Imprese ed Aziende

Tuesday 08 April 2003

La riforma del diritto societario (parte II)

SEZIONE II

Della fusione
delle società

2501. (Forme
di fusione). La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione
di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più
altre.

La
partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che
abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

2501-bis.
(Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento). Nel caso di fusione tra
società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo
dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima
viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si
applica la disciplina del presente articolo.

Il progetto
di fusione di cui all’articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie
previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante
dalla fusione.

La relazione
di cui all’articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano
l’operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della
fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si
intendono raggiungere.

La relazione
degli esperti di cui all’articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle
indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo
comma.

Al progetto
deve essere allegata relazione della società di revisione incaricata della
revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società
acquirente.

Alle fusioni
di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e
2505-bis.

2501-ter.
(Progetto di fusione). L’organo amministrativo delle società partecipanti alla
fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:

il tipo, la
denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla
fusione;

l’atto
costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella
incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;

il rapporto
di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro;

le modalità
di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla
fusione o di quella incorporante;

la data dalla
quale tali azioni o quote partecipano agli utili;

la data a
decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione
sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;

il
trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai
possessori di titoli diversi dalle azioni;

i vantaggi
particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete
l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Il conguaglio
in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore
al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.

Il progetto
di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo
ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

Tra l’iscrizione
del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono
intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con
consenso unanime.

2501-quater.
(Situazione patrimoniale). L’organo amministrativo delle società partecipanti
alla fusione deve redigere, con l’osservanza delle norme sul bilancio
d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una
data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di
fusione è depositato nella sede della società.

La situazione
patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se
questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato
nel primo comma.

2501-quinquies.
(Relazione dell’organo amministrativo). L’organo amministrativo delle società
partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e
giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e
in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

La relazione
deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.

Nella
relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

2501-sexies.
(Relazione degli esperti). Uno o più esperti per ciascuna società devono
redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o
delle quote, che indichi:

il metodo o i
metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori
risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi;

le eventuali
difficoltà di valutazione.

La relazione
deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi
seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa
attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L’esperto o
gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell’albo dei revisori
contabili o tra le società di revisione iscritte nell’apposito albo e, se la
società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per
azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in
cui ha sede la società. Se la società è quotata su mercati regolamentati,
l’esperto è scelto fra le società di revisione.

In ogni caso,
le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al
tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun
esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le
informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L’esperto
risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci
e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di
procedura civile.

Ai soggetti
di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di
fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima
del patrimonio della società di persone a norma dell’articolo 2343.

2501-septies.
(Deposito di atti). Devono restare depositati in copia nella sede delle società
partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione
in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime,
e finché la fusione sia decisa:

il progetto
di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e
2501-sexies;

i bilanci
degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le
relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e il controllo contabile;

le situazioni
patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma
dell’articolo 2501-quater;

I soci hanno
diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente
copia.

2502.
(Decisione in ordine alla fusione). La fusione è decisa da ciascuna delle
società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se
l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione
avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la
facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle
società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto
costitutivo o statuto.

La decisione
di fusione può apportare al progetto di cui all’articolo 2501-ter solo le
modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

2502-bis.
(Deposito e iscrizione della decisione di fusione). La deliberazione di fusione
delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per
l’iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati
nell’articolo 2501-septies. Si applica l’articolo 2436.

La decisione
di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata
per l’iscrizione nell’ufficio del registro
delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-septies; il
deposito va effettuato a norma dell’articolo 2436 se la società risultante
dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.

2503.
(Opposizione dei creditori). La fusione può essere attuata solo dopo sessanta
giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis, salvo che
consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori
all’iscrizione prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento
dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme
corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo
2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da
un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria
responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la
situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione
rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

Se non
ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente
possono, nel suddetto termine di due mesi, fare opposizione. Si applica in tal
caso l’ultimo comma dell’articolo 2445.

2503-bis.
(Obbligazioni). I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla
fusione possono fare opposizione a norma dell’articolo 2503, salvo che la fusione
sia approvata dall’assemblea degli obbligazionisti.

Ai possessori
di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta
giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto
di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Ai possessori
di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di
conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro
spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia
stata approvata dall’assemblea prevista dall’articolo 2415.

2504(Atto di
fusione). La fusione deve risultare da atto pubblico.

L’atto di
fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei
soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o
di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio
del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società
partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società
incorporante.

Il deposito
relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può
precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

2504-bis.
(Effetti della fusione). La società che risulta dalla fusione o quella
incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori
alla fusione.

La fusione ha
effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte
dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere
stabilita una data successiva.

Per gli
effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501-ter, numeri 5)
e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Nel primo
bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai
valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della
fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere
imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società
partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni
previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di
società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì
essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori
attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla
fusione e la relazione di cui all’articolo 2501-sexies.

La fusione
attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante
incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità
illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società
partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte
dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.

2504-ter.
(Divieto di assegnazione di azioni o quote). La società che risulta dalla
fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle
società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società
fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

La società
incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle
società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di
interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

2504-quater.
(Invalidità della fusione). Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma
del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può
essere pronunciata.

Resta salvo
il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi
danneggiati dalla fusione.

2505.
(Incorporazione di società interamente possedute). Alla fusione per
incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le
quote della prima non si applicano le disposizioni dell’articolo 2501-ter,
primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.

L’atto
costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una
società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia
decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi
amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle
società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell’articolo 2501-ter e,
quanto alla società incorporante, anche quelle dell’articolo 2501-septies,
primo comma, numeri 1 e 2.

I soci della
società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale
sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto
giorni dal deposito di cui al terzo comma dell’articolo 2501-ter, chiedere che
la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima
sia adottata a norma del primo comma dell’articolo 2502.

2505-bis.
(Incorporazione di società possedute al novanta per cento). Alla fusione per
incorporazione di una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta
per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni
dell’articolo 2501-sexies, qualora venