Assicurazione ed Infortunistica
La risarcibilità del danno esistenziale per la morte di un congiunto.
La risarcibilità del danno
esistenziale per la morte di un congiunto.
Cassazione – sezione terza civile
– sentenza 29 maggio – 8 ottobre 2007, n. 20987
Presidente Vittoria – Relatore
Petti
Pm Golia – conforme – Ricorrente
S. e altri
Svolgimento del processo
1.Con
citazione del 13-19 giugno 1996 S.S., in proprio e quale erede (nella veste di
padre) di N.S., convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la gestione
liquidatrice delle Usll 28 e 40, e ne chiese la condanna al risarcimento di
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali (incluso il danno morale e il
danno parentale) conseguenti alla morte della figlia minore N., avvenuta il
giorno 8 settembre 1985, dopo un primo ricovero presso lo Ospedale Santa Maria
della Pietà di Nola ed un secondo ricovero presso l’Ospedale Santobono di
Napoli. Nella prima udienza intervenivano gli altri congiunti conviventi con
la defunta, la madre G.C., ed i fratelli F. ed A.S.,
proponendo richieste risarcitorie nei confronti delle citate gestioni
liquidatrici delle Usll.
Si procedeva quindi alla riunione
con altra causa, promossa dal S.S. nei confronti della Regione
Campania, per la responsabilità sanitaria in ordine al decesso della piccola
N. (sette anni), nella quale avevano spiegato intervento gli stessi congiunti
conviventi, proponendo le domande risarcitorie contro la Regione, che si costituiva
e negava la propria legittimazione passiva.
Istruita la lite nel
contraddittorio di tutte le parti, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 30
giugno 2000 così decideva: dichiara la contumacia della Regione Campania, di
cui riconosceva la legittimazione, per la invalidità
della costituzione in giudizio; dichiara inammissibili, in quanto tardivi, gli
interventi dei congiunti conviventi di N.S.; accoglie in parte le domande di S.S.
contro la Regione
Campania, unica legittimata passiva, e la condanna al
pagamento della somma di £ 207.460.000 oltre interessi (v. amplius in
dispositivo).
2. La decisione era appellata:
con appello principale, da tutti gli aventi causa da
N.S., in punto di dichiarata inammissibilità dell’intervento e in punto di
ridotta od omessa liquidazione delle varie voci di danno, ed in punto di omessa
pronuncia di condanna solidale delle Usll. Hanno resistito le
controparti chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di appello di Napoli,
con sentenza depositata il 18 ottobre 2002, così decideva: rigetta l’appello
proposto da S.S. nei confronti delle gestioni liquidatorie delle Usll 28 e 40;
accoglie parzialmente l’appello di S.S. nei confronti della Regione Campania e
la condanna al pagamento della somma di euro 146.492,78 oltre interessi legali
(v.in dispositivo) ed al rimborso in favore del procuratore antistatario delle
spese liquidate in primo grado;
condanna
la Regione Campania
alla rifusione dei tre quarti delle spese di secondo grado in favore del
procuratore antistatario di S.S., compensando nel resto;
compensa
per intero le spese tra il S.S. e le gestioni liquidatorie delle dette Usll.
3. Contro la decisione hanno
proposto unico ricorso S.S. e gli altri aventi causa di N.S.,
affidato a due motivi di impugnazione illustrati da ampia memoria; resistono
con controricorso la
Regione Campania,chiedendo il rigetto dei ricorsi e con
separati atti le gestioni liquidatorie delle Usll 28 e 42, sostanzialmente identici,
chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento in
ordine al primo motivo (sulla ammissibilità degli interventi)
mentre deve essere rigettato per il secondo, per le seguenti
considerazioni.
Nel primo motivo si deduce:
“Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 105, 163 n.7,
167, 180, 183, 267, 268, 344, 345, 404, 419 Cpc; art.12 primo comma e 15 disp. prel. cod. civile; art. 3, 24, 111
Cost.; mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo; omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)”.
La tesi è che erroneamente i
giudici del merito hanno ritenuto la tardività degli interventi, avvenuti prima
della precisazione delle conclusioni, ai sensi dello art. 268 del codice di
procedura civile, nel testo novellato dall’art. 29 della legge 1990 n.353 a decorrere dal 30 aprile 1995 (e gli atti di intervento sono
successivi a tale data). Il ricorrente cita correttamente i
recenti arresti di questa Corte (Cass. 28 luglio 2005 n.15787; 21060 del 2004;
2830 del 2003) secondo cui una lettura costituzionalmente orientata delle
norme processuali in materia di intervento adesivo autonomo, deve consentire
la legittimazione a partecipare al processo già pendente tra altri soggetti,
acquisendo, per effetto del processo stesso, la qualità di parte.
