Civile

Tuesday 06 November 2007

La sentenza della Cassazione sul risarcimento dei danni da fumo

La sentenza della Cassazione sul
risarcimento dei danni “da fumo”.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 4 – 30 ottobre 2007, n. 22884

Presidente Vittoria – Relatore
Segreto

Pm Schiavon – difforme –
Ricorrente British American Tobacco – Bat Italia Spa ed altri –
Controricorrente Aams – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed altro

Svolgimento del processo

1. Paolo Giacalone Stalteri e
Domenico Stalteri, eredi di Mario Stalteri con la citazione notificata
l’11-13.5.1994 hanno convenuto in giudizio l’Amministrazione dei monopoli di
Stato davanti al Tribunale di Roma.

Hanno esposto i seguenti fatti.

Mario Stalteri era deceduto nel 1991 a causa di un tumore
polmonare. Aveva fumato dal 1950 circa venti sigarette al
giorno e solo nel 1988, per le insistenze del medico curante aveva smesso di
fumare.

Hanno sostenuto che la neoplasia
era stata provocata dal fumo, perché nella sua storia familiare non v’erano
state morti da cancro né altre cause v’erano state nella sua vita lavorativa e
residenziale, avendo egli svolto la professione di insegnante di scuola agraria
in una piccola città.

La responsabilità della sua morte
andava imputata al Monopolio che non aveva provveduto a rendere noto con
apposite informazioni la natura gravemente nociva del fumo e così aveva
impedito al loro congiunto di venire a conoscenza dei rischi che correva per la
propria salute e di compiere scelte informate e responsabili sulla pratica del
fumo.

2. L’Amministrazione dei
monopoli si è costituita in giudizio. Ha sostenuto che
all’epoca non v’era obbligo di dare informazioni sui rischi del fumo; che era
d’altro canto notorio che il fumo, specie se prolungato e non moderato,
esponeva al rischio di malattie tumorali; che Stalteri, dunque, ben sapeva i
rischi che correva e solo a lui si doveva perciò attribuire la colpa della sua
morte, perché se ne era assunto il rischio in modo libero e consapevole.

3. Il tribunale ha rigettato la
domanda con sentenza del 14.4.1997.

Ha negato sia la colpa del
Monopolio sia che vi fosse la prova del nesso di
causalità.

Gli attori hanno proposto appello
con la citazione notificata il 27.5.1998.

Hanno dedotto che il rapporto di
causalità tra cancro ai polmoni e pratica del fumo lo si
doveva ritenere provato; che l’obbligo del Monopolio di informare sui rischi
del fumo per la salute discendeva direttamente dagli artt. 32 e 41 Cost., sebbene non fosse ancora entrata in vigore la legge 428
del 1990 che aveva imposto la pubblicità negativa sui pacchetti di sigarette;
che la responsabilità del Monopolio derivava anche dal fatto che la produzione
e la vendita del tabacco costituivano un’attività pericolosa ai sensi dell’art.
2050 c.c.; che se fossero state fornite le doverose informazioni, Stalteri
avrebbe potuto desistere dal fumo prima, evitando il cancro.

4. L’Amministrazione dei
monopoli di Stato si è costituita per resistere all’appello e nel giudizio sono
intervenuti il Codacons e l’Ente tabacchi italiani – E.T.I.,
che avrebbe poi assunto la denominazione di British American Tobacco – B.A.T.
Italia S.p.A.

5. La corte d’appello ha disposto
un’indagine tecnica sul punto del nesso causale ed ha poi accolto la domanda, con sentenza 7.3.2005, con cui ha condannato la B.A.T. Italia a pagare a Paola
Giacalone Stalteri la somma di € 150.000,00 ed a Mario Stalteri la somma di €
50.000,00 oltre interessi dalla data della sentenza ed alle spese del giudizio.

6. La corte d’appello ha ritenuto
che sussisteva la legittimazione passiva dell’Ente
Tabacchi Italiani, essendo lo stesso subentrato in tutti i rapporti facenti
capo ai Monopoli di Stato, sia attivi che passivi.

Sulla base della consulenza
medico-legale riteneva che sussistesse il nesso di causalità tra la neoplasia
polmonare di Stalteri Mario ed il fumo di tabacco da parte dello stesso; che i
c.t.u. avevano escluso la natura metastatica di tale tumore nonché cause
alternative, quali quelle familiari, residenziali o lavorative; che, in questa
situazione, doveva ritenersi probabile, sulla base degli studi epidemiologici,
nella misura dell’80% l’esistenza del rapporto causale tra neoplasia e fumo di
tabacco; che tanto veniva confermato dalla rilevata
mutazione sul codone 12 dell’esone 1 di K-ras corrispondente alla trasversione
G/T, per quanto tale mutazione si verifichi solo nel 30% di tumori polmonari
sviluppatisi in soggetti fumatori.

