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Lavori Pubblici: le nuove norme in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
Lavori Pubblici: le nuove norme in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2004, n.93
Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli
esecutori di lavori pubblici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, con il quale si prevede che con apposito
regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione
unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore
a 150.000 euro;
Visto l’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Acquisito, in data 15 aprile 2003, il parere della Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 13 ottobre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data 17 dicembre
2003 e 10 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro delle attivita’ pro-duttive, con il
Ministro per i beni e le attivita’ culturali, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 12:
1) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo
nonche’ tutte le attivita’ integrative di revisione o di variazione,
sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in
rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie
generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati,
secondo le formule di cui all’allegato E.»;
2) al comma 4, le parole: «L’importo determinato ai sensi del
comma 3 e’ considerato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi
determinati ai sensi del comma 3 sono considerati»;
3) al comma 4, e’ aggiunto infine, il seguente periodo:
«Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del
rilascio dell’attestazione, revisione o variazione; sono ammesse
dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio
della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA
l’autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per
l’intero corrispettivo.»;
b) all’articolo 15:
1) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«La procedura puo’ essere sospesa per chiarimenti o
integrazioni documentali per un periodo complessivamente non
superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e
comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta
giorni dalla stipula del contratto, la SOA e’ tenuta a rilasciare
l’attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa. Per le
procedure gia’ sospese, il termine di novanta giorni decorre dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
2) il comma 5 e’ sostituito dai seguenti:
«5. La durata dell’efficacia dell’attestazione e’ pari a
cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di
ordine generale, nonche’ dei requisiti di capacita’ strutturale di
cui all’articolo 15-bis. La efficacia delle attestazioni gia’
rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002,
n. 166, e’ prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della
scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo
dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima
SOA o con un’altra autorizzata.
5-bis. L’efficacia delle qualificazioni relative alla
categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 8, comma 11-sexies, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e’ di tre anni, fatta salva la
verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di
ordine speciale individuati dal suddetto regolamento.»;
c) dopo l’articolo 15 e’ inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Verifica triennale) – 1. Almeno sessanta giorni
prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve
sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la
stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione;
la SOA nei trenta giorni successivi compie l’istruttoria.
2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale
sono quelli previsti dall’articolo 17.
3. I requisiti di capacita’ strutturale necessari alla verifica
triennale sono quelli previsti dall’articolo 4 e dall’articolo 18,
comma 2, lettere a) e c); comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9,
10, 11, 12 e 13.
4. La verifica di congruita’ tra cifra d’affari in lavori, costo
delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui
all’articolo 18, comma 15, e’ effettuata con riferimento al rapporto
tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del
termine triennale e importo medio annuale della cifra d’affari in
lavori accertata in sede di attestazione, come eventualmente
rideterminata figurativamente ai sensi dell’articolo 18, comma 15,
con una tolleranza del 25 per cento. La cifra d’affari e’ ridotta in
proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con
conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in
cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla
impresa.
5. Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa
contestualmente l’impresa e l’Autorita’, inviando copia del nuovo
attestato revisionato o comunicando l’eventuale esito negativo; in
questo ultimo caso l’attestato perde validita’ dalla data di
ricezione della comunicazione da parte dell’Impresa. L’efficacia
della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data
di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la
scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione
della comunicazione da parte della Impresa.
6. L’Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l’esito
della verifica nel casellario informatico.»;
d) all’articolo 18:
1) al comma 8, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per
la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o
subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al fine di acquisire
o rinnovare la qualificazione nella categoria per le classifiche di
importo pari o superiore alla III (Euro 1.032.913), l’impresa deve
essere titolare della certificazione di sistema di qualita’ conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente
alla produzione, al montaggio e alla installazione dei beni oggetto
della categoria. Per le classifiche di importo inferiore e in via
transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate
presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria
OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del
produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto
montaggio e installazione degli stessi.»;
2) al comma 15, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora la non congruita’ della cifra d’affari dipenda da un costo
eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra
d’affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la
SOA informa dell’esito della procedura di verifica la Direzione
provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro
territorialmente competente.»;
e) l’articolo 20 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Consorzi stabili). – 1. Il consorzio stabile e’
qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole
imprese consorziate. La qualificazione e’ acquisita, in riferimento
ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per
la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle
imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato, e’ in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate gia’ possieda tale qualificazione, ovvero che tra le
imprese consorziate ve ne sia almeno una con qualificazione per
classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore, ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di
progettazione e costruzione, nonche’ per la fruizione dei meccanismi
premiali di cui all’articolo 8, comma 4, lettera e), della legge, e’
in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano
posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma
delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una
delle classifiche di cui all’articolo 3, la qualificazione e’
acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella
immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della
meta’ dell’intervallo tra le due classifiche.»;
f) nell’allegato A, nella declaratoria della categoria OS12, dopo
la parola: «Riguarda» sono inserite le seguenti: «, nei limiti
specificati all’articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento
industriale,»;
g) l’allegato E e’ sostituito dall’allegato E al presente
decreto;
h) nella: «Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie»,
nella casella: «qualificazione obbligatoria» relativa alla categoria
specializzata OS12, e’ inserita la parola: «SI».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attivita’
produttive
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 300
Allegato E