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La ristrutturazione edilizia di un rudere.
La ristrutturazione edilizia di
un rudere.
N. 97/2006 Reg. Sent.
144/2005 Reg. Ric.
204/2005 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
costituito
dai magistrati:
Presidente: Hugo DEMATTIO
Consigliere, relatore: Anton
WIDMAIR
Consigliere: Luigi MOSNA
Consigliere: Terenzio DEL GAUDIO
ha
pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sui
ricorsi iscritti al n. 144 ed al n. 204 del registro ricorsi 2005,
presentati
da
K. E.,
rappresentato e difeso dall’avv. Christoph Baur, con domicilio eletto presso lo
studio del medesimo in Bolzano, Piazzetta del Mostra, n. 2, giusta delega a
margine del ricorso, – ricorrente –
c o n t
r o
il
COMUNE DI RACINES, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in
forza della deliberazione della Giunta comunale n. 342 dd. 15.06.2005,
rappresentato e difeso dall’avv. Jürgen Köllensperger, con elezione di
domicilio presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via Leonardo da Vinci, n.
8, giusta delega a margine dell’atto di costituzione per il ricorso 144/2005;
nessuno si è costituito invece per il ricorso 204/2005, – resistente –
e nei
confronti di
S. M., rappresentata e difesa
dall’avv. Manfred Schullian, con elezione di domicilio presso lo studio del
medesimo in Bolzano, Viale Stazione, n. 5, giusta delega a margine dell’atto di
costituzione,
– controinteressata soltanto nel ricorso 144/2005 –
nonché
A. P., R. A. e M. P. tutti e tre
rappresentati e difesi dall’avv. Anton von Walther, con elezione di domicilio
presso lo studio del medesimo in Bolzano, Via della Rena, n. 14,
giusta delega a margine dell’atto di costituzione nel ricorso 144/2005
come intervenienti ad opponendum e nel ricorso 204/2005 come controinteressati
per
l’annullamento
nel
ricorso 144/2005:
1) della
concessione edilizia n. 46/2005 dell’11.05.05, rilasciata dal sindaco del
Comune di Racines a favore della sig.ra M. S., avente ad oggetto la
demolizione e la ricostruzione con ampliamento della p.ed. 51, CC Giovo,
cosiddetta casa “Hansegger”;
2) del parere positivo
della commissione edilizia comunale di Racines del 02.05.2005;
nel
ricorso 204/2005:
1) della
concessione edilizia n. 93/04 del 10.08.2004, rilasciata dal Sindaco del Comune
di Racines a favore dei sigg. A. P., R. A. e M. P., avente ad oggetto la
demolizione e la ricostruzione con ampliamento della p.ed. 51, C C Giovo,
cosiddetta casa “Hansegger”;
2) del parere positivo
della commissione edilizia comunale di Racines del 07.06.2004;
Visto il
ricorso n. 144/2005 notificato il 09.06.2005 e depositato il 10.06.2005 con i
relativi allegati;
Visto il
ricorso 204/2005 notificato il 29.07.20005 e depositato il 05.08.2005 con i
relativi allegati;
Visti per il
ricorso 144/2005 gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Racines dd.
27.06.2005 e della sig.ra S. M. dd. 13.10.2005 nonché
l’atto d’intervento ad opponendum dei sigg. A. P., R. A. e M. P. dd. 28.09.2005
non notificato;
Visto, per il
ricorso 204/2005, l’atto di costituzione dei sigg. A. P., R. A. e M. P.
dd. 28.09.2005;
Vista l’ordinanza n. 102 dd.
28.06.2005 di questo Tribunale con la quale è stata
cautelarmente sospesa l’esecuzione della concessione edilizia n. 46/05
impugnata;
Viste le memorie prodotte;
Visti tutti gli atti di causa;
Designato relatore per la
pubblica udienza del 21.12.2005 il consigliere Anton
Widmair ed ivi sentiti l’avv. C. Baur per il ricorrente, l’avv. J. Köllensperger per il Comune di Racines, l’avv. R. Tezzelger
in sostituzione dell’avv. M. Schullian per la sig.ra S. M. e l’avv. A. von Walther per i sigg. A. P., R. A. e M. P.;
Ritenuto e considerato in fatto e
in diritto quanto segue:
FATTO
Con i ricorsi in epigrafe specificati il ricorrente ha impugnato le concessioni ivi
indicate rilasciate dal Sindaco del Comune di Racines a favore della
controinteressata S. M. e dei controinteressati A. P., R. A. e M. P., per la
demolizione e ricostruzione con ampliamento di una casa d’abitazione
(variante),
Esponendo:
-0 di essere
proprietario del maso chiuso “Bacherhof” in P.T. 42/I, CC Val Giovo, ubicato in
prossimità dalla p.f. 498 e p.ed 51, CC Val Giovo;
-1 che l’edificio sulla p.ed 51, cosiddetto fabbricato “Hansegger”, non sarebbe
abitato dal 1942 ed avrebbe perso i connotati di una casa d’abitazione, anche
perché ridotto a rovina nel corso del tempo;
-2 che i
controinteressati avrebbero presentato un progetto per la demolizione e
ricostruzione di tale fabbricato, prevedendo pure l’ampliamento (variante) a
norma dell’art. 107, comma 16, della legge urbanistica.
Un tanto premesso, il ricorrente
chiede l’annullamento delle predette concessioni edilizie, esplicando
a tal’uopo complessivamente tre motivi di impugnativa:
1) Violazione dell’art. 107,
comma 13 della LP d.d. 11.08.1997 n. 13.
2) Violazione dell’art. 107,
comma 16 della legge d.d. 11.08.1997, n. 13.