Secondo la
corte di merito l’attività di produzione e commercializzazione di sigarette
integrava esercizio di attività pericolosa, a norma dell’art. 2050 c.c. e
l’esercente della stessa, cioè l’Amministrazione dei Monopoli, per andare
esente da responsabilità, avrebbe dovuto fornire la prova di aver adottato le
misure idonee ad evitare il danno, consistenti nella fattispecie nel fornire
adeguate informazioni sulla nocività del fumo, anche eventualmente con
foglietti illustrativi posti nei pacchetti, come avviene per altri prodotti;
che tale prova in merito alle informazioni dovute non era stata resa; che
conseguentemente doveva ritenersi la responsabilità dell’Eti, a norma dell’art.
2050 c.c.

Ha ritenuto, poi, la corte di
merito che a nulla rilevava che lo Stalteri, alla stregua delle conoscenze
scientifiche divulgate ad ogni livello non potesse ignorare gli effetti nocivi
del fumo e quindi potesse effettuare una libera scelta tra il fumare ed il non
fumare, in quanto la sua condotta era irrilevante di fronte alla presunzione di
responsabilità dell’ente produttore, non vinta da prova contraria.

In ogni caso secondo la sentenza
impugnata l’ipotesi della conoscenza da parte dello Stalteri della nocività del
fumo era tutt’altro che dimostrata, non potendosi escludere che lo Stalteri si
fosse reso conto della nocività soltanto poco tempo prima di smettere di
fumare, quando già si erano irreversibilmente prodotti
effetti devastanti.

Avverso questa
sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Bat Italia.

Resistono con rispettivi
controricorsi l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato e gli attori.
Quest’ultimi hanno anche proposto ricorso incidentale, solo in parte
condizionato.

Avverso questo ricorso
incidentale ha presentato controricorso la Bat Ialia s.p.a..

Le parti hanno presentato
memorie.

La ricorrente Bat ha depositato
atto di rinunzia ai motivi dal secondo al quinto, nonché atto di transazione
con l’Amministrazione dei monopoli, quanto ai motivi 1 e 6.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente vanno riuniti
i ricorsi, a norma dell’art. 335 c.p.c.

Quanto al ricorso principale, va
osservato, in relazione ai motivi I e VI, che investono la questione relativa a
chi sia il soggetto (tra la Bat
e l’Amministrazione dei Monopoli) tenuto al risarcimento del danno preteso
dagli attori ed al cui pagamento era stata condannata la sola Bat, che, essendo
intervenuta tra la Bat
e la Aams
una transazione sul punto, è cessata la materia del contendere, essendosi la
ricorrente fatta carico di "tutti gli oneri patrimoniali derivanti dalla
controversia promossa dagli eredi Stalteri", con conseguente sopravvenuta
carenza di interesse ad ottenere una pronunzia sui predetti suoi due motivi.

2. Quanto ai motivi di ricorso n.
2, 3, 4, 5, la ricorrente ha rinunziato agli stessi e tale rinunzia è stata
comunicata alle parti costituite. Poiché tale rinunzia investe solo alcuni
motivi e non l’intero ricorso, ad essa non consegue la
dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione instaurato con il
ricorso, ma comporta la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere la
decisione sulle questioni oggetto dei singoli motivi, con conseguente
inammissibilità di tali motivi.

3. Passando ad esaminare il
ricorso incidentale di Paola Giacalone e Marcello Domenico Stalteri, va
osservato che con il primo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti lamentano
l’omessa pronunzia sulla richiesta di condanna per responsabilità processuale
proposta con la memoria di replica.

4. Il motivo è inammissibile per
genericità, non indicando quale sia l’an ed il quantum
del danno, prospettato al giudice di appello, essendosi l’appellata limitata a
sollevare una questione di legittimazione passiva, rilevabile d’ufficio, mentre
gli stessi appellanti, attuali ricorrenti incidentali in sede di appello
concludevano, come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata, per
l’affermazione di responsabilità dell’Aams e la condanna della stessa al
risarcimento dei danni.

5. Con il secondo motivo del
ricorso incidentale i ricorrenti lamentano il vizio di cui all’art. 360 n. 3 e
5 c.p.c. per violazione di legge ed omessa pronunzia sulla domanda di
risarcimento dei danni iure proprio (patrimoniale, esistenziale, morale) nonché
su quello iure hereditatis, costituito dal danno biologico e morale del de cuius.

6. Il motivo è solo parzialmente
fondato.

Va, anzitutto rigettata
l’eccezione della Bat di inammissibilità del motivo perché, pur lamentando
l’omessa pronunzia su tale domande, non è stato
prospettato a norma dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Infatti, poiché i ricorrenti
lamentano il vizio di omessa pronunzia del giudice di appello su una loro
specifica domanda, l’indicazione della norma 360 n. 3 e 5 c.p.c., in luogo di
360 n. 4, si risolve solo in un’erronea indicazione della norma di legge
processuale, che non determina l’inammissibilità del motivo, non impedendo
l’individuazione del quid disputandum.

