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Thursday 29 September 2005

La riforma elettorale approvata in Commissione (Ddl Com Affari costituzionale Camera 28.9.2005)

La riforma elettorale approvata in Commissione (Ddl
Com Affari costituzionale Camera 28.9.2005)

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica

Articolo 1

(Modifiche al sistema di elezione della Camera
dei deputati)

1. L’articolo 1 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957", è sostituito dal seguente:

"Art.1. – 1. La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e
segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso
nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A
allegata al presente testo unico.

Salvo i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale,
con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli
articoli 77, 53 e 84, e si effettua in sede di Ufficio
centrale nazionale".

2. L’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è
sostituito dal seguente:

Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e
un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito
e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone
di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il
contrassegno di ciascuna lista".

3. All’articolo 7,
settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le
parole: "In caso di scioglimento anticipato della Camera dei
deputati" sono sostituite dalle seguenti:

In caso di scioglimento della Camera
dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni.".

4. Dopo l’articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica n.361
del 1957 è inserito il seguente:

"Art.
14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da
essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è
effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di
cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per
tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del
contrassegno di cui all’articolo 14, i partiti o i
gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale e dichiarano il
nome e cognome della persona da loro indicata per la carica di Presidente del Consiglio
dei Ministri. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati
depositano lo stesso programma e dichiarano

lo stesso nome e cognome della persona
da loro indicata per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Entro il trentesimo giorno
antecedente quello della votazione, gli uffici centrali circoscrizionali
comunicano l’elenco

delle liste ammesse, con un esemplare del
relativo contrassegno, all’Ufficio centrale nazionale che, accertata la
regolarità delle

dichiarazioni, provvede, antro il ventesimo giorno
precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

dell’elenco dei collegamenti ammessi
".

5. All’articolo 15, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del 44° e non oltre le ore 16 del 42° " sono sostituite
dalle seguenti: " del 54° e non oltre le ore 16 del 52° ".

6. L’articolo 18-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è
sostituito dal seguente:

"Art.
18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei
seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da
non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di
3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più
di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che
ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il
numero delle sottoscrizioni è ridotto alla meta. Le sottoscrizioni devono
essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere
accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da uno del soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n.53. Per i cittadini residenti all’estero
l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o
consolare.

2. Ogni lista, all’atto della
presentazione, è composta da un elenco di candidati,
presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente
da un numero di candidati non inferiore a un terzo e
non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione".

16-bis.All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, è soppresso il secondo periodo.

7. All’articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi primo e
secondo sono sostituiti dai seguenti:

" Le liste dei candidati,
insieme con gli atti di accettazione delle candidature
e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, devono
essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di
appello o del Tribunale indicati nella tabella A, allegata al presente testo
unico, dalle ore 8 del 45° giorno alle ore 20 del 44° giorno antecedenti quello
della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della
Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i
giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Entro dieci giorni dalla
presentazione delle liste dei candidati deve essere presentata la dichiarazione
di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal
prescritto numero di elettori esclusivamente nel corso
dei predetti dieci giorni ".d.

8. L’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito
dal seguente:

"Art.
31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero
dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella
tabella B allegata al presente testo unico C riproducono
in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentata nella
circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 24.

2. Sulle schede per l’attribuzioni dei seggi i contrassegni delle liste
collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in
linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché
l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con
sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre ".

9. L’articolo 77 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è
sostituito dal seguente:

" Art.
77. – 1. L’Ufficio
centrale circoscrizionale, compiute le Operazioni di cui all’articolo 76,
facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal
presidente:

determina la cifra elettorale circoscrizionale
di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

comunica all’Ufficio centrale nazionale, a
mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista nonché, ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei
voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella
circoscrizione da ciascuna lista".

10.
L’articolo
83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:

Art. 83. – 1. L’Ufficio centrale
nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali
circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più
esperti scelti dal presidente:

determina la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cure elettorali
circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il
medesimo contrassegno;

determina poi la cifra elettorale nazionale di
ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali
nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la
cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la
coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi espressi;

individua quindi:

a) le coalizioni
di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il dieci per cento
dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia
conseguito sol plano nazionale almeno il due per cento dei voti validi
espressi;

b) le singole liste non collegate che
abbiano conseguita sul piano nazionale almeno il
quattro per cento dei voti validi espressi nonché le liste delle coalizioni che
non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi
espressi;

