Civile
La rilevanza delle fatture come fonte di prova nel giudizio civile.
La rilevanza delle fatture come
fonte di prova nel giudizio civile.
Cassazione – Sezione terza –
sentenza 11 marzo – 3 aprile 2008, n. 8549
Presidente Vittoria – Relatore
Segreto
Pm Velardi – conforme –
Ricorrente Mantia
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il
7.11.1995, Mantia Daniela proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo
del Pretore di Savona n. 234/1995, con cui le veniva
ingiunto, quale titolare della ditta IC Import, di corrispondere l’importo di
9720 franchi svizzeri, sulla base di fatture prodotte. Il Tribunale di Savona
rigettava l’opposizione. La
Mantia proponeva appello.
La corte di appello di Genova,
con sentenza n. 17/2003, rigettava l’appello. Riteneva la corte territoriale
che, pur non potendosi attribuire alla lettera datata 2.5.1991, dell’avv.
Nasuti Greco, legale dell’opponente, natura di ricognizione di debito o natura
confessoria, essa costituiva indizio della fondatezza della pretesa creditoria,
dato il raccordo con la documentazione prodotta; che lo stesso legale
nell’altra lettera del 12.11.1991 riconfermava l’ammissione del debito di Fs
9720, di cui alle fatture, limitandosi a sostenere che queste ultime erano
prive di visto doganale.
Avverso questa
sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mantia Daniela, che ha anche
presentato memoria. Non ha svolto attività difensiva l’intimata.
Motivi della decisione
l. Con
il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o errata
applicazione delle norme di diritto (art. 2720 c.c., in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c).
Ritiene la ricorrente che
erratamente la sentenza impugnata ha riconosciuto natura ricognitiva di debito
alle missive del suo difensore, con conseguente carattere confessorio, con ciò
violando l’art. 2720 c.c..
2.1. Il motivo è infondato.
La corte territoriale, infatti,
contrariamente all’assunto della ricorrente, non ha ritenuto che le lettere del
difensore dell’appellante avessero la natura di atti di ricognizione a norma
dell’art. 2720 c.c. Essa si è limitata a ritenere che tali missive avessero
solo il carattere di meri indizi, liberamente valutabili.
Tale principio è corretto.
Infatti
è giurisprudenza pacifica che le dichiarazioni del difensore sfavorevoli al
proprio assistito, anche se inserite in atti non qualificabili di parte (quali
le lettere inviate alle controparte, anche prima dell’instaurazione del
giudizio, nonché le memorie illustrative, le comparse conclusionali e di
replica), possono essere utilizzate come elementi indiziari, valutabili ai
sensi ed alle condizioni dell’art. 2729 c.c. (Cass. 15/05/1997, n. 4284; Cass.
29/09/2005, n. 19165).
2.2. Quanto alla censura secondo
cui erratamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto
provata la pretesa creditoria sulla base della missiva del 25.5.1991, essa è
inammissibile, per mancato rispetto del principio di autosufficienza del
ricorso. Qualora, con. il ricorso per Cassazione,
venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata
per l’asserita errata valutazione di risultanze processuali (un documento,
deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.),
è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo
della decisività della risultanza non valutata o erroneamente valutata, che il
ricorrente precisi – ove occorra, mediante integrale trascrizione della
medesima nel ricorso la risultanza che egli asserisce erratamente valutata o
insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del
ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di
cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non
è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass.
23.1.2004, n. 1170).
Nella fattispecie non risulta
trascritto nel ricorso il contenuto di tale lettera del difensore
dell’opponente.
3. Con il secondo motivo di
ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 634 c.p.c, nonché
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, in quanto
il decreto ingiuntivo , attenendo a somministrazioni
di merci, non poteva essere emesso che sulla base di estratti autentici delle
scritture contabili.
4. Il motivo è infondato.
Il decreto ingiuntivo in
questione è, infatti, stato emesso sulla base di fatture commerciali.
La fattura, ove proveniente da un
imprenditore esercente attività commerciale e relativa fornitura di merci o
prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima
attività), rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege
per l’emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità
amministrativa e fiscale. Deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura
possa rappresentare nel giudizio di merito – e anche in quello di opposizione
al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa – prova
idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del
credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della
pretesa. La fattura, infatti, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto
partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di
fatti concernenti un rapporto già costituito, per cui
quando tale rapporto sia contestato tra le parti, la fattura, ancorché annotata
nei libri obbligatori, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte
che intende avvalersene, non può assurgere a prova del contratto, ma, al più,
può rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell’esecuzione
della prestazione, mentre nessun valore, neppure indiziario, le si può
riconoscere in ordine alla rispondenza della prestazione stessa a quella
pattuita, come agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass. 4/03/2003,
n. 3188; Cass. 08/06/2004, n. 10830).
Nella fattispecie, quindi, ben
poteva essere emesso il decreto ingiuntivo sulla base delle predette fatture
commerciali.
5. Il ricorso va pertanto
rigettato. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione, non avendo svolto
attività difensiva la parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le
spese del giudizio di Cassazione.