L’ampliamento del processo sotto il profilo soggettivo è giustificato dalla
esigenza della economia dei giudizi, volendosi favorire l’esaurimento
contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetti o
titoli dei contrapposti diritti e ridurre così il rischio della
contraddittorietà dei giudicati (cfr. Cass n.4771 del 1999, che costituisce
l’incipit sistematico). Tale esigenza peraltro non può entrare in conflitto
con quella di economia interna al processo tra le parti originarie, e pertanto
i soggetti che intervengono debbono accettare il processo nello stato in cui si
trova, operando nei loro confronti le preclusioni connesse funzionalmente alle
fasi di sviluppo del procedimento.
Sussiste dunque sia l’error in procedendo sia il vizio della motivazione,
contraddittoria e insufficiente nello illustrare le ragioni della ritenuta
inammissibilità.
Il giudice del rinvio dovrà
dunque attenersi ai principi di diritto come sopra richiamati, ritenere
ammissibili gli interventi e considerare le ragioni a sostegno
delle pretese risarcitorie allo stato degli atti, tenendo conto che la
preclusione non opera in relazione alla attività assertiva del volontario
interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande
nuove, divieto che vincola le parti originarie (art. 167 e 183 c.p.c.) e ciò
per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l’essenza stessa
dell’intervento (conf. Cass. 15787/05 ff 8 in parte motiva).
Nel secondo motivo si deduce:
“Violazione e o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 143 e ss, 433
e ss c.p.c; 1223,1226, 2043, 2056, 2058, 2059, 2697, 2729 c.c.:
112,115 c.p.c, 12 secondo comma ultima ipotesi disp. prel.
cod. civile, art.2,3 secondo comma, 29 primo comma, 30
primo comma, 31 primo e secondo comma della Costituzione italiana; art.8 primo
comma, 12,34,41 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali; parte I, paragrafo 16 della Carta sociale europea, riveduta con
annesso, fatto a Strasburgo il 3 maggio 1996; primo Protocollo addizionale di
Parigi del 20 marzo 1952; art.6 paragrafo 2 (ex art. F paragrafo 29, art. 46
lettera d (ex art. L) del Trattato sulla Unione Europea di Amsterdam; art.1
paragrafo 1 allegato alla risoluzione 75/7 del Comitato dei Ministri del
Consiglio di Europa; mancato esame di tutti gli elementi presenti nel
processo, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia”.
Questo complesso e suggestivo
motivo, ruota intorno ad una doppia cornice, costituzionale ed europea, dei
diritti umani inviolabili, ed all’inquadramento del danno parentale per la
perdita del congiunto, come danno iure proprio, subito dai parenti stretti e
conviventi, di natura esistenziale.
Si critica in particolare il
passo (ff 16) della sentenza della Corte di appello di Napoli, che pur
considerando la esistenza del danno esistenziale quale
“pregiudizio che l’individuo subisce alle attività realizzatrici della propria
persona” afferma che tale pregiudizio rientra nella nozione estesa del danno
biologico, e che la sua autonoma liquidazione porterebbe ad una duplicazione
risarcitoria, atteso che il danno biologico è stato già considerato e valutato
cone ingiusta lesione della integrità psicofisica della persona, e liquidato
unitamente al danno morale subiettivo (ff.15 della motivazione).
Il motivo e quindi la memoria illustrativa
sul punto contengono una accurata ricostruzione
storica del riconoscimento, dapprima nella elaborazione dottrinale e quindi da
parte dei giudici di merito, del danno esistenziale, per giungere alla svolta
decisiva, operata dalle sentenze gemelle del 2003 (nn. 8827 e 8828), recepite
come diritto vivente dalla Corte Costituzionale (n.233 del 2003), che hanno
dato finalmente una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 del
codice civile, pur nell’ambito della unitarietà dello illecito civile,
estendendo la tutela del danno non patrimoniale ai diritti inviolabili, intesi
come posizioni soggettive o interessi personali costituzionalmente protetti.
Negli stessi anni, sotto la
spinta della Corte Costituzionale tedesca, una analoga
riforma avveniva nell’ordinamento germanico, con la modifica del paragrafo 253
del GBG, ricopiato nel 1942 dall’art. 2059 del codice civile.
Il nuovo testo (in vigore dal 1
agosto 2002) della norma del codice tedesco, recita: per il danno che non è
patrimoniale (Schmerzensgeld) può chiedersi un indennizzo in denaro nei soli
casi determinati dalla legge. Se il risarcimento è dovuto per la lesione del
corpo, della salute, della libertà o della autodeterminazione sessuale, può
chiedersi una equa indennità in danaro anche per il
danno che non è patrimoniale".
Questa riforma è stata criticata
in quanto riduttiva, rispetto alla riforma introdotta dalla Cassazione e
convalidata dalla Corte Costituzionale del 2003, che invece ha consentito di
ampliare il contenuto tipicizzato del danno ingiusto non patrimoniale da
illecito, a tutte le posizioni soggettive costituzionalmente protette. La
riforma italiana peraltro, come ha acutamente sottolineato la difesa del
ricorrente, appare in linea con l’apertura della Corte Costituzionale italiana
alla interpretazione dell’art. 2 della Costituzione come clausola aperta di
garanzia della inviolabilità anche in sede civile dei diritti umani, in intima
connessione con il principio di solidarietà e con quello di eguaglianza
sostanziale (come impegno della Repubblica e dei suoi organi a rimuovere gli
ostacoli alla espansione della persona umana e del lavoratore come primario
partecipe della vita sociale). L’interpretazione sistematica dei diritti della
persona, conduce dunque alla applicazione della clausola del neminem laedere
anche al settore dei diritti fondamentali, secondo il metodo del combinato
disposto, tra norma precettiva costituzionale a garanzia del diritto
soggettivo, e la clausola generale di cui all’art. 2043 del codice civile, esteso anche all’art. 2059 (cfr. Cass.12 ottobre 2006 n.
23918, ff 8 in
parte motiva).
La Corte Costituzionale
tedesca, pur non interferendo sulla modesta riforma del codice civile, afferma
tuttavia la necessità di completare la tutela civile, attraverso il
riconoscimento del danno da lesione del diritto generale della personalità
(allgemeiness Personlichkeitsrecht).
Come si nota, due importanti
Stati dell’Unione, dotati di una Costituzione che espressamente prevede
riconoscimento e tutela anche in sede civile, dei diritti umani, seguono vie
diverse ma convergenti verso la effettività della
tutela anche in via giurisdizionale.
Sostiene dunque il ricorrente di
aver chiesto, sin dal primo grado e ribadito in appello, di aver subito un
danno esistenziale iure proprio, in relazione alle rilevanti modificazioni
della propria vita privata e del rapporto familiare o parentale, quale
conseguenza irreparabile della perdita della figlia di appena sette anni (FF 19
e 20 del ricorso), aggiunge poi che il danno è in re
ipsa (danno già presunto per la sua stessa natura), e che pertanto non
necessita di prova in concreto né di accertamento medico legale, e che deve
presumersi sino a prova contraria, ogni qualvolta la offesa, per la sua
gravità, colpisce soprattutto in modo irreversibile la integrità e solidarietà
degli affetti e del nucleo familiare. Sostiene inoltre come errata la inclusione della vita di relazione nell’ambito del danno
biologico.
Essendo questo il nucleo della
difesa sostanziale, malgrado l’abbondanza dei
riferimenti giurisprudenziali ed il forte quadro dei riferimenti costituzionali
e di diritto comune ed alla Convenzione sui diritti umani, occorre dar conto
della non decisività ed autosufficienza del ricorso, proprio in relazione al principio
dello onere della prova, confermato dalle SU di questa Corte, nella recente
sentenza 2 marzo 2006 n. 6472 e nelle successive Cass. semplici n. 23918 del
2006 e 13546 del 2006. Le tre decisioni appena richiamate concordano tutte nel
ritenere che la prova, anche del danno parentale-esistenziale, è a carico di chi ne chiede il risarcimento, ed il giudice deve decidere
iuxta alligata et probata, secondo le prove, anche in via presuntiva, dedotte
dalla parte.
Nel caso di specie invece è
perentoria la affermazione del danno in re ipsa,
riproducendosi la teoria del cd. danno evento, in connessione alla violazione
del diritto, e con valutazione equitativa rimessa al prudente apprezzamento
del giudice.
Poiché questa Corte ritiene che la esistenza del danno parentale, qualunque sia il profilo
dedotto (come danno diretto di ordine psichico, o come patema d’animo proprio
del danno morale, o come autonomo danno esistenziale, ma ancorato a posizioni
soggettive costituzionalmente protette) debba essere provata come danno
conseguenza (nella specie di un illecito sanitario da cui è derivata la morte
di una giovanissima paziente ricoverata e non debitamente curata), il motivo
stesso difetta in radice di decisività e di autosufficienza, non rendendo
evidenti le ragioni specifiche e le circostanze rilevanti da cui desumere,
anche in via presuntiva la esistenza del danno.
Non sussiste pertanto nessun
error in iudicando e nessuna violazione delle norme sostanziali e comunitarie
richiamate.
Non sussiste neppure il vizio
della motivazione, ed in vero, come si evince chiaramente dalla motivazione
impugnata (ff 8 e 9) la Corte
ha considerato essenzialmente il danno parentale come danno morale soggettivo
(ff 8), ritenendo riduttiva la valutazione tabellare data dai primi giudici e
provvedendo ad una adeguata rideterminazione, tenendo
conto delle varie circostanze (ff 6) dedotte per dimostrare la entità e la
intensità delle sofferenze patite dal S., e quindi (ff 9) ha escluso la
considerazione del danno esistenziale, assumendo che il profilo dedotto per
tale pregiudizio era stato considerato, come componente del danno psichico, nel
risarcimento del danno biologico, onde una terza liquidazione avrebbe condotto
quanto meno ad una duplicazione delle poste risarcitorie.
Non sussiste contraddittorietà,
proprio in relazione alla non chiarezza delle causae
petendi poste in essere dal ricorrente, che avrebbe dovuto saper scegliere il
profilo causale più rilevante ai fini della individuazione della posta
risarcitoria, non contestando neppure la non congruità eventuale della
liquidazione modesta del danno biologico (v. sentenza di appello a ff 8).
La puntualizzazione da fare è
dunque la seguente: ineriscono alla sfera della famiglia, costituzionalmente
protetta, i pregiudizi alla realizzazione personale derivanti dalla perdita del
prossimo congiunto, in conseguenza di un fatto illecito altrui. La distruzione
del nucleo familiare, la impossibilità dei superstiti
di esplicare la propria personalità nei rapporti con il congiunto, la relazione
affettiva nel rapporto paterno con la giovanissima figlia, la perdita delle
attività sociali e culturali costituiscono delle privazioni e modifiche delle
abitudini della vita, in senso negativo che rientrano nelle dimensioni
costitutive del danno da perdita parentale. Il parente che intende indicare la
dimensione esistenziale e non patrimoniale di tale danno, unitamente alle
perdite di ordine morale soggettivo, e alle perdite psicofisiche della propria
salute, deve allegare e provare le diverse situazioni di danno, in modo da
evitare qualsiasi possibile duplicazione. Questa corte, nella sentenza delle
Sezioni unite citata (5672/06) ha posto in evidenza la possibilità che dal
fatto lesivo (nella specie da inadempimento contrattuale per illegittimo demansionamento
del lavoratore) derivi una pluralità di danni, al lavoratore, da risarcire a
titolo biologico, esistenziale e morale; la stessa logica si verifica nella
fattispecie di un illecito sanitario, ascrivibile ai sanitari e a titolo
solidale alla
struttura
sanitaria (e per essa alla Regione Campania la cui legittimazione non è in
contestazione), che determina la morte imprevista di una giovanissima paziente,
inserita in un nucleo familiare giovane sia per i genitori che per i fratelli
conviventi. Il danno parentale presenta dunque vari aspetti, anche di ordine
patrimoniale, morale, e di modifica delle qualità della vita, ma spetta alle
vittime ed alla intelligenza dei loro difensori, apprestare una difesa adeguata
e domande sostenute, oltre che da validissimi riferimenti costituzionali, da
una serie dettagliata di circostanze che illustrano la vita della figlia in
famiglia ed il dolore e le perdite, anche esistenziali, conseguenti a tale
morte.
Non è possibile, per le ragioni
più volte dette da questa Corte, a partire dall’incipit del 2003, condividere
la tesi di un danno esistenziale, come species del danno non patrimoniale da
inserire accanto al danno biologico ed al danno morale soggettivo, svincolato
dall’elemento soggettivo del fatto reato. La più volte citata sentenza delle
Sezioni unite del 2006 risolve un contrasto interno alla sezione lavoro della
Corte in tema di danno in re ipsa o di danno iuxta alligata et probata, e
stabilisce il principio di diritto ponendo a carico
del danneggiato la prova; la definizione data del danno esistenziale è riferita
ad una situazione tipica di lesione della identità professionale del lavoratore
sul luogo di lavoro, con un preciso riferimento ai valori laburistici e
solidali di cui agli art.1 e 2 della Costituzione (cui aggiungiamo anche gli
articoli 3,4 e 41 n.2 per una migliore sistematica) e dunque è una definizione
peculiare e pragmatica, indirizzata dalla natura dello illecito considerato.
Il legislatore italiano non si è
dunque ispirato alla riforma codicistica germanica del paragrafo 253 comma
secondo del B.G.B, e neppure alla configurazione di una categoria unitaria del
danno esistenziale, nella quale ricondurre tutti i pregiudizi che a prescindere
dalla fonte (illecito o contratto o legge speciale) da cui derivano o dallo
specifico ambito dalla sfera personale che coinvolgono, si manifestano sempre
come modificazioni peggiorative delle attività attraverso le quali il singolo
realizza la propria personalità.
La stessa definizione del danno
biologico da illecito della circolazione, contenuta negli articoli 138 e 139
del codice delle assicurazioni, a carattere ricognitivo del diritto vivente e
dello stato dell’arte medico legale, evidenzia la struttura complessa del
danno biologico, che ha una componente a prova scientifica medico legale e due
componenti a prova libera (la incidenza negativa sulle
attività quotidiane e la incidenza negativa sugli aspetti dinamico relazionali
della vita del danneggiato).
Se si dovesse accogliere la
proposta della figura unitaria del danno esistenziale, la definizione
analitica data dal codice delle assicurazioni, sicuramente includerebbe anche
una componente esistenziale, integrando la valutazione tabellare, per il
principio generale della riparazione integrale del danno alla salute.
Questa Corte condivide la lettura
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civile, ma
secondo un rigoroso principio di tipicità delle fattispecie da tutelare,
incluse le posizioni soggettive inerenti a diritti umani inviolabili ed
inclusi gli interessi essenziali della persona umana, che rientrando nella
elaborazione dei cd. nuovi diritti, assumo rilievo costituzionale ai sensi
degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Posizione da ultimo ribadita dalla
sentenza del 12 ottobre 2006 n.23918, che espressamente considera la limitata
valenza delle SU in tema di risoluzione di un
conflitto sul danno da demansionamento e da inadempimento contrattuale
datoriale. Spetta al legislatore intervenire con una modifica legislativa del
testo dell’art. 2059 con la espressa inclusione di
fattispecie tipiche emergenti (sul modello del codice civile tedesco riformato
nel 2002), mentre spetta ai giudici nazionali garantire ai propri cittadini il
ricorso effettivo alla giurisdizione, anche civile, nel caso di violazione dei
diritti e delle libertà garantiti dal diritto della Unione e dalle comuni
tradizioni costituzionali (art. 11-107 della Costituzione europea e art.24
della Costituzione italiana).
Il metodo del combinato disposto,
tra precetto costituzionale e clausola generale del neminem laedere, rende
costituzionalmente rilevante la materia risarcitoria, e la funzione integrale
del risarcimento del danno alla persona.
Ed è il metodo che resta valido
anche per il consolidamento delle varie fattispecie di illecito o di
inadempimento in relazione alle quali si vogliono configurare situazioni di
danni esistenziali. Danni che risultano modellati su una matrice rigorosamente
consequenzialistica, ma che hanno spesso natura composita in relazione alla
eterogeneità degli interessi della persona, non tutti meritevoli di tutela. È
vero che il danno esistenziale sovente non coincide necessariamente con la
lesione di un bene o di un interesse costituzionalmente protetto, ma se tale
coincidenza si verifical’obbligo della tutela giurisdizionale è garantito.
In conclusione il ricorso merita
accoglimento limitatamente al primo motivo, rigettandosi il secondo, con rinvio
dinanzi alla Corte di appello di Napoli della causa tra G.C.,
F. ed A.S. e la Regione Campania,
anche per le spese del giudizio di cassazione; spese che compensa tra S.S. e la Regione Campania
e tra i ricorrenti e le Usll non legittimate a stare in giudizio, come
ripetutamente detto dai giudici del merito.
PQM
Accoglie il primo motivo del
ricorso, rigetta il secondo, cassa in relazione e rinvia ad altra sezione della
Corte di appello di Napoli la causa tra G.C., F. ed A.S., e la Regione Campania, anche per le spese del giudizio
di cassazione; spese che compensa tra S.S. e da Regione Campania e tra i
ricorrenti e le Usll 28 e 40 (gestione liquidatoria).