Famiglia
La salute dei minori giustifica la chiusura dei distributori automatici di sigarette nelle ore notturne
La salute dei minori giustifica la chiusura dei distributori automatici di sigarette nelle ore notturne
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda, ordinanza n. 991/2005
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei Signori:
DOMENICO LA MEDICA Presidente
ROBERTO CAPUZZI Cons. , relatore
ANNA BOTTIGLIERI Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 23 Febbraio 2005
Visto il ricorso 2755/2004 proposto da:
CODACONS
rappresentato e difeso da:
RAMADORI AVV MARCO
RIENZI AVV. CARLO
PEDUTO AVV. ADRIANA
con domicilio eletto in ROMA
V.LE MAZZINI, 73
presso
CODACONS UFF.LEGALE NAZ.LE
contro
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede
MINISTERO DELLA SALUTE
e nei confronti di
FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI
rappresentato e difeso da:
SGUEGLIA AVV. UGO
con domicilio eletto in ROMA
VIA OTTORINO LAZZARINI, 19
presso la sua sede
e nei confronti di
ASSOTABACCAI
e nei confronti di
T.A. per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
della circolare n. 56933 del 24.12.2003 emessa dallAmministrazione Autonoma Monopoli di Stato Direzione Generale, con la quale lamministrazione indicata, disponendo lintegrazione e modifiche della precedente circolare del 25.5.2003 n. 25137, rivedeva lorario di disattivazione dei distributori automatici di tabacchi, riducendo la fascia oraria dalle ore sette/ore ventitre, alle ore sette/ore ventuno;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 28.1.2005, notificati in pari data, con i quali si impugna il provvedimento di estremi ignoti con il quale lAmministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha autorizzato luso dei distributori automatici di sigarette nelle ore di chiusura e nei giorni di chiusura, e anche nelle ore del giorno, revocando la deliberazione 25137/03 del 26.5.03 e 2755 del 23.2.04;
nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, contenuta nei motivi aggiunti, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Udito il relatore Cons. ROBERTO CAPUZZI e uditi altresì gli avv.ti C. Rienzi, U. Sgueglia, Masullo su delega Ramadori e lavv. dello Stato Fiengo;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che gli atti impugnati in relazione alle finalità inizialmente perseguite dalla circolare n. 25137 del 28.5.2003, di tutela del diritto alla salute dei minori di anni 16, appaiono affetti dai dedotti vizi di illogicità e carenza di motivazione atteso che liberalizzano senza alcuna restrizione, negli orari di chiusura degli esercizi, la vendita di tabacchi a mezzo di distributori automatici consentendo nei fatti ai minori lacquisto dei prodotti loro vietati, anche nella fascia oraria 21-23 per la quale in precedenza vigeva il divieto;
P.Q.M.
Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre laccoglimento dellistanza incidentale di sospensione dellatto impugnato.
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, li 23 Febbraio 2005
Presidente
Consigliere
Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2005