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Wednesday 14 September 2005

La riforma per l’ elezione dei deputati della Camera proposta dal Polo (Emendamento Cdl alla riforma elettorale 13.9.2005).

La riforma per l’elezione dei deputati della Camera proposta
dal Polo

(Emendamento Cdl alla
riforma elettorale 13.9.2005).

ART. 1

(Modifiche al sistema di elezione della Camera
dei deputati)

1.L’articolo 1 del testo unico delle leggi
per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del presidente
della repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, di seguito
denominato "decreto del Presidente della repubblica", è sostituito
dal seguente:

"1. la Camera
dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale,
libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2.Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate
nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione
proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a
norma degli articoli 77, 83 e 84 e si effettua in sede
di Ufficio centrale nazionale".

2.L’articolo 4 del decreto del presidente
della repubblica è sostituito dal seguente:

"1.il
voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero
esercizio deve essere garantito e promosso dalla repubblica.

2.Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai
fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su
un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Oltre al voto di
lista l’elettore può esprimere una preferenza per uno dei candidati della
predetta lista"

3. all’articolo
7 del decreto del Presidente della repubblica, al settimo comma, le parole:
"In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati" sono
sostituite dalle seguenti: "In caso di scioglimento della Camera dei
deputati che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni".

4.dopo l’articolo 14 del decreto del presidente della repubblica è
inserito il seguente:

"Art.
14-bis – 1.i partiti o i gruppi politici organizzati
possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi
rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono
essere reciproche.

2.La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito
del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno
effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3.entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione gli
uffici centrali circoscrizionali comunicano l’elenco delle liste ammesse, con
un esemplare del relativo contrassegno, all’ufficio centrale nazionale che,
accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo
giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell’elenco dei collegamenti ammessi".

5.all’articolo 15, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica, le parole: "del 44° e non oltre le ore 16
del 42°" sono sostituite dalle seguenti: "del 54° e non oltre le ore
16 del 52°".

6.L’articolo 18 bis del decreto del
presidente della repubblica è sostituito dal seguente:

"Art.
18 bis. 1.La presentazione delle liste di candidati
per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta : da almeno 1.500 e da non piu’
di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non piu’ di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con piu’ di
500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non piu’ di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle circoscrizioni con piu’ di
1.000.000 abitanti. In caso di scioglimento della camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero
delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53.
la candidatura deve essere accettata con dichiarazione
firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui
all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti
all’estero l’autenticazione della firma deve essere
richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2.Ogni lista, all’atto della presentazione, può essere composta da
un primo elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine, e da un
secondo elenco di candidati per cui è possibile esprimere voto di preferenza.
La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla
circoscrizione . In ogni caso ogni lista è composta da
almeno uno dei due predetti elenchi".

7.all’articolo 20 del decreto del
presidente della Repubblica, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

"Le liste dei candidati insieme
con gli atti di accettazione delle candidatura e i
certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati devono essere
presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della corte di
appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente atto
unico, dalle ore 8 del 45° giorno alle ore 20 del 44° giorno antecedenti quello
della votazione; a tale scopo , per il periodo suddetto, la Cancelleria della
Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i
giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Entro dieci giorni dalla
presentazione delle liste dei candidati deve essere presentata la dichiarazione
di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal
prescritto numero di elettori esclusivamente nel corso
dei predetti dieci giorni".

8. L’articolo 31 del decreto del
Presidente della repubblica è sostituito dal seguente:

"Art.
31. 1. Le schede sono di carta consistente sono fornite a cura del Ministero
dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella
tabella B, allegata al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentata
nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’art. 24.

2.Le schede per l’attribuzione dei seggi riportano accanto ad ogni
contrassegno uno spazio per consentire all’elettore di esprimere la preferenza
per uno dei candidati inclusi nel secondo elenco di cui all’articolo 18 bis,
comma 2. Le schede devono pervenire agli Uffici elettori
debitamente piegate. I contrassegni devono essere riprodotti sulle
schede con il diametro di centimetri tre".

9. L’articolo 77 del decreto del
Presidente della repubblica è sostituito dal seguente: "art.
77. 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui
all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu’ esperti scelti dal presidente:

1)determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data
dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettori della circoscrizione;

2)determina la graduatoria dei
candidati compresi nel secondo elenco delle liste di cui all’articolo 18-bis,
comma 2, secondo il numero di preferenze ottenute. In caso di parità prevale il
piu’ anziano di età:

3)comunica all’Ufficio centrale
nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui
all’articolo 83, coma 1, numero 2), il totale dei voti validi della
circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da
ciascuna lista".

10.L’articolo 83 del decreto del
Presidente della repubblica è sostituito dal seguente:

"Art.
83. 1. L’ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti
gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere ove lo ritenga
opportuno, da uno o piu’ esperti scelti dal
presidente:

1)determina la cifra elettorale
nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole
circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2)individua quindi le liste che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti
validi espressi;

3)tra le liste di cui al numero 2)
procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali
delle liste di cui al numero 2)per il numero dei seggi
da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale.
Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista ammesso al riparto per tale quoziente. La parte intera
del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;

4)salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede
in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni
circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quoziente
circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il
quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre
elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse
al riparto dei seggi e il numero di seggi da assegnare
nella circoscrizione. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste
seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimati del quoziente ottenuto
da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i
seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore
dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi
non si prendono piu’ in considerazione le liste che
abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui
al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente
rimangono ancora da assegnare ad una lista sono
attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i
maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo
alla attribuzione di seggi.

2.Qualora la lista o la coalizione di liste collegate, che ha ottenuto
il maggior numero di seggi ai sensi del comma 1, non abbia già conseguito
almeno 340 seggi, ad esse viene assegnato ulteriormente il numero di seggi
necessario per raggiungere tale consistenza. In tal caso l’Ufficio assegna 340
seggi alla suddetta lista o coalizione di liste
collegate e divide per 340 il totale delle cifre elettorali nazionali della
lista o delle liste collegate, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale
di maggioranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale
parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale della
lista o di ciascuna lista collegata per tale
quoziente. La parte inera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti, e in caso di parità di resti, a quelle liste che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.

3.Effettuate le operazioni di cui al comma 2, si procede a ripartire
proporzionalmente i restanti 278 seggi tra le altre liste ammesse alla ripartizione.
A tal fine, l’Ufficio centrale nazionale divide per 278 la somma delle cifre
elettorali nazionali delle altre liste ammesse alla ripartizione dei seggi,
ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Si applicano poi
le procedure di cui al comma 2, periodi terzo, quarto,
quinto e sesto.

4.ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi
assegnati alle varie liste ai sensi dei commi 2 e 3, si applicano le procedure
di cui al numero 4) del comma 1.

5.L’Ufficio centrale nazionale provvede a
comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi
assegnati a ciascuna lista.

6.Di tutte le operazioni dell’ufficio centrale nazionale viene redatto, in
duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria
generale della camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l’altro
esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

11.L’articolo 84 del decreto del
presidente della repubblica è sostituito dal seguente: "art. 84. 1. Il presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute
da parte dell’Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo
83, comma 2, proclama eletti alternativamente, nei limiti dei seggi ai quali
ciascuna lista ha diritto, un candidato indicato nel primo elenco di cui
all’articolo 18.-bis, comma 2, secondo l’ordine di
presentazione e un candidato compreso nel secondo elenco di cui al citato
comma, sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ottenuti, iniziando
dal primo elenco, qualora non sia presentato un solo elenco di candidati.
Altrimenti, l’Ufficio proclama eletti i candidati nell’ordine indicato nel
primo elenco ovvero sulla base della graduatoria del secondo elenco, nei limiti
dei seggi assegnati alla lista.

2.Dell’avvenuta proclamazione il presidente
dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e
ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della camera dei deputati
nonché alle singole prefetture , che la portano a conoscenza del pubblico.

3-qualora lo stesso candidato risulti avere titolo per l’elezione sia nel primo sia nel
secondo elenco di cui all’articolo 18.bis, comma 2, il presidente dell’Ufficio
centrale circoscrizionale procede alla proclamazione nell’ambito del secondo
elenco".