Civile

Thursday 29 April 2004

La testimonianza de relato, di per sè, non ha valore di prova. Cassazione Sezione terza civile sentenza 5 novembre 2003-26 aprile 2004, n. 7926

La testimonianza de relato, di per sé, non ha valore di prova.

Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 5 novembre 2003-26 aprile 2004, n. 7926

Presidente Duva – Relatore Perconte Licatese

Pm Ceniccola – conforme – ricorrente Poddi – controricorrente Sda Express Courier Spa

Svolgimento del processo

L’8 maggio 1991 il Pretore di Ferrara ingiungeva alla Sda “Express Curier” srl di pagare all’avvocato Roberto Poddi un compenso di lire 2.473.900 per prestazioni professionali. L’ingiunta proponeva opposizione, deducendo di non aver mai conferito incarichi professionali al predetto legale, il quale aveva redatto un contratto di locazione tra l’opponente e tale Benedetti Luciano, per averne ricevuto incarico fiduciario unicamente da quest’ultimo.

L’opposto, costituendosi, replicava di essere stato officiato dalla società opponente, per il tramite di tale Antonioli, che aveva dichiarato di agire in nome e per conto della stessa e che in tale veste aveva anche

accettato di assumersi le spese della redazione del contratto.

Con sentenza del 26 gennaio 1995, il Pretore accoglieva l’opposizione e revocava il decreto.

Con sentenza dell’11 ottobre 1999, il Tribunale di Ferrara confermava.

Ricorre per la cassazione il Poddi, con due motivi, cui resiste con controricorso la società intimata (ora Sda “Express Curier” spa).

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Motivi della decisione

Rilevasi, “in limine”, che la resistente, come essa stessa dichiara, si è costituita, a mezzo dell’avvocato A. Vallefuoco, «giusta procura generale ad lites ( … ) in data 23 marzo 1999»; onde l’inammissibilità del controricorso, per il confessato difetto di una procura speciale rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza ex adverso impugnata per cassazione, ai sensi degli articoli 370 comma 2 e 365 Cpc (cfr. Cassazione 7323/94; 2628/94).

Col primo motivo, denunciando la violazione degli articoli 115 comma 2 e 116 Cpc, nonché motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria (articolo 360 n. 3 e 5 Cpc), il ricorrente sostiene che il riferimento alla “prassi” (non alla consuetudine) che pone le spese di redazione del contratto a carico del conduttore costituiva, contrariamente a quanto opina il Tribunale, un semplice contributo alla formazione del convincimento del giudice, che avrebbe dovuto decisamente basarsi sulla deposizione resa dall’avvocato Pasquale Messina in un’altra causa, avente lo stesso oggetto, pendente tra la società Sda e il Benedetti; prova quest’ultima che invece non è stata presa in alcuna considerazione dal giudice di appello.

La censura è infondata.

A parte la questione dell’invocata consuetudine (che il ricorrente chiama “prassi”) , ritenuta non provata dal giudice di merito e comunque in ogni caso improduttiva di effetti giuridici, perché non espressamente richiamata nella presente materia, disciplina dalla legge (articolo 8 comma 1 delle preleggi); si osserva che l’avvocato Messina, nell’altra causa pendente tra il benedetti e la Sda, ha confermato, stando al capitolo riprodotto nel ricorso e alla corrispondente risposta, anch’essa ivi trascritta, che la società avrebbe assunto l’obbligo di pagare l’onorario all’avvocato Poddi, per la redazione del contratto, avendone avuto notizia da tale Antonioli, “presentatosi come incaricato della Sda”.

Ed infatti l’Antonioli, saputo dal Poddi che il Benedetti voleva porre le spese di redazione del contratto a carico della Sda, si riservò di consultare la sede legale e dopo qualche tempo diede al Messina “risposta affermativa”.

Ebbene, non si vuole certo contestare il diritto del giudice di merito di recepire, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse (Cassazione 12422). Si vuole soltanto segnalare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte suprema (Cassazione 5526/99; 43/1998; 10603/94), la deposizione testimoniale “de relato” come quella del Messina, di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, ma può assumere rilievo, ai fini del convincimento del giudice, solo nel concorso di altri elementi oggettivi, precisi e concordanti, che ne suffraghino la credibilità, ma che nella specie mancano del tutto.