3) Eccesso di
potere per travisamento, per istruttoria incompleta e per difetto di
motivazione.
Le controparti, già costituitesi
nel presente procedimento, contestano quanto ex adverso eccepito e dedotto,
opponendosi all’accogli-mento del ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza n. 102/2005 questo Tribunale ha sospeso l’efficacia della
concessione edilizia n. 46/05.
Nei termini di rito le parti
hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del
21.12.2005 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
Come anticipato in fatto,
l’impugnazione ha per oggetto due ricorsi che per la sostanziale connessione
oggettiva ed, in parte, soggettiva possono essere riuniti per un’unica
decisione.
I ricorsi sono infondati
e vanno respinti, per le ragioni di seguito esposte.
Preliminare all’esame nel merito
delle singole censure è la ricostruzione della normativa da applicare ed
interpretare:
Recita all’art.
107 della legge urbanistica n. 13/1997 al comma 13 che “costruzioni esistenti
nel verde agricolo (…) possono essere demolite e ricostruite nella stessa
posizione senza modifica della destinazione preesistente (…)”.
Il comma 16 prevede quanto segue:
“edifici a scopo residenziale esistenti nel verde
agricolo il giorno 24.10.1973, la cui cubatura complessiva risulti inferiore a
850 mq, possono essere ampliati fino a 850 mq”.
Il punto cruciale della causa sta
nel mettere a fuoco la portata di queste norme che parlano esplicitamente di
“costruzioni esistenti” (comma 13) e di “edifici a scopo residenziale esistenti
il 24.10.1973”.
Alla assenza
di una definizione legislativa del concetto “costruzione”, per la corretta
applicazione delle norme su richiamate, suppliscono dottrina e giurisprudenza
(anche di questo Tribunale, cfr. sentenza n. 111 d.d.
03.05.1996 e confermata dal CS, V sez., con decisione n. 475 del 10.02.2004),
la quale precisa che l’interpretazione deve fare ricorso alla potenzialità
dell’opera. Di conseguenza si avrebbe “costruzione ai sensi e agli effetti
della legge urbanistica quando l’opera è stabilmente fissa nel suolo, con o
senza impiego di malta cementizia sempre ché,
attraverso il sistema di collegamento, si abbia l’incorporazione dell’opera al
suolo e la sua conseguente immobilizzazione rispetto a quest’ultimo”
(Cassazione 11.10.1969 n. 30286). Si “ritiene che questo
esista quantomeno in quelle strutture essenziali che, assicurandoli un minimo
di consistenza, possano farlo giudicare siccome presente nella realtà” (da
decisione C.St.,V, n. 475 d.d. 10.02.2004). Sempre secondo questa decisione
deve sussistere la possibilità di procedere, con un sufficiente grado di
certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali dell’edificio, in modo
tale che, “seppur non necessariamente “abitato” o “abitabile”, esso possa
essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali,
come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione”. La
sentenza n. 80/05 di questo Tribunale, citata peraltro dal ricorrente stesso,
segue in sostanza l’indirizzo delineato dal Consiglio di Stato
quando sottolinea che la costruzione, per potersi considerare tale ed
esistente, deve comunque essere individuabile in relazione alla sua
destinazione.
Questo Collegio non intende
discostarsi dalla linea interpretativa indicata.
Nel caso di specie, la
fotodocumentazione dedotta in giudizio dalle parti, peraltro incontestata, non
lascia dubbi, secondo questo Collegio, che trattasi di
un rudere di fabbricato, la cui destinazione residenziale tuttavia è
indubbiamente riconoscibile e che sussiste la possibilità di procedere, con un
sufficiente grado di certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali
dell’edificio, in modo tale che esso possa essere individuato nei suoi
connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua
destinazione residenziale.
Apparendo indubbia la
destinazione residenziale della p.ed. 51 la questione
sollevata sull’attualità della destinazione abitativa, cioè se la destinazione
preesistente, che a norma del comma 13 non può subire modifiche, debba essere
attuale al momento della presentazione della domanda, appare irrilevante.
Al riguardo è sufficiente il
riferimento ai commi 13 e 16 dell’art. 107 citati che parlano unicamente di edifici esistenti (comma 16) e di costruzioni esistenti
(comma 13) il 24.10.1973, e definendo il concetto “esistenti” come sopra.
Ed infine, con riferimento al
parere della Commissione edilizia rilasciata sul progetto nella seduta del
07.06.2004, il ricorrente lamenta insufficiente motivazione in
ordine alla problematica sui presupposti per l’applicazione dei commi 13
e 16 più volte citati.
La censura appare infondata
se si considera, come rileva esaustivamente il resistente Comune, che il
progetto è stato esaminato in più sedute in base a
sempre nuovi elementi richiesti e prodotti, al fine di determinare “l’esistenza”
dell’edificio residenziale al 24.10.1973.
Su queste premesse il Comune ha
rilasciato i provvedimenti impugnati che autorizzano legittimamente la
demolizione e ricostruzione con ampliamento di un rudere di fabbricato, e non
di semplici “resti di mura” che connotano la “rovina” (C.St.
V, n. 293 del 15.03.1990; n. 475 del 10.02.2004; TRGA BZ n. 111 del 03.05.1996)
Le spese e gli onorari del
presente giudizio possono trovare equa compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa – sezione autonoma per la Provincia Autonoma di
Bolzano, disattesa ogni contraria istanza ed
eccezione, definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi in epigrafe, previa
loro riunione.
Spese compensate tra le parti in
giudizio.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella
camera di consiglio del 21.12.2005.
IL PRESIDENTE – Hugo DEMATTIO
L’ESTENSORE – Anton WIDMAIR
Sentenza depositata il 07.03.2006