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Wednesday 30 June 2004

Lavoratori dipendenti. E’ del 4% il tasso di interesse per i mutui prima casa. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 16 Giugno 2004

Lavoratori dipendenti. E del 4% il tasso di interesse per i mutui prima casa

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 Giugno 2004

Determinazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l’acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione.

(G.U. n. 143 del 21-6-2004)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 5 della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni, recante la previsione che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica siano stabiliti annualmente i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui previsti dalla medesima legge;

Considerato che, ai sensi della citata legge, nella determinazione dei suddetti tassi, anche in deroga ai limiti indicati dall’art. 2 della legge medesima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell’evoluzione del tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l’equilibrio economico della gestione;

Considerato che, sempre ai sensi della citata legge, i predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di piu’ di un punto il tasso ufficiale di riferimento;

Tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento, in attuazione della delibera del Consiglio direttivo della BCE del 5 giugno 2003, e’ stato fissato con provvedimento della Banca d’Italia al 2,00 per cento;

Visto l’art. 2 della predetta legge, il quale, al comma 1, prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, concernente l’approvazione dello schema generale di convenzione tra Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Tenuto conto che in detto schema di convenzione, all’art. 12, e’ stabilito un compenso semestrale pari a 0.40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato, per l’intera durata del mutuo, dovuto dalla Cassa depositi e prestiti agli istituti di credito per i compiti svolti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989 con il quale e’ approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891;

Visto l’art. 7-bis della legge 18 dicembre 1986, n. 891, che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attivita’ e passivita’ del fondo speciale con gestione autonoma;

Visto l’art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti societa’ per azioni» (CDP S.p.a.);

Visti il comma 4, lettera g), e il comma 5 dell’art. 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 che, rispettivamente, trasferiscono al Ministero dell’economia e delle finanze le attivita’ e le passivita’ inerenti agli interventi di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e dispongono che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento;

Visto l’art. 4, comma 2, del citato decreto ministeriale del 5 dicembre 2003, il quale prevede, tra l’altro, che per l’esercizio delle funzioni trasferite al Ministero dell’economia e delle finanze la CDP S.p.a. provvede a rappresentare a tutti gli effetti il medesimo Ministero;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2004 il tasso di interesse, da applicare per il calcolo della rata massima di cui all’art. 2, comma 1 e 3, all’art. 5, comma 1, e all’art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e’ determinato nella misura del 4,00 per cento.

Art. 2.

Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il residuo debito viene rimborsato al tasso previsto dal precedente art. 1.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2004

Il Ministro: Tremonti