Lavoro e Previdenza

Thursday 04 September 2008

La serenità sul posto di lavoro giustifica il trasferimento del dipendente litigioso

La serenità sul posto di lavoro
giustifica il trasferimento del dipendente litigioso

Cassazione – Sezione lavoro –
sentenza 24 giugno – 2 settembre 2008, n. 22059

Presidente Ianniruberto –
Relatore Celentano

Ricorrente Da Venezia

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 maggio/10
luglio 2001 il Tribunale di Venezia rigettava la domanda proposta da Luciano Da
Venezia nei confronti dell’Azienda Consorzio Trasporti Veneziano (ACTV) per
ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento con cui era stato
collocato in ferie per tre giorni, dal 9 giugno 1998, e del successivo provvedimento
in data 18 giugno 1998, con il quale era stato trasferito, o spostato, dal
cantiere navale di S. Elena (nel quale era addetto alla manutenzione degli
accumulatori elettrici) al deposito Bragora (dove non si era mai presentato,
tanto da essere considerato assente ingiustificato e privato della
retribuzione).

L’appello del lavoratore, cui
resisteva l’ACTV, veniva rigettato dalla Corte di
Appello di Venezia con sentenza del 26 ottobre 2004/3 agosto 2005.

I giudici di secondo grado
osservavano che il lavoratore non aveva provato la asserita
natura disciplinare dei due provvedimenti. Affermavano che il collocamento in
ferie per una durata limitata (tre giorni) rientrava nei poteri del datore di
lavoro ai sensi dell’art. 48 del contratto aziendale; e che lo spostamento dal
cantiere di S. Elena al deposito Bragora costituiva legittimo esercizio dello
ius variandi, giustificato dalla necessità di rasserenare i rapporti tra
l’appellante e i colleghi di lavoro e non comportante alcuna dequalificazione.

Per la cassazione di tale
decisione ricorre, formulando due motivi di censura, Luciano Da Venezia.

L’A.C.T.V. s.p.a. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo,
denunciando omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motiviazione su punti
decisivi della controversia, la difesa del ricorrente critica la sentenza nella
parte in cui viene affermato che il trasferimento da
S. Elena al deposito Bragora era giustificato dal fatto che lo stesso
interessato avrebbe dichiarato di non volere più lavorare a S. Elena; come
dichiarato dall’ACTV e non contestato dal lavoratore.

Deduce che tale
affermazione è errata in fatto ed in diritto; in diritto, perché l’Azienda si
era costituita in primo grado tardivamente ed avrebbe potuto proporre solo mere
difese, sicché il lavoratore non era tenuto a contestare affermazioni (come
quella che il ricorrente avrebbe dichiarato di non volere lavorare a S. Elena)
che mere difese non sono; in fatto, perché il lavoratore, come evidenziato a
pag. 13 del ricorso in appello, non aveva mai inteso assentarsi
ingiustificatamente dal lavoro, come risultava dal fatto che il 9 giugno 1998
si era presentato al cantiere ed aveva indossato la tuta da lavoro, ma era
stato allontanato perché collocato in ferie di ufficio.

Contesta il
rigetto della censura avverso la mancata ammissione, in primo grado, dei
capitoli di prova per una ritenuta irrilevanza degli stessi; deduce che le
circostanze oggetto dei capitoli (aver appreso del collocamento in ferie solo a
seguito del mancato rinvenimento del suo cartellino di presenza; l’aver dovuto
insistere con il capo impianto per ottenere copia del provvedimento che lo
collocava in ferie; l’essere stato testimone, pochi giorni prima, di un grave
infortunio sul lavoro occorso al compagno di squadra Silvio Stecca; l’essersi
ripetutamente lamentato con i superiori gerarchici per le cattive condizioni di
sicurezza; l’avere informato del sinistro il capo cantiere; l’essere stato
trasferito dopo pochi giorni al deposito di Bragora, con mansioni diverse,
ancorché rientranti nell’ambito della sua qualifica) avrebbero potuto condurre,
attraverso un lineare ragionamento presuntivo (art. 2729 c.c.), alla conclusione
che il collocamento in ferie ed il successivo trasferimento avevano carattere
punitivo.

Lamenta ancora la mancata
considerazione del fatto che il lavoratore non aveva mai
dedotto una dequalificazione, ma solo che, avendo da molto tempo svolto
solo mansioni di manutentore elettrico, l’adibizione a mansioni diverse, anche
se equivalenti dal punto di vista professionale, avrebbe potuto esporlo a
pregiudizio per la sua incolumità.

2. Il motivo non è fondato.

Si lamenta un errato
apprezzamento dei fatti e dei comportamenti processuali, ma non si evidenziano
vizi logici o errori giuridici nella valutazione operata dai giudici del merito
in ordine: a) al potere del datore di lavoro di collocare di ufficio in ferie
il personale dipendente, per brevi periodi, in forza dell’art. 48 del contratto
aziendale; b) al legittimo esercizio dello ius variandi, con lo spostamento del
lavoratore ad altro cantiere ma con mantenimento di mansioni proprie della
qualifica rivestita, spostamento “giustificato dalla necessità di rasserenare i
rapporti tra l’odierno appellante ed i suoi colleghi di lavoro” (pag. 8 della
sentenza).

In nessuna parte della sentenza
qui impugnata si afferma che il lavoratore non avrebbe
contestato l’affermazione datoriale in ordine ad un dedotto rifiuto del
lavoratore a prestare la propria opera presso il cantiere di S. Elena. I
giudici di secondo grado hanno ritenuto giustificato il trasferimento dalla
necessità di rasserenare i rapporti; e solo come argomentazione aggiuntiva
(tanto più) hanno osservato che l’ACTV aveva asserito che sarebbe stato lo
stesso interessato a dichiarare di non voler più lavorare a S. Elena.

L’oggetto delle prove
testimoniali, come indicato in ricorso (senza la trascrizione dei relativi
capitoli), non è tale da assumere carattere decisivo in ordine alla prova di un
atteggiamento persecutorio e punitivo da parte del datore di lavoro.

3. Con il secondo motivo,
denunciando vizio di motivazione su punto decisivo, la difesa Da Venezia
lamenta che i giudici di appello non hanno tenuto
conto del fatto che l’Azienda non aveva provato, e nemmeno si era offerta di
provare, le comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive poste alla
base del trasferimento, limitandosi ad invocare, infondatamente, l’asserito
rifiuto del lavoratore di continuare a prestare la propria opera a S. Elena.

4. Anche questo motivo non è
fondato.

Come sopra evidenziato i giudici
di appello hanno ritenuto che l’Azienda avesse provato che il trasferimento era
giustificato dalla necessità di rasserenare i rapporti tra l’appellane
e i suoi colleghi di lavoro; si tratta di una causale che rientra fra le
ragioni organizzative, e che non è stata puntualmente censurata dalla difesa
del lavoratore.

Per tutto quanto esposto il
ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del soccombente al rimborso
delle spese di giudizio in favore della resistente.

P.T.M.

La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente al rimborso, in favore della società resistente, delle
spese di giudizio, in Euro 12, 00 per spese ed Euro 2.000,00 per onorario di
avvocato, oltre spese generali, IVA e contributo
previdenziale.