
l’integrazione delle donne nel mercato del lavoro.

Nel quadro del
riordino complessivo degli incentivi e degli sgravi contributivi, che inizierà
con la prossima finanziaria, si definiranno sgravi mirati a sostenere i
regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione
tra lavoro e vita familiare e gli interventi saranno definiti di concerto con
le parti sociali e attuati progressivamente; si
potenzieranno gli attuali strumenti disponibili come l’articolo 9 della
legge 53; si incentiverà l’uso del part time. Inoltre: si
rafforzerà, con i ministeri competenti, l’iniziativa connessa ai
servizi per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti come elemento
centrale per sostenere le libere scelte delle donne nel campo del lavoro. si definirà una priorità di utilizzo a
favore delle giovani donne per l’accesso al Fondo microcredito che
verrà istituito per incentivare le attività innovative dei
giovani.

Si orienterà
l’intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire
dal FSE e dal Pon alla priorità donne, utilizzando il FSE a supporto
non solo di attività formative, ma anche di accompagnamento e di
inserimento al lavoro. In questo ambito si destinerà una quota di
risorse destinate alla formazione per i programmi mirati alle donne durante
l’intero percorso della vita; si adotteranno sistemi di raccolta ed
elaborazione dei dati in grado di fare emergere e rendere misurabili le
discriminazioni di genere, anche di tipo retributivo.

Gli interventi
suddetti dovranno essere compatibili con gli equilibri programmati di finanza
pubblica.

ALLEGATO 1

Tabella – Coefficienti di trasformazione aggiornati

Legge n. 335/95 – Tabella A rideterminata

Età

coefficiente rideterminato (*)

%

57

4,419

58

4,538

59

4,664

60

4,798

61

4,940

62

5,093

63

5,257

64

5,432

65

5,620

(*) Coefficienti di trasformazione aggiornati secondo le procedure
contenute nella "Relazione tecnica" esaminata dal Nucleo di
Valutazione della Spesa Previdenziale nella delibera n°9 del 26/07/2006
del (in allegato alla presente Tabella).