Penale

Thursday 15 April 2010

la sentenza resa in un altro procedimento penale ha efficacia di prov in relazione ai fatti storici posti alla base della stessa?

Può una sentenza resa in altro procedimento penale formare “prova” circa i fatti storici posti a fondamento della stessa ?

La questione, giuridicamente interessante, nasce dalla introduzione nell’ordinamento del Giudice di Pace e delle norme relative alla connessione ad esso organo dedicate.

Uno stesso fatto storico genera due distinte fattispecie criminali l’una di competenza del Tribunale e l’altra del Giudice di Pace.

Il Tribunale, più rapidamente, giunge all’emanazione di sentenza.

Non appellata essa diviene esecutiva.

Nel procedimento avanti al Giudice di Pace la sentenza viene prodotta ed il difensore di una delle parti chiede non venga ridisposta l’audizione dei testimoni per essere stata già effettuata avanti al Tribunale e, sulla scorta della medesima, emessa la sentenza.

Il Giudice di Pace con propria ordinanza dirime la vicenda , dichiarando il proprio “dovere” di procedere all’assunzione delle prove.

 

A scioglimento della riserva .contratta all’udienza del xx.xx.xxxx concernente la richiesta di acquisizione da parte del difensore della parte offesa/imputato di   sentenza   passata   in   giudicato   .tra   le   stesse   parti,   del   Tribunale monocratico di  Novara  in  quanto contestualmente  subordinata  ad  una eventuale valutazione di rinuncia da parte del giudicante all’audizione dei testi già autorizzati ad essere citati per il dibattimento;

rilevato che la Corte Costituzionale (sent.n.29/2009) ha escluso che ” nel processo ricevente possano  essere considerati provati vicende e fatti sulia base soltanto delle risultanze della decisione emessa in altro processo”; e ancora:7a sentenza irrevocabile non può essere considerata un documento in senso proprio,poiché si caratterizza per il fatto di contenere un insieme di valutazioni di un materiale probatorio acquisito in un diverso giudizio, tuttavia neppure può essere equiparata alla prova orale. “

ritenuto che :

in tema di prove, le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all’art. 192 ,co.terzo e.p.p.,ovvero come elemento di prova la cui valenza,per legge non autosufficiente.deve essere corroborata da altri


elementi di prova che lo confermino. Al riguardo deve ritenersi che la locuzione codicistica “fatto accertato” con sentenza irrevocabile vada riferita non solo alla statuizione contenuta in dispositivo ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento.” (Cass.pen.n.5894/97)

Ciò premesso il Giudice di Pace tenuto a formare il proprio convincimento sulla base delle prove legittimamente acquisite nel dibattimento, dispone procedersi all’acquisizione delle prove già ammesse.

Il G.d.P.