Penale

Wednesday 10 September 2003

La scelta della contumacia nel processo, lungi dal fornire indicazioni sulla personalità dell’ imputato, è pienamente legittima e fa parte del diritto di difesa. Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 9 luglio-26 agosto 2003, n. 34967

La scelta della contumacia nel processo, lungi dal fornire indicazioni sulla personalità dellimputato, è pienamente legittima e fa parte del diritto di difesa

Cassazione Sezione prima penale (up) sentenza 9 luglio-26 agosto 2003, n. 34967

Presidente Chieffi relatore Campo

Pg Cesqui ricorrente Citterio

Osserva

1. Con sentenza in data 11 ottobre 2002 la Corte di appello di Milano confermava quella in data 28 novembre 2001 del Tribunale della stessa sede, con la quale Citterio Fabrizio, imputato del reato di cui agli articoli 81 e 660 Cp (reiterate molestie telefoniche a diverse persone di sesso femminile), era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto.

La corte territoriale ‑ dopo avere respinto leccezione di nullità del giudizio di primo grado per lillegittima dichiarazione di contumacia dellimputato affermava che la colpevolezza dellimputato era provata dallidentificazione delle utenze telefoniche mobili, dalle quali erano state effettuate le telefonate (oltre cento) alle tre parti offese Campagnoli Rita, Ferrari Roberta e Bonanni Anna, come appartenenti al Citterio, dalle specifiche dichiarazioni testimoniali rese dalle sunnominate persone, dalla similarità del contenuto delle telefonate e dalla non credibilità della tesi difensiva prospettata dall imputato smarrimento del telefono cellulare ‑ in quanto tale evenienza non era stata denunciata né agli organi di polizia né al gestore dellutenza telefonica.

Rilevava, inoltre, che la prova del protrarsi delle telefonate sino al 28 luglio 2000 era stata fornita dalla testimonianza della Bonanni; che il comportamento del Citterio era stato volontario, di guisa che nella specie, reato contravvenzionale, sussisteva il richiesto elemento soggettivo quanto, meno sotto il profilo della colpa; che il diniego delle circostanze attenuanti generiche era determinato dalla negativa personalità dellimputato derivante dal fatto che nel processo era rimasto contumace; che lentità della pena, rimasta identica a quella irrogata in primo grado pur se modificata nella sua composizione in sede di appello, risultava congrua in riferimento alle reiterate modalità delle condotte dellimputato; che il ragguardevole numero delle telefonate subite da ciascuna delle parti offese giustificava lentità del risarcimento del danno liquidate in loro favore.

Subordinava, infine, lapplicazione al Citterio del beneficio di cui allarticolo 163 Cp al pagamento delle somme ‑ lire dieci milioni per ciascuna parte civile ‑ liquidate a titolo di risarcimento del danno.

2. Ricorre per cassazione il Citterio, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce:

a) violazione di legge e vizio di motivazione (articolo 606 comma 1 lettera c) ed e) Cpp in relazione agli articoli 178 lettera e) e 486 stesso codice), asserendo che illegittimamente e con motivazione manifestamente illogica il giudice di primo grado non aveva rinviato il dibattimento in presenza di una documentata causa di impedimento assoluto (certificazione medica attestante che il Citterio era reduce da un incidente stradale comportante tre giorni di riposo decorrenti dal 3 ottobre 2001) dellimputato a partecipare alludienza del 4 ottobre 2001;

b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (articolo 606 comma 1 lettera b) ed e) Cpp in relazione allarticolo 660 Cp), in quanto era stata affermata la responsabilità dellimputato, nonostante nessuna delle tre persone offese ne avesse identificato la voce come quella dellautore delle telefonate moleste, con motivazione palesemente illogica su tale punto;

c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (articolo 606 comma 1 lettera b) ed e) Cpp in relazione agli articoli 62bis e 133 Cp), laddove il diniego delle circostanze attenuanti generiche era stato motivato con la negativa personalità dellimputato derivante dalla sua scelta di rimanere contumace con conseguente irrogazione di una pena di entità elevata;

d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (articolo 606 comma 1 lettera b) ed e) Cpp in relazione allarticolo 185 Cp), osservando che la sentenza impugnata non aveva motivato sia mi merito alla sussistenza di un danno risarcibile a favore delle parti civili, che in ordine allobbligo risarcitorio a carico dellimputato, cui era stato applicato il beneficio di cui allarticolo 163 Cp condizionato allintegrale risarcimento del danno in questione. Nelle more dellodierna udienza il difensore del Citterio depositava copia degli assegni circolari ‑dellimporto di cinquemila euro ciascuno ‑ inviati dallimputato alle parti civili e delle relative liberatorie sottoscritte dalla Bonanni e dalla Ferrari.

