Enti pubblici

Thursday 18 September 2003

La riforma della Costituzione nel segno del federalismo

La riforma della Costituzione nel segno del federalismo

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 116, 117, 126, 127, 135 E 138 DELLA COSTITUZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SENATO FEDERALE DELLA REPUBBLICA E

LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Articolo 1

1.Il Titolo I della parte seconda della Costituzione è sostituito con il seguente:

“TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I

Le Camere.

Articolo 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è composta da quattrocento deputati e da otto deputati assegnati alla circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dallultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 57

Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi, da quattro senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui allarticolo 59.

Lelezione del Senato federale della Repubblica avviene con sistema proporzionale ed è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle dAosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dallultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Articolo 58 [1]

Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, allinterno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione.

Articolo 59

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Possono essere nominati componenti del Senato federale della Repubblica cinque senatori a vita. I senatori a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Articolo 60

La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Articolo 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Articolo 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche laltra.

Articolo 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e lUfficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Articolo 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori eletti almeno in un terzo delle Regioni.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione allordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Articolo 65

La legge, approvata ai sensi dellarticolo 70, comma terzo, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con lufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alla due Camere.

Articolo 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Articolo 67

I deputati ed i senatori rappresentano la Nazione e la Repubblica ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 68

I membri di ciascuna Camera non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nellesercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nellatto di commettere un delitto per il quale è previsto larresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Articolo 69

I membri delle Camere ricevono unidentica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dellarticolo 70, terzo comma.

Sezione II

La formazione delle leggi.

Articolo 70

La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui allarticolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo lapprovazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui allarticolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo lapprovazione da parte del Senato federale o della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per lesame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di convocare, d’intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all’approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camerà dei deputati, d’intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine allesercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile.

Articolo 71

Liniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nellambito delle rispettive competenze, ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita liniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantarnila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Articolo 72

Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dellarticolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che lapprova articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata lurgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme lesame e lapprovazione dei disegni di legge, di cui allarticolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [2].

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in Commissioni, anche con riferimento a quanto previsto dallarticolo 117, ottavo comma. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini delladozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dellarticolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste allordine del giorno dellAssemblea nei termini tassativi stabiliti dal regolamento.

Articolo 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dallapprovazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano lurgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

[seguono gli artt. da 74 a 79 Cost., non modificati, che si riportano per memoria]

Articolo 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Articolo 75

È indetto referendum popolare per deliberare labrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Articolo 76

Lesercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Articolo 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e durgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dallinizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Articolo 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Articolo 79

Lamnistia e lindulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede lamnistia o lindulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso lamnistia e lindulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Articolo 80

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Articolo 81

Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

Lesercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Articolo 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione dinchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dellautorità giudiziaria.”.

Articolo 2

1. Allarticolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: “e per un terzo dal Parlamento in seduta comune” sono sostituite con le seguenti: “per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica”.

2. L’articolo 104, quinto comma, della Costituzione è sostituito con il seguente: “Il Presidente della Repubblica designa il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura nellambito dei suoi componenti.”.

3. Larticolo 135 della Costituzione è sostituito con il seguente:

“Articolo 135

La Corte costituzionale è composta di diciannove giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dalla Camera dei deputati, sei dal Senato federale della Repubblica e cinque dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dallesercizio delle funzioni. Nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall ufficio di giudice.

Lufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con lesercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Non possono essere nominati giudici della Corte costituzionale coloro che siano membri di una delle Camere o di un Consiglio regionale ovvero lo siano stati nei cinque anni antecedenti alla data di cessazione dalla carica dei giudici costituzionali in scadenza.

Nei giudizi daccusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, venti membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per leleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari”.

2. Il quarto ed il sesto comma dellarticolo 135 della Costituzione, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non si applicano nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Articolo 3

1. Larticolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito con il seguente:

“Articolo 3

I giudici della Corte costituzionale che nomina la Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti lAssemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti lAssemblea.

I giudici della Corte costituzionale che nomina il Senato federale della Repubblica sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti lAssemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti lAssemblea”.

Articolo 4

1. Larticolo 116, terzo comma, della Costituzione è abrogato.

2. Allarticolo 126, primo comma, della Costituzione, lultimo periodo è soppresso.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL PRIMO MINISTRO ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Articolo 5

1.Il Titolo II della parte seconda della Costituzione è sostituito con il seguente:

“Titolo II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Articolo 83

Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio elettorale, presieduto dal Presidente della Camera, costituito dai componenti delle due Camere e da un numero di delegati eletti dai Consigli regionali. Ciascun Consiglio regionale elegge almeno tre delegati, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle dAosta ha un solo delegato. I Consigli regionali eleggono altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.

Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti del collegio elettorale. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti del collegio. Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Lassegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Articolo 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca il collegio elettorale per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, lelezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Articolo 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Articolo 87

Il Presidente della Repubblica è organo di garanzia costituzionale, rappresenta lunità federale della Nazione ed esercita le funzioni che gli sono espressamente conferite dalla Costituzione.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [3].

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato ed i Presidenti delle autorità amministrative indipendenti.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, lautorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio superiore di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne designa il Vicepresidente nellambito dei suoi componenti.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Articolo 88

Il Presidente della Repubblica, su richiesta del primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni.

La richiesta di scioglimento da parte del primo ministro non può essere presentata nel caso in cui la Camera dei deputati sia già stata sciolta su richiesta del primo ministro nei dodici mesi precedenti.

Il Presidente della Repubblica, in caso di prolungata impossibilità di funzionamento del Senato federale della Repubblica, può decretarne lo scioglimento, sentito il suo Presidente. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Articolo 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal primo ministro.

Non sono proposti né controfirmati dal primo ministro o dai ministri i seguenti atti del Presidente della Repubblica: la richiesta di una nuova deliberazione alle Camere ai sensi dellarticolo 74, i messaggi alle Camere, la concessione della grazia, la nomina dei senatori a vita, la nomina dei giudici della Corte costituzionale di sua competenza, lo scioglimento del Senato federale della Repubblica, lo scioglimento della Camera dei deputati ai sensi degli articoli 92 e 94, le nomine dei Presidenti delle autorità amministrative indipendenti, la designazione del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e le altre nomine che la legge eventualmente attribuisca alla sua esclusiva responsabilità.

Articolo 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nellesercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento a per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al collegio che lo ha eletto”.

Articolo 6

1. Il Titolo III, Sezione I, della parte seconda della Costituzione è sostituito con il seguente:

“Titolo III

IL GOVERNO

SEZIONE I

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Articolo 92

Il Governo della Repubblica è composto dal primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati allelezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge, che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato primo ministro sulla scheda elettorale. La legge disciplina lelezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il primo ministro.

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del primo ministro per cause diverse da quelle di cui allarticolo 94, il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina un nuovo primo ministro. In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Articolo 93

Il primo ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Articolo 94

Il primo ministro illustra il programma del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In caso di voto contrario, il primo ministro rassegna le dimissioni, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il primo ministro alle dimissioni, con lapprovazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso il primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento de!la Camera dei deputati ed indice le elezioni.

Articolo 95

I ministri sono nominati e revocati dal primo ministro.

Il primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce lunità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando lattività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede allordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e lorganizzazione dei ministeri.

Articolo 96

Il primo ministro e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nellesercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale”.

Capo III

MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 117 E 127 DELLA COSTITUZIONE

Articolo 7

1. Il quarto comma dellarticolo 117 della Costituzione è sostituito con il seguente:

“Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

a) assistenza e organizzazione sanitaria;

b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva lautonomia delle istituzioni scolastiche;

c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

d) polizia locale;

e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.

Articolo 8

1. Allarticolo 127 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi linteresse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione al Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. Il Senato, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla Regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Senato, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può proporre al Presidente della Repubblica di annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica può emanare il conseguente decreto di annullamento”.

Articolo 9

1. Sino alladeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni di cui allarticolo 7 della presente legge costituzionale si applicano anche alla Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Capo IV

MODIFICAZIONI DELL’ ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE

Articolo l0

1. Allarticolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 11

1. Le disposizioni di cui al titolo I, al titolo II ed al titolo III della parte seconda della Costituzione e le disposizioni di cui agli articoli 104, 126, 127 e 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, nonché le disposizioni di cui allarticolo 3 della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dallinizio della XV legislatura, ad eccezione degli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dallarticolo 1 della presente legge costituzionale, che trovano applicazione per la formazione delle Camere della XVI legislatura, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino alladeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale e fino al raggiungimento della composizione della Corte costituzionale secondo le disposizioni di cui allarticolo 135 della Costituzione, come modificate dalla presente legge costituzionale, il Senato federale della Repubblica, entro sessanta giorni dalla data della sua prima riunione, procede allelezione di quattro giudici della Corte costituzionale di propria competenza. Procede altresì allelezione degli ulteriori due giudici di propria competenza, alle prime due scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, ai sensi dellarticolo 135, primo comma, della Costituzione, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Alle ulteriori tre scadenze di giudici già eletti dal Parlamento in seduta comune, la Camera dei deputati procede allelezione dei giudici della Corte costituzionale di propria competenza, ai sensi dellarticolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

4. In caso di cessazione anticipata dallincarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dellarticolo 104, quarto comma, come sostituito dalla presente legge costituzionale.