7.1. Quanto all’eccezione di
novità della domanda, essa è fondata solo relativamente al danno iure
hereditatis, non essendo lo stesso stato richiesto nel giudizio di merito e,
limitatamente a questo danno, il motivo è inammissibile.

Con l’atto di citazione, con
l’appello e con le conclusioni in appello gli attori avevano richiesto "il
risarcimento di tutti i danni sofferti".

È giurisprudenza pacifica che
allorché si chieda, in sede di responsabilità
aquiliana, il risarcimento di "tutti i danni", la domanda investe sia
il danno patrimoniale che quello non patrimoniale. In tema di risarcimento dei
danni da responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del
soggetto responsabile, per la sua onnicomprensività esprime la volontà di
riferirsi ad ogni possibile voce di danno, con la conseguenza che solo nel caso
in cui nell’atto di citazione siano indicate specifiche voci di danno,
l’eventuale domanda proposta in appello per una voce non già indicata in primo
grado, costituisce domanda nuova, come tale inammissibile: Cass. civ., Sez. III, 19/05/2006, n. 11761.

7.2. Quanto all’assunto danno
patrimoniale i ricorrenti incidentali non indicano in quali termini sarebbe sussistito tale danno patrimoniale, né assumono di
aver allegato (e provato sia pure presuntivamente) al giudice di merito tali
elementi, senza che questi li avesse poi valutati. Ne consegue che il motivo è
inammissibile per genericità, anche sotto il profilo dell’autosufficienza del
ricorso.

7.3. Fondata è, invece, nei
termini che segue, la censura relativa alla mancata liquidazione del c.d. danno
esistenziale. Nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non
patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente
nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo
adottare per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con
contenuto descrittivo (ed in questo senso ed a questo fine può essere
utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno
morale e danno biologico), tenendo conto che da una parte deve essere liquidato
tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma
che dall’altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso, che urta
contro la natura e funzione puramente risarcitoria della responsabilità
aquiliana.

L’interesse al risarcimento del danno
non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del
rapporto parentale, si concreta nell’interesse all’intangibilità della sfera
degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia,
all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività
realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione
sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,
29 e 30 Cost., esso si colloca nell’area del danno non
patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme
della costituzione e si distingue sia dall’interesse al «bene salute»,
(protetto dall’art. 32 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno
biologico), sia dall’interesse, all’integrità morale (protetto dall’art. 2
Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo) (Cass.
19/08/2003, n. 12124; Cass. n. 8828/2003).

Nella situazione della perdita
del rapporto parentale, normalmente vi è la sussistenza di un pregiudizio non
patrimoniale, la cui prova può essere anche fondata su presunzioni, che non siano adeguatamente contrastate da altre prove contrarie.

7.4. Nella fattispecie il giudice
di appello ha liquidato agli attori, rispettivamente in £. 150 milioni per il coniuge
e £. 50 milioni per il figlio, il danno "essenzialmente morale e
consistente nel dolore per la scomparsa nella loro vita di una presenza
familiare importante".

La predetta motivazione, quindi,
non indica se il giudice nella liquidazione dell’unitario danno non
patrimoniale abbia tenuto conto solo delle sofferenze
morali degli attori, danneggiati dalla morte del congiunto, o anche (in tutto o
in parte) dei profili di danno non patrimoniale, derivanti dalla perdita del
rapporto parentale, con i conseguenti pregiudizi alla quotidianità della vita,
quale si era in precedenza instaurata. A tale complessiva valutazione
provvedere il giudice del rinvio.

8. Pertanto, quanto al ricorso
principale, pronunziando sui motivi primo e secondo,
va dichiarata cessata la materia del contendere tra Bat Italia s.p.a. ed
Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato. Esistono giusti motivi per
compensare tra le dette parti le spese dell’intero giudizio.

Va, poi, dichiarato inammissibile
il ricorso della Bat nei confronti di Giacalone Paola e Stalteri Marcello
Domenico, per sopravvenuta carenza di interesse.

Va rigettato il primo motivo del
ricorso incidentale di Giacalone Paola e Stalteri Marcello Domenico e va
accolto parzialmente il secondo motivo.

Va cassata, in relazione,
l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di
cassazione tra la Bat
e gli eredi Stalteri, ad altra sezione della corte di appello di Roma.

PQM

Riunisce i ricorsi. Quanto al
ricorso principale, pronunziando sui motivi primo e secondo,
dichiara cessata la materia del contendere tra Bat Italia s.p.a. ed
Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato; compensa tra le dette parti
le spese dell’intero giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso
della Bat Italia s.p.a. nei confronti di Giacalone Paola e Stalteri Marcello
Domenico, per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto al ricorso incidentale di
Giacalone Paola e Stalteri Marcello Domenico, rigetta il primo motivo ed
accoglie parzialmente il secondo motivo.

Cassa, in relazione, l’impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione tra la Bat e gli eredi Stalteri, ad
altra sezione della corte di appello di Roma.