È utile altresì sottolineare, ad ulteriore conferma dell’inconsistenza logica della prova, come non soltanto l’asserita manifestazione di volontà della società non sia stata fisicamente percepita dal teste, ma nemmeno sia stato fatto il nome della persona fisica che, in qualità di legale rappresentante della società, avrebbe accettato di sostenere l’onere della spesa.

Di qui la nessuna decisività della testimonianza invocata dal ricorrente e l’irrilevanza processuale del suo mancato esame da parte del giudice a quo.

Col secondo motivo, denunciando la violazione dell’articolo 1294 Cc e insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (articolo 360 n. 3 e 5 Cpc), il ricorrente deduce che, redigendo il contratto col quale il Benedetti concedeva in locazione l’immobile alla Sda, prestò la propria opera professionale a favore di entrambi i contraenti; che pertanto l’identità della prestazione corrisponde a un interesse comune e questo, a sua volta, giustifica la solidarietà del vincolo.

Il Tribunale, come già il Pretore, ha invece disconosciuto questi elementari principi di diritto, con l’argomento erroneo che la norma invocata (articolo 1294 Cc) concernerebbe soltanto le transazioni in liti giudiziarie; cosi facendo confusione tra l’ipotesi normale, quale quella che ci occupa, in cui i contraenti hanno usufruito della medesima prestazione, e quella dell’articolo 68 della legge professionale, che regola, in via di eccezione, il caso specifico della transazione giudiziale, prevedendo, a carico delle parti in lite, la solidarietà dell’obbligo del pagamento degli onorari professionali agli avvocati e procuratori che hanno partecipato al giudizio.

Anche quest’altra censura è infondata.

La presunzione di solidarietà passiva, stabilita in linea generale dall’articolo 1294 Cc nelle obbligazioni con pluralità di debitori, ha come suo presupposto, per l’appunto, l’assunzione, da parte di questi, di un unico debito, e cioè la sussistenza di quella situazione condebitoria che è alla base del concetto stesso di solidarietà e che si concreta nel fatto che più debitori sono obbligati per una medesima prestazione.

Consegue che un soggetto in tanto può essere solidalmente obbligato con un altro, in quanto sia comunque debitore della medesima prestazione, per contratto, per fatto illecito o per ogni altro fatto idoneo a costituirlo tale (articolo 1173 Cc). E dunque, mancando la prova dell’unica fonte obbligatoria concepibile nella specie, quella contrattuale, esula la possibilità logica e giuridica di considerare la Sda solidalmente obbligata col Benedetti al pagamento della parcella professionale al Poddi.

È poi seriamente da dubitare che questi abbia prestato la sua opera professionale nel comune interesse del locatore e della conduttrice, portatori, per definizione, di interessi contrapposti, dovendo presumersi, invece, che l’abbia fatto nel solo interesse del cliente che ebbe a conferirgli l’incarico (per necessaria esclusione, il Benedetti) e che poi sottopose il contratto, come predisposto dal legale, all’approvazione della futura conduttrice.

È noto tuttavia che l’obbligo di pagare il compenso all’avvocato grava, in linea di principio, sul soggetto che lo ha officiato, sebbene l’opera professionale sia stata richiesta e si sia svolta nell’interesse (anche) di un terzo (cfr. Cassazione 5336/96); onde, a voler tutto concedere, l’odierna intimata non potrebbe essere obbligata al pagamento nemmeno quale semplice terza beneficiaria della prestazione.

Vero è dunque che, per negare la pretesa solidarietà, il Tribunale si è limitato («la norma invocata concerne soltanto il caso di transazioni in liti giudiziarie») ad una trasparente allusione all’articolo 68 del Rdl 1578/33, convertito nella legge 36/1934, effettivamente inapplicabile alla fattispecie per difetto dei presupposti della lite e della transazione; ma bensì intende come, per le considerazioni sopra esposte in punto di diritto, la responsabilità della convenuta non possa fondarsi nemmeno sull’articolo 1294 Cc, di cui pertanto vanamente si lamenta la violazione.

Tenuto conto della inammissibilità del controricorso, e considerata peraltro la partecipazione del difensore alla discussione, le spese del presente giudizio vengono compensate per giusti motivi.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio di Cassazione.