Lavoro e Previdenza
La validità delle dimissioni per evitare il licenziamento.
La validità delle dimissioni per
evitare il licenziamento.
Cassazione – Sezione lavoro –
sentenza 28 maggio – 2 ottobre 2008, n. 24405
Presidente De Luca – Relatore
Cuoco
Ricorrente Asquino
Svolgimento del processo
Accogliendo il ricorso di
Alleanza Assicurazioni S.p.a., il Tribunale di Milano
dichiarò la legittimità delle dimissioni presentate dal dipendente Pasquale
Asquino, a seguito di contestazione disciplinare, da lui stragiudizialmente
impugnata.
Il Tribunale aveva ritenuto che,
anche se la Società
aveva offerto al dipendente, nei confronti del
licenziamento, l’alternativa delle dimissioni, non era emersa una sua condotta
oggettivamente intimidatoria; e la conferma dei fatti addebitati (mancata
sottoscrizione, da parte dei clienti, di alcuni contratti, che risultavano
tuttavia sottoscritti, avvenuta pattuizione di condizioni diverse da quelle
formalmente inserite, arretrati nei versamenti, decadenza per omessa esecuzione
di incassi) escludeva anche che la
Società intendesse perseguire attraverso le dimissioni un
ingiusto vantaggio.
D’altro canto, dopo aver ricevuto
il 6 giugno 2002 la contestazione disciplinare (osserva il giudicante),
l’Asquino presentò le proprie giustificazioni il 24 giugno 2002, ed il 29 luglio
2002 si dimise.
Ed in questo periodo il
dipendente ebbe adeguato tempo per informarsi sugli eventuali successivi passi
del datore; d’altro canto egli ancor prima della contestazione aveva
manifestato la propria intenzione di dimettersi per non compromettere la
prospettiva di carriera.
Dall’angolazione del lavoratore,
il preteso comportamento del datore non poteva pertanto assumere una rigida
valenza intimidatoria.
Né era emersa prova che l’Asquino
fosse incapace di intendere e di volere.
“Se poi si dovesse leggere la
specie dall’angolazione del licenziamento, interverrebbe la decadenza di cui
all’art. 6 della Legge 15 luglio 1966 n. 604”.
Per la cassazione di questa
sentenza Pasquale Asquino propone ricorso, articolato in quattro motivi;
Alleanza Assicurazioni S.p.a. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo,
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1438 e 1435 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il
ricorrente sostiene che
1.a. “la minaccia del
licenziamento per ottenere le dimissioni del lavoratore è antigiuridica, in
quanto diretta ad attribuire al datore un titolo di risoluzione del rapporto
non ottenibile con il recesso e finalizzato a vanificare le
garanzie sostanziale e procedurali che l’ordinamento appresta”
(l’ingiusto vantaggio di evitare il rischio del giudizio e dell’eventuale
obbligo di reintegrazione); e nel caso in esame le dimissioni erano state
impugnate per violenza morale e per la violazione del principio di immediatezza;
ed era incontroverso che l’Asquino si era “determinato alle dimissioni dietro
minaccia d’un ingiusto licenziamento e di risvolti penali”, “al solo fine di
evitare che gli fosse notificato un licenziamento disciplinare che… era stato
deliberato dalla società datrice di lavoro”;
1.b. la
minaccia di risvolti penali ed il far credere che il licenziamento disciplinare
fosse già stato deliberato (fatto che costituiva potenzialmente anche il reato
di violenza morale) integrava un comportamento complessivamente intimidatorio,
idoneo ad incidere sulla facoltà di autodeterminazione del lavoratore;
1.c. le
dichiarazioni del teste Biancalana erano false, ed avrebbero dovuto far sorgere
nel giudicante dubbi sulla relativa attendibilità; né, se il licenziamento era
stato già deliberato, si comprende la ragione per cui la Società aveva offerto al
lavoratore non solo la possibilità di evitare il licenziamento con le
dimissioni, bensì una somma di denaro, generalmente data a dipendenti non
inadempienti (somma che peraltro egli non aveva ancora ricevuto);
1.d. “in tema
di annullamento delle dimissioni (ovvero di legittimità delle dimissioni
indotte), la minaccia del licenziamento per giusta causa si configura come
prospettazione d’un male ingiusto ove si accerti l’inesistenza del diritto del
datore di lavoro al licenziamento”; poiché, come dimostrato in sede di merito,
egli non si era reso responsabile di alcun inadempimento, il minacciato
licenziamento era illegittimo poiché carente della giusta causa; d’altro canto
l’inadempimento del dipendente deve essere valutato in relazione alla portata
oggettiva e soggettiva dei fatti addebitati, alle circostanze nelle quali i
fatti sono stati commessi, ed all’intensità dell’elemento intenzionale, nonché
in relazione alla proporzionalità fra fatti e sanzione; ed era onere del datore
dare la prova della pretesa legittimità del (minacciato) licenziamento; e nel
caso in esame alcuna prova era stata fornita ed alcun accertamento era stato
effettuato.
2. Con il secondo motivo, denunciando
violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. nonché
difetto di motivazione, il ricorrente sostiene che poiché ricorrente era la Società (che aveva agito
chiedendo la declaratoria della validità efficacia e legittimità delle
dimissioni indotte), la
Società (e non il dipendente) aveva l’onere di provare la
legittimità del proprio comportamento, ed in particolare la sussistenza d’una
giusta causa che avrebbe legittimato il licenziamento; la Corte, che avrebbe dovuto
accertare la sussistenza od insussistenza dei fatti addebitati al lavoratore,
aveva effettuato un’illegittima inversione dell’onere della prova.
