Famiglia
La sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio può essere riconosciuta anche se è già stata emessa sentenza di separazione . Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 4 ottobre 2002-5 marzo 2003, n. 3339
La sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio può essere riconosciuta anche se è già stata emessa sentenza di separazione .
Cassazione Sezione prima civile sentenza 4 ottobre 2002-5 marzo 2003, n. 3339
Presidente Losavio relatore Felicetti
Pm Destro parzialmente conforme ricorrente Santangelo Cinzia controricorrente Maiolino
Svolgimento del processo
1. Maiolino Mauro, avendo ottenuto dal tribunale ecclesiastico sentenza di nullità del matrimoni concordatario da lui contratto con Santangelo Cinzia, chiese alla Corte di appello di Roma che dichiarasse lefficacia, agli effetti civili, della sentenza ecclesiastica.
La Santangelo si costituì deducendo la inammissibilità della domanda ai sensi dellarticolo 8, comma 2, lettera c) dellaccordo di revisione del Concordato del 1929 e dellarticolo 64, lettera e) ed f) della legge 218/95 per essere stato il processo canonico di nullità del matrimonio instaurato in pendenza del giudizio di separazione in precedenza instaurato e per essere la sentenza di nullità in contrasto con quella di separazione, passata in giudicato nonché la contrarietà della sentenza ecclesiastica con principi di ordine pubblico dellOrdinamento italiano, avendo la sentenza ecclesiastica pronunciato la nullità del matrimonio in relazione a una condizione apposta al vincolo matrimoniale, che secondo lordinamento italiano deve considerarsi come non apposta.
La corte di appello ha accolto la domanda rigettando le eccezioni della parte convenuta con sentenza depositata il 3 giugno 1999, notificata il 24 maggio 2000.
Avverso tale sentenza la Santangelo ricorre a questa Corte con atto notificato il 7 luglio 2000 a Maiolino Mauro, formulando due motivi di gravame. Il Maiolino si difende con controricorso notificato il 21 luglio 2000.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dellarticolo 8, comma 2, lettera c) dellaccordo di revisione del Concordato del 1929, ratificato con legge 121/85, nonché dellarticolo 64, lettera e) ed f) della legge 218/95.
La sentenza impugnata, secondo il ricorrente, avrebbe erroneamente negato che secondo la legge 218/95 il riconoscimento degli effetti civili della sentenza ecclesiastica era precluso dalla preventiva instaurazione del giudizio di separazione personale dinanzi al giudice dello Stato italiano.
Il motivo è infondato.
Ancorché nella sua prospettazione si faccia riferimento alle lettere e) ed f) della legge 218/95 la prima riguardante la ostatività al riconoscimento della sentenza straniera nellordinamento italiano per la contrarietà a un precedente giudicato, il secondo per la pendenza di un processo dinanzi al giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero il motivo è svolto solo con riferimento alla lettera f).
Comunque, con riferimento a entrambe le disposizioni, esattamente la sentenza impugnata ha ritenuto inesistenti, nel caso di specie, le fattispecie ostative da essa prevista, in quanto il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno un petitum, una causa pretendi e conseguenze giuridiche del tutto diverse dal petitum, dalla causa pretendi e dalle conseguenze del giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, quale è quella ecclesiastica oggetto della domanda di delibazione. Con la conseguenza che fra giudizio di separazione e giudizio di nullità del matrimonio non esistono le ragioni ostative previste dalla normativa in questione, la cui ratio è quella di stabilire, in relazione alla giurisdizione adita, il criterio della prevenzione, al fine di evitare la contrarietà di giudicati in relazione alla medesima res litigiosa.
2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dellarticolo 64, lettera g) della legge 218/98, per avere la corte di appello negato la contrarietà della sentenza ecclesiastica con lordine pubblico dello Stato italiano.
Più precisamente, secondo quanto si deduce con il motivo, la condizione apposta dallodierno resistente per la validità del matrimonio non sarebbe stata conosciuta, né sarebbe stata conoscibile dalla ricorrente, e le risultanze probatorie in proposito non sarebbero state interpretate correttamente dalla corte di appello, secondo quanto risulterebbe dalle sentenze canoniche, e comunque in rilievo dato a detta condizione dalla decisione delibanda sarebbe contraria allordine pubblico, poiché nellordinamento italiano al matrimonio non possono essere apposte condizioni.
In proposito va precisato che la fattispecie riguardava la esistenza di una condizione apposta al matrimonio dallodierno resistente, relativa alla determinazione dalla residenza familiare.
Questa corte ha già affermato il principio, dal quale questo collegio non ha motivo di discostarsi, secondo il quale larticolo 108 del Cc, pur vietando, a pena di nullità, lapposizione di termini e condizioni al vincolo matrimoniale, non osta alla delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per lapposizione di una condizione de futuro al vincolo matrimoniale, poiché la diversa valutazione, tra ordinamento statuale e ordinamento canonico degli accidentalia negotii che per il primo vitiantur, sed non vitiant, mentre per il secondo vitiantur et vitiart non attiene a un principio di ordine pubblico, ostativo della delibabilità della sentenza (Cassazione 5243/97; sostanzialmente conforme anche 4605/94).
Ciò dovendosi intendere, ai fini della non delibabilità delle sentenze ecclesiastiche, quali principi di ordine pubblico, quelli che esprimono le regole fondamentali ed essenziali con le quali la Costituzione e le leggi dello Stato delineano listituto del matrimonio (Corte costituzionale 18/1982; Cassazione, Sezioni unite, 4700/88), e dovendosi tenere conto della voluntas legis, espressa con la stipulazione del Concordato, di dare riconoscimento, nellordinamento dello Stato, alle sentenze ecclesiastiche che diano diverso rilievo, ai fini della validità del matrimonio, ai vizi del consenso, in relazione al quale lOrdinamento canonico, per la sua specialità in ragione del suo fondamento religioso, contiene una disciplina particolare.
In proposito costituisce, viceversa, jus receptum il principio secondo il quale la delibabilità delle sentenze ecclesiastiche per ogni tipo di vizio o mancanza del consenso attengano ai bona matrimonii, ovvero, come nel caso di specie, consistano nellapposizione di una condizione trovano ostacolo nel principio di ordine pubblico, costituito dalla ineludibile tutela dellaffidamento dellaltro coniuge, ove lesecuzione dei bona matrimonii, ovvero lapposizione di una condizione, siano rimasti nella sfera psichica di uno dei nubendi, non essendo stati manifestati allaltro e non avendoli questo conosciuti non essendo conoscibili con la normale diligenza (Cassazione 1157/01; 193/01; 6308/00; 5243/97; 2138/96).
Quanto allaccertamento della conoscenza o conoscibilità del fatto nel caso di specie o apposizione da parte di un coniuge di una condizione al matrimonio attinente alla determinazione della residenza familiare che ha determinato la mancanza o il vizio del consenso matrimoniale da parte di un coniuge, questa Corte ha stabilito che il giudice della delibazione è tenuto ad accertare la conoscenza o loggettiva conoscibilità di tale esclusione da parte dellaltro coniuge con piena autonomia rispetto al giudice ecclesiastico, anche se la relativa indagine deve essere condotta per esclusivo riferimento alle sentenze ecclesiastiche ed agli atti del processo canonico eventualmente prodotti, non essendovi luogo, in fase delibatorio, ad alcuna integrazione di attività istruttoria (Cassazione 198/01; 6308/00; 2138/96).
A giudizio di questo collegio il relativo accertamento deve essere rigoroso, attenendo al rispetto di un principio di ordine pubblico di speciale valenza e alla tutela di interessi della persona riguardanti la costituzione di un rapporto quello matrimoniale oggetto di rilievo o tutela costituzionale, in quanto incidente in maniera particolare sulla vita della persona e su istituti e rapporti costituzionalmente rilevanti.
Il giudice dalla delibazione, sulla base degli atti sopra menzionati, deve pertanto verificare, con un accertamento adeguatamente motivato, che il coniuge che intendeva subordinare a condizione il matrimonio, abbai fatto partecipe laltro coniuge di tale sua volontà in modo espresso, o quanto meno con fatti concludenti dai quali era univocamente desumibile, con lordinaria diligenza, tale volontà.
Nel caso di specie la corte di appello ha desunto la conoscenza o conoscibilità della condizione apposta dallodierno resistente al matrimonio (andare ad abitare in una casa propria) dai seguenti elementi: a) la sentenza di prima istanza aveva affermato che «la convenuta direttamente nega, indirettamente afferma»; b) «ammette un progetto comune di avere una casa propria» e «la ricerca di una nuova abitazione»; c) la pronuncia di ratifica afferma che «la convenuta, anche se nega la condizione, riconosce che il problema della casa in proprio era stato chiaramente posto dallattore» ed afferma che «è possibile che i termini della condizione posta siano apparsi sfumati alla convenuta, ma in effetti erano presenti».
Trattasi di elementi insufficienti, sul piano motivazionale, a radicare la prova rigorosa della conoscenza o conoscibilità dalla condizione, tenuto conto della estrema genericità e incompletezza della formula «direttamente nega, indirettamente afferma»; della insufficienza, rispetto alla prova, della circostanza che il problema di una abitazione in proprio dei coniugi fosse stata posta dallattore, in quanto il porre tale problema non significava necessariamente, per laltro coniuge, manifestazione dellintento di subordinare la validità del matrimonio alla sua soluzione in un certo senso, ben potendo il problema essere recepito e recepibile, dallaltra parte, con valenze programmatiche e non condizionanti la validità del matrimonio. Inoltre, la esistenza della condizione nel foro interno dellattore che in sede di delibazione non può essere messa in dubbio, in quanto accertata dal giudice ecclesiastico (stante il divieto del riesame del merito della sentenza ecclesiastica: protocollo addizionale allAccordo del 1984: – non dimostra in alcun modo, la sua percezione da parte dellaltro coniuge, e il fatto che secondo la sentenza ecclesiastica i termini della condizione possano essere apparsi sfumati allodierna ricorrente, è elemento dal quale il giudice, anziché trarre elementi di prova, doveva essere indotto a unintegrazione della motivazione sotto il profilo dalla conoscenza o conoscibilità, nel senso sopra detto, da parte della ricorrente, dal valore condizionante della validità del matrimonio e dato al trasferimento in unabitazione autonoma.
Ne deriva che il secondo motivo deve essere accolto per quanto di ragione e la sentenza cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte di cassazione rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Roma.