Banca Dati
La trattenuta per recupero di indebito deve far salvo il trattamento minimo di pensione
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 206/16; depositata l’11 gennaio)
La trattenuta per recupero di indebito deve far salvo il trattamento minimo di pensione.
In tema di indebito previdenziale, l’Inps, salvo il diritto di avvalersi dell’azione di ripetizione di cui all’art 2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione: tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, nè incide su di esso l’art 6, comma 11 quinquies, del d.l. n. 463 del 1983, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall’art. 69 l. 30 aprile 1969 n. 153.
Così deciso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 206, pubblicata l’11 gennaio 2016.
La vicenda: domanda di condanna dell’Inps al pagamento di somme dovute per arretrati di pensione e trattenute in compensazione del credito vantato dall’Inps.
Una pensionata agiva in giudizio per ottenere la condanna dell’Inps al pagamento di arretrati di pensione trattenuti da questo a parziale compensazione del credito vantato nei confronti della pensionata. Il Tribunale rigettava la domanda e la decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello. La pensionata ricorreva così in Cassazione.
Il meccanismo del recupero di indebiti mediante trattenute in compensazione
Con il motivo di censura proposto viene criticata la decisione della Corte di merito, con cui viene disapplicata la normativa di cui all’articolo 128 r.d. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito, con modificazioni, nella l. 6 aprile 1936, n. 1155, e degli articoli 1 e 2 comma 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come derivante dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 506 del 2002. Lamenta la ricorrente che anche le somme dovute per arretrati di pensione dovevano essere assoggettate all’impignorabilità parziale, analogamente a quanto stabilito per le ordinarie rate periodiche di pensione.
La Corte di legittimità afferma prima di tutto che in materia di indebito previdenziale è consentito all’Ente procedere con il recupero delle somme vantate mediante trattenute in compensazione sulle dovute anche a titolo di pensione o altre indennità, purchè non venga superato il limite di un quinto dell’importo dell’indennità assoggettata a trattenuta e venga garantito il trattamento minimo di pensione. Tale regime di compensazione limitato viene ad essere operante anche con riguardo a ratei per arretrati di pensione, oltre che alle ordinarie rate periodiche.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 506 del 2002
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2002 n. 506, aveva dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 128 r.d. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella l. 6 aprile 1936, n. 1155, e degli articoli 1 e 2 comma 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall’art. 1, anziché prevedere l’impignorabilità, con le sole eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.
La pignorabilità piena degli arretrati danneggerebbe ingiustamente il pensionato
I giudici di legittimità affermano che il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un determinato periodo di tempo, subendo così un danno, verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato ove la somma riconosciutagli a titolo di arretrati pensionistici potesse venir pignorata o trattenuta nella sua interezza, mentre il pensionato che ha sempre percepito correttamente la pensione nella misura dovuta sarebbe assoggettato alla pignorabilità nella misura massima del quinto. E’ evidente l’incongruenza e la disparità di trattamento che ciò andrebbe a generare.
E dunque il regime di trattenuta in compensazione con riferimento agli arretrati di pensione non può che essere analogo a quanto stabilito dagli articoli 128 r.d. 4 ottobre 1935 n. 1827 e 1 e 2 comma 1 d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, quali risultanti dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla citata sentenza n. 506 del 2002 della Corte Costituzionale.
Il ricorso proposto è stato pertanto accolto dalla Suprema Corte, che ha affermato il principio di diritto sopra enunciato.
(avv. Roberto Dulio pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)