3. Con il terzo motivo,
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Legge 15 luglio
1966 n. 604 nonché omessa motivazione, il ricorrente sostiene che, poiché il 26
settembre 2002 egli aveva inoltrato un telegramma
impugnando per iscritto il licenziamento, la decadenza (che il giudicante
ritiene nell’eventualità di un’ipotizzata qualificazione della situazione come
licenziamento) non sussisteva.
4. Con il quarto motivo,
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge 15 luglio
1966 n. 604, il ricorrente sostiene che la giusta causa del licenziamento non
sussisteva; ed invero:
4.a. era onere della Società
provare la pretesa legittimità del licenziamento;
4.b. le testimonianze (per
l’inattendibilità dei testi: l’uno interessato e gli
altri con dichiarazioni rese solo per relationem) non avevano valore
probatorio;
4.c. pur
non onerato, egli aveva provato (con nota del 24 giugno 2002 e con comparsa di
costituzione di primo grado) l’insussistenza dei fatti addebitatigli.
5. I motivi del ricorso, che
essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
6. Su un piano generale sono da
formulare le seguenti osservazioni.
6.a. Come affermato da questa
Corte, “con riguardo alle dimissioni del lavoratore rassegnate sotto minaccia
di licenziamento per giusta causa, può aversi l’annullamento delle dimissioni
per violenza morale solo qualora venga accertata
l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento,
per insussistenza dell’inadempimento addebitato al dipendente, in quanto, in
questo caso, con la minaccia del licenziamento il datore di lavoro persegue un
effetto non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di
recesso” (Cass. 14 agosto 2004 n. 15926).
6.b. La preesistente alternativa,
con la conseguente scelta effettuata dal lavoratore (fra licenziamento e
dimissioni) non esclude tuttavia che (a seguito della scelta) un atto
proveniente dal lavoratore sussista: le dimissioni.
Da un canto, la predetta
alternativa, non determina, di per sé, una (pur semplice) presunzione di
invalidità della conseguente scelta (ed in tal modo dell’atto di dimissioni che
ne segua). È invero necessario provare l’inesistenza del diritto del datore di
lavoro di procedere al licenziamento, per insussistenza dell’inadempimento
addebitato al dipendente.
D’altro canto, l’atto di
dimissioni, determinando la cessazione del rapporto di lavoro (e dei connessi
diritti: in particolare il diritto di continuare a lavorare), assume notevole
negativo peso nei confronti di colui che lo pone in essere.
Anche se prodotto d’una scelta
conseguente all’alternativa con un prospettato licenziamento, l’atto di
dimissioni non può ritenersi in alcun modo (pur presuntivamente e fino a
contraria prova) invalido.
6.c. Colui che ne invochi
l’invalidità, dell’invalidità ha l’onere di fornire la prova.
Indubbiamente, poiché, come
precedentemente affermato, con la minaccia del licenziamento il datore di
lavoro persegue un effetto non raggiungibile con il legittimo esercizio del
proprio diritto di recesso, l’insussistenza dell’inadempimento addebitato al
dipendente determina, attraverso la minaccia d’un ingiusto licenziamento,
l’invalidità delle dimissioni (che conseguano alla minaccia).
È tuttavia il lavoratore, il
quale deduca questa invalidità, ad avere l’onere di provare che l’alternativa
posta dal datore costituiva una (ingiusta) minaccia. E la minaccia è ingiusta
ove il diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento non sussista,
in quanto non sussiste l’inadempimento addebitato al dipendente.
6.d. L’accertamento della
sussistenza od insussistenza di un’ingiusta minaccia (per l’infondatezza – o,
simmetricamente – la fondatezza degli addebiti), avendo per oggetto un fatto
materiale, è funzione del giudice di merito; e pertanto, ove sia privo di
errori logici o giuridici, in sede di legittimità è insindacabile.
7. Nel caso in esame, il
giudicante ritiene che da parte della Società non vi era
stata alcuna intimidazione né minaccia. Ciò deduce:
7.a. dalla
sussistenza degli addebiti formulati al dipendente;
7.b. dal
tempo intercorso fra la contestazione e le dimissioni, adeguato a consentire la
riflessione sull’alternativa formulata al dipendente.
Ed il ricorrente, premessa
l’infondatezza (per quanto affermato sub “6.”) nonché l’irrilevanza (per l’accertamento
che lo stesso giudicante ha effettuato in ordine alla sussistenza degli
addebiti formulati dalla Società: sub “7.a.”) della censura precedentemente
riportata sub “4.a.”, non solo non ha dedotto alcuna prova in ordine alla
sussistenza della sostenuta intimidazione (e pertanto in ordine
all’insussistenza degli addebiti che la Società gli aveva contestato), bensì, nei
confronti dell’accertamento effettuato dal giudicante non formula censura
alcuna.
Né (per la forma assolutamente
generica e priva di autosufficienza, e per il contenuto inconferente)
costituiscono censura gli elementi che il ricorrente espone nel primo e nel
quarto motivo (e riportati sub “1.c.”, “4.b.”, “4.c.”).
8. L’argomentazione relativa
alla decadenza, nella logica della decisione è formulata non solo ad
abundantiam, bensì sull’astratta (alternativa) ipotesi d’un licenziamento.
Poiché, nella ritenuta validità
delle dimissioni, l’ipotesi non ha alcun fondamento, la censura proposta con il
terzo motivo non è conferente.
9. Il ricorso deve essere
respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in euro 38,00 oltre ad euro 2.000,00 per onorario, ed oltre alle
spese generali e ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.