3. Preliminarmente va osservato che la documentazione depositata dal difensore del ricorrente, a prescindere dal rilevo che la sua valenza può e deve essere valutata soltanto in sede esecutiva incidendo sullapplicabilità condizionata del beneficio di cui allarticolo 163 Cp, non può essere presa in considerazione da questa Corte, trattandosi di atti presentati per la prima volta in questa sede e non esaminati dal giudice del merito. Passando allesame del ricorso, lo stesso è fondato nei limiti che si diranno. Riguardo alla prima doglianza la Corte rileva che il certificato medico, asseritamene comprovante limpedimento assoluto dellimputato a presenziare alludienza del 4 ottobre 2001, è stato correttamente valutato dal giudice del merito (la certificazione non indicava il tipo di infermità dalla quale era affetto limputato, sicché il tribunale aveva affermato di non essere stato posto nelle condizioni di potere accertare se la patologia fosse di tale natura da impedire in modo assoluto la sua presenza in dibattimento) in maniera negativa con argomentazioni logicamente corrette, di guisa che ogni censura sul punto risulta infondata. Invero, a norma dellarticolo 420ter comma 2 Cpp, il giudice ha lobbligo di rinviare ad una nuova udienza la trattazione del processo soltanto nella ipotesi che lassenza dellimputato sia dovuta alla sua assoluta impossibilità di comparire davanti al giudice designato.

Peraltro la prova del legittimo impedimento deve essere sempre fornita dalla parte interessata mediante specifica e completa documentazione, sì da consentire al giudice il controllo sulla fondatezza delladdotto impedimento.

Ne discende che, in presenza di una documentazione del tutto generica in ordine allassolutezza dellimpedimento, legittimamente il giudice procede alla dichiarazione di contumacia dellimputato.

Il secondo motivo di gravame risulta inammissibile dal momento che le censure si risolvono in critiche in fatto, atteso che sulle circostanze elencate dal ricorrente la corte territoriale ha ‑ con argomentazioni che, per essere esenti da vizi logico-giuridici o da errori di diritto, non sono sottoponibili al controllo della Corte di cassazione ‑ congruamente motivato, di guisa che sostanzialmente si richiede, inammissibilmente in questa sede di legittimità, un giudizio sul fatto, che, come tale, non è previsto dalla legge (articolo 606 ultimo comma Cpp) come motivo per ricorrere per cassazione.

Ad eguali conclusioni deve pervenirsi in relazione al quarto motivo di ricorso, atteso che i giudici del merito hanno congruamente motivato sia in ordine alla esistenza di un danno morale cagionato dalle reiterate condotte moleste dellimputato, che in relazione alla determinazione dellentità monetaria di tale danno, avendo fatto riferimento alle ripercussioni sulla serenità interiore di ciascuna delle parte offese cagionate dalle reiterazione, per un rilevante lasso temporale, delle innumerevoli telefonate moleste da esse ricevute.

Per contro deve essere accolta la doglianza riguardante il diniego dellapplicabilità delle invocate circostanze attenuanti generiche.

Invero, pur rientrando il corretto comportamento processuale dellimputato tra i parametri cui il giudice può fare riferimento al fine dellapplicabilità della circostanza attenuante di cui allarticolo 62bis Cp, è stato ripetutamente affermato (tra le tante, Cassazione, 1 luglio 1998, Emanuele, Cassazione penale, 2839/99) che lo stato di contumace costituisce una situazione processuale, che incide unicamente sulla forma del procedimento, senza assumere alcuna intrinseca significazione utilizzabile come metro valutativo della personalità dellimputato, in quanto la scelta di non presenziare al processo fa parte del diritto di difesa, di guisa che, corrispondendo tale comportamento allesercizio di una facoltà legittima riconosciuta al medesimo, dalluso della medesima non se ne possono fare derivare effetti sostanziali negativi in tema di applicabilità delle circostanze attenuanti generiche sub specie di indice sintomatico di una personalità negativa.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla statuizione riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che effettuerà un nuovo giudizio sul punto, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.