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Thursday 28 April 2005

La trasparenza dell’ azione amministrativa e la possibilità di accedere ai documenti che informano l’ attività della P.A. si estende anche alle relazioni orali Tar Lazio – Sezione seconda – sentenza 23 marzo 2005, n. 3047

La trasparenza dell’azione amministrativa e la possibilità di accedere ai documenti che informano
l’attività della P.A. si estende anche alle relazioni orali

Tar Lazio – Sezione seconda – sentenza
23 marzo 2005, n. 3047

Presidente La Medica – estensore Capuzzi

Ricorrente Radiotelevisione Italiana Spa

Fatto

Con la nota impugnata
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha negato alla società
RAI l’accesso alla relazione del Commissario Vincenzo Monaci, espressamente
richiamata nella deliberazione n.297/04/CONS,
nell’assunto che si sarebbe trattato di una “relazione orale svolta in
occasione della riunione del Consiglio del 15 settembre 2004, per sua natura
non accessibile, posto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del regolamento
concernente l’accesso ai documenti, i processi verbali delle sedute dell’Organo
Collegiale sono sottratti all’accesso per le parti in cui sono riportate le
opinioni singolarmente espresse dai partecipanti alle riunioni.”

Deduce la
ricorrente profili vari di violazione di legge ed eccesso di potere, in
particolare dell’articolo 4 del Reg. concernente
l’accesso ai documenti adottato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.

Si è costituita l’autorità
contestando dettagliatamente le tesi difensive sostenute nel ricorso.

Si sono costituite ad
adiuvandum RTI Spa e Publitalia 80 Spa insistendo per
l’accoglimento del ricorso.

Sono state depositate ulteriori memorie difensive.

Dopo l’ampia discussione alla camera
di consiglio del 23 marzo 2005 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la
decisione.

Diritto

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. Con la nota impugnata
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha negato alla società
RAI l’accesso alla relazione del Commissario Vincenzo Monaci, espressamente
richiamata nella deliberazione n.297/04/CONS,
nell’assunto che si sarebbe trattato di una “relazione orale svolta in
occasione della riunione del Consiglio del 15 settembre 2004, per sua natura
non accessibile, posto che, ai sensi dell’articolo4, comma 1, del regolamento
concernente l’accesso ai documenti, i processi verbali delle sedute dell’Organo
Collegiale sono sottratti all’accesso per le parti in cui sono riportate le
opinioni singolarmente espresse dai partecipanti alle riunioni.”

Viene dunque in rilievo, nella
presente vicenda contenziosa, l’ articolo4, comma 1,
lettera f) del Regol. che dispone che sono sottratti
all’accesso “i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei
casi in cui riguardino l’adozione di atti sottratti all’accesso e nelle
parti in cui riportino opinioni
singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni.”

L’Autorità ha ritenuto che la
Relazione presentata dal Commissario relatore dovesse cosiderarsi
alla stregua di una semplice “..opinione singolarmente
espressa da un partecipante”.

Tale motivazione posta alla base del
diniego di accesso è illegittima

Ed invero la Relazione de qua è stata
resa in esito ad una attività espressamente demandata
al Commissario relatore con delibera dell’AGCOM e rientra dunque nel
procedimento istruttorio che ha portato alla irrogazione di una sanzione nei
confronti di RAI Spa per violazione del formale
richiamo di cui alla delibera n. 226/03/CONS; d’altro canto, costituisce
altresì esplicazione di una delle funzioni istituzionali della carica ricoperta
dal predetto Commissario essendo in facoltà del Consiglio, quando la natura del
procedimento lo richieda, designare uno
o più Commissari con il compito di seguire l’istruttoria per riferirne
al Consiglio (articolo32, comma 3, del reg. concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità).

Deve peraltro ritenersi che la
limitazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f del Regolamento AGCOM in
materia di accesso, può essere applicata alle sole
dichiarazioni di carattere personale rese al di fuori di una funzione
istituzionale del soggetto che ne è autore .

Che quella del Commissario Relatore
non rivesta i caratteri di una semplice opinione
espressa a titolo personale, è
comprovato dallo stesso tenore della deliberazione di chiusura della fase
istruttoria nella quale si dà atto che è stata udita “la relazione del
Commissario Ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi
dell’articolo 32, comma 3 del reg. concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità”.

Quand’anche in ipotesi potesse
ravvisarsi la esistenza di ragioni di riservatezza,
che peraltro non vengano esplicitate nel provvedimento, tali ipotetiche ragioni
sarebbero comunque recessive a fronte del diritto della società ricorrente così
come configurato dagli articoli 3 e 25 della legge 241/90.

E’ il caso di ricordare che la
normativa sull’accesso non ha garantito alcuna limitazione nei confronti di atti che hanno una diretta attinenza a provvedimenti
amministrativi pubblici e che come tali, in quanto formati o comunque deternuti dall’Amministrazione nell’esercizio dei suoi
compiti istituzionali, non possono in alcun modo essere sottratti all’accesso(CdS, Sezione quarta, 9158/03).

In conclusione, il diniego espresso alla istanza di accesso deve essere annullato e
l’Amministrazione deve consentire alla società ricorrente la visione della documentazione di cui è causa ed il rilascio
di copia della stessa.

Spese ed onorari del giudizio possono
essere compensati.

PQM

Il Tar del
Lazio, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul
ricorso 522/05 proposto da soc. RAI contro Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati ed
ordina all’Amministrazione di consentire l’accesso alla documentazione di cui è
causa ed il rilascio di copia della stessa. Compensa spese ed
onorari. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.