Famiglia

Wednesday 09 March 2005

La salute dei minori giustifica la chiusura dei distributori automatici di sigarette nelle ore notturne

La salute dei minori giustifica la chiusura dei distributori automatici di sigarette nelle ore notturne

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda, ordinanza n. 991/2005

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE SECONDA

nelle persone dei Signori:

DOMENICO LA MEDICA Presidente

ROBERTO CAPUZZI Cons. , relatore

ANNA BOTTIGLIERI Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 23 Febbraio 2005

Visto il ricorso 2755/2004 proposto da:

CODACONS

rappresentato e difeso da:

RAMADORI AVV MARCO

RIENZI AVV. CARLO

PEDUTO AVV. ADRIANA

con domicilio eletto in ROMA

V.LE MAZZINI, 73

presso

CODACONS UFF.LEGALE NAZ.LE

contro

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

MINISTERO DELLA SALUTE

e nei confronti di

FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI

rappresentato e difeso da:

SGUEGLIA AVV. UGO

con domicilio eletto in ROMA

VIA OTTORINO LAZZARINI, 19

presso la sua sede

e nei confronti di

ASSOTABACCAI

e nei confronti di

T.A. per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

della circolare n. 56933 del 24.12.2003 emessa dallAmministrazione Autonoma Monopoli di Stato Direzione Generale, con la quale lamministrazione indicata, disponendo lintegrazione e modifiche della precedente circolare del 25.5.2003 n. 25137, rivedeva lorario di disattivazione dei distributori automatici di tabacchi, riducendo la fascia oraria dalle ore sette/ore ventitre, alle ore sette/ore ventuno;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 28.1.2005, notificati in pari data, con i quali si impugna il provvedimento di estremi ignoti con il quale lAmministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha autorizzato luso dei distributori automatici di sigarette nelle ore di chiusura e nei giorni di chiusura, e anche nelle ore del giorno, revocando la deliberazione 25137/03 del 26.5.03 e 2755 del 23.2.04;

nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali;

Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, contenuta nei motivi aggiunti, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Udito il relatore Cons. ROBERTO CAPUZZI e uditi altresì gli avv.ti C. Rienzi, U. Sgueglia, Masullo su delega Ramadori e lavv. dello Stato Fiengo;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che gli atti impugnati in relazione alle finalità inizialmente perseguite dalla circolare n. 25137 del 28.5.2003, di tutela del diritto alla salute dei minori di anni 16, appaiono affetti dai dedotti vizi di illogicità e carenza di motivazione atteso che liberalizzano senza alcuna restrizione, negli orari di chiusura degli esercizi, la vendita di tabacchi a mezzo di distributori automatici consentendo nei fatti ai minori lacquisto dei prodotti loro vietati, anche nella fascia oraria 21-23 per la quale in precedenza vigeva il divieto;

P.Q.M.

Ritenuto che SUSSISTONO i presupposti per disporre laccoglimento dellistanza incidentale di sospensione dellatto impugnato.

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, li 23 Febbraio 2005

Presidente

Consigliere

Depositata in Segreteria il 23 febbraio 2005