4. tra le coalizioni
di liste e le liste di cui al numero 3), procede al riparto dei seggi in base
alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tal fine divide il
totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione
di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da
attribuire, ottenendo cosi il quoziente

elettorale nazionale. Nell’ effettuare tale
divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi
ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista, I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quella che abbiano con seguito la maggior
cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima
si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell’ambito di
ciascuna coalizione di liste collegate di cui al
numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sui piano nazionale
almeno il due per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al
numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per
ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tal fine, par
ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle
cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6)
per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4), ottenendo così
il quoziente elettorale di coalizione. Nell’effettuare tale divisione non tiene
conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente.
La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono accora
da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti,
alle liste che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale nazionale; a
parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Le
stesse operazioni di calcolo sono effettuale con riferimento alle liste
individuate ai sensi del numero 3), lettera b), nel senso che le rispettive
cifre elettorali nazionali vengono divise per il
numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4), ottenendo cosi il
quoziente elettorale di lista;

8) salvo quanto disposto dal comma 2,
procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi
assegnati alle varie coalizioni di liste o singole
liste di cui al numero 3). A tal fine, per ciascuna coalizione
di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste
ammesse al riparto di cui al numero 6) per il quoziente elettorale della
coalizione, ottenendo cosi l’indice relativo ai seggi da attribuire nella
circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna
lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra circoscrizionale per il
relativo quoziente elettorale di lista, ottenendo cosi l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla
lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli
indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide
il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi ottenuti rappresenta il numero dei
seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista
di cui al numero 3). I seggi che rimangono accora da
attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole
liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano
maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che
abbiano conseguito la maggior cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Successivamente
l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a
ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi
determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti
operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o
singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di
parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella
che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con
le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi
eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista
in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali
dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali le coalizioni di
liste o singole liste che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti,
abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Qualora nella medesima
circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole
liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è
attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte
decimale del quoziente non utilizzata;

9) salvo quanto disposto dal comma 2,
l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei
seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A
tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di
seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8).
Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
lista della coalizione per tale quoziente
circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi ottenuta rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la
graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi ottenuti; in
caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggior cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si
procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio
accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna
lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero
7), In caso negativo, si procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla
lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di
seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei
quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali le liste che non
abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei
quozienti non utilizzate. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste
abbiano le parti decimali dei quozienti non
utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale
dei quoziente non utilizzata.

2- Qualora la coalizione
di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
espressi ai sensi del comma 1, non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad
essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per
raggiungere tale consistenza. In tal caso l’Ufficio assegna 340 seggi alla
suddetta coalizione di liste o singola lista.

3. L’Ufficio procede poi a ripartire
proporzionalmente i restanti 278 seggi tra le altre coalizioni
di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine divide il totale
delle loro cifre elettorali nazionali per 278. Nell’effettuare tale divisione
non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la
cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o
singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi ottenuta
rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione
di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore
cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima
si procede a sorteggio.

4. L’Ufficio procede poi, per
ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad
essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tal fine calcola il
quoziente elettorale di ciascuna coalizione di liste o
singola lista procedendo ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo,
terza, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle
singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai
sensi del numero 6) dei comma l, l’Ufficio procede
infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9).

6. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali
circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni
dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in
duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria
generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro
esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione ".

11.
L’articolo
84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84.- 1. Il presidente dell’Ufficio
centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale nazionale le
comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei
seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista
medesima, secondo l’ordine di presentazione.

2. Dell’avvenuta proclamazione il
presidente dell’Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati
proclamati e ne da immediata notizia alla Segreteria
generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici
territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico ".

Articolo 2

(Modifiche al sistema di elezione del Senato
della Repubblica).

1. L’articolo 1 del testo unico delle
leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di
seguito denominato " decreto legislativo n. 533 del 1993 ", è
sostituito dal seguente;

" Art.
1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a
norma dell’articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell’ultimo
censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente
pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta
del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio del ministri,
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L’assegnazione dei seggi tra le liste
concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione
del premio di maggioranza, mediante riparto nelle singole circoscrizioni
regionali ".

2. L’articolo 8 del decreto legislativo
n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

"Art.
8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare
candidature per la elezione del Senato della
Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno
con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con
l’osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16, 17, 18 e
18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni ".

3. L’articolo 9 del decreto legislativo n.
533 del 1993, è sostituito dal seguente:

ART. 9. – 1. La dichiarazione di
presentazione delle liste dei candidati deve contenere l’indicazione del nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1
deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000
abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi celle regioni con più di 500.000 abitanti e
fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da
non più dì 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi
nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del
Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di
oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a),
b) e c) è ridotto alla metà.

3. Ogni lista, all’atto della
presentazione, è composta da un elenco di candidati,
presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente
da un numero di candidati non inferiore a un terzo e
non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione ".

4. All’articolo 11
del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal
seguente:

" 1. L’ufficio elettorale
regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi
o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appenu ricevuta la comunicazione della decisione
dell’Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati appositamente
convocati, il numero d’ordine da assegnare alle liste ammesse;

b) comunica ai delegati le definitive
decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle
prefetture – uffici territoriali del Governo:

alla stampa delle schede di votazione,
recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle
schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell’interno ai
sensi dell’articolo 8;

alla stampa del manifesto con il nome dei
candidati, con i relativi contrassegni e numero d’ordine, ed all’invio del manifesto
ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l’affissione
nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubbici entro
il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione ";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: " I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede
con il diametro di centimetri tre ".

5. L’articolo 14 del decreto legislativo
n. 533 del 1993 e sostituito dal seguente:

" Art.
14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda per la
scelta della lista un solo segno, comunque apposto,
nel rettangolo contenente il contrassegno ".

6. L’articolo 16 del decreto legislativo
n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

" Art.
16 – 1. L’Ufficio
elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 15, facendosi
assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno a più esperti scelti dal
presidente:

1) determina la cifra elettorale
circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data
dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione;

2) comunica all’Ufficio centrale
nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui
all’articolo 83, comma 1, numero 3), del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il totale
dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti
nella circoscrizione da ciascuna lista".

7. L’articolo 17 del decreto legislativo
n. 533 del 1993 è sostituito dai seguenti:

"ART.
17. – 1. L’Ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione
provvisoria dei seggi tra le liste singole o collegate ad una coalizione. A tal fine divide il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire e
ottiene così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell’effettuare tale
divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente.
Divide poi per tale quoziente la cifra elettorale circoscrizionale delle liste
ammesse, ottenendo così i rispettivi quozienti di attribuzione.
La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da
attribuire alle liste ammesse. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati sulla base delle più alte parti decimali dei
quozienti di attribuzione, e, in caso di parità, della
più alta cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima,
si procede per sorteggio.

2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l’Ufficio centrale
nazionale verifica quindi se la coalizione di liste o
la lista non collegata, che ha attenuto il maggior numero di seggi nell’ambito
di tutte le circoscrizioni, abbia conseguito almeno 170 seggi. In caso positivo informa
della verifica effettuata gli Uffici elettorali regionali, che procedono
conseguentemente alle attribuzioni definitive dei seggi.

3.Qualora la coalizione di liste o la lista non collegata, che ha
ottenuto il maggior numero di seggi ai sensi del comma 2, non abbia già
conseguito almeno 170 seggi, ad essa l’Ufficio centrale nazionale assegna
ulteriormente il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza.
In tal caso l’Ufficio individua un coefficiente di Incremento
dato dal rapporto tra il numero di 170 e il numero dei seggi ottenuti dalla
coalizione di liste a lista non collegata, individuata ai sensi del comma 2. Ai
fini dell’attribuzione dei seggi ulteriori nelle
singole circoscrizioni regionali, l’Ufficio ridetermina
la cifra elettorale regionale della lista o delle liste collegate appartenenti
alla coalizione che ha ottenuto il maggior numero di seggi, moltiplicando tale
cifra per il predetto coefficiente di incremento. Ogni cifra elettorale così rideterminata è divisa per il quoziente di circoscrizione
già stabilito ai sensi del comma 1. Se dopo tali operazioni viene
superato il numero di 170 seggi, le attribuzioni in eccedenza vengono detratte
nelle circoscrizioni in cui la lista o le liste collegate hanno le minori parti
decimali dei quozienti di attribuzione dei seggi utilizzate, fino a concorrenza
del numero di seggi da scomputare. Qualora invece anche dopo tali operazioni
non sia raggiunto il numero di 170 seggi, i seggi
ancora mancanti sono ulteriormente assegnati e ripartiti nelle circoscrizioni
in cui la lista o le liste collegate hanno le più alte parti decimali del
quoziente di attribuzione non utilizzate, fino a concorrenza del numero di
seggi da attribuire. Nelle singole circoscrizioni regionali, a seguito delle
assegnazioni degli ulteriori seggi, è conseguentemente
attribuito alle altre coalizioni di liste o singole liste non collegate ammesse
al riparto un numero corrispondentemente ridotto di
seggi, facendo riferimento alle rispettive cifre elettorali regionali in ordine
crescente.

Art. 17-bis – 1. Il presidente
dell’Ufficio elettorale regionale, ricevute da parte dell’Ufficio centrale
nazionale le comunicazioni riguardanti le operazioni
di cui all’articolo 17, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine
di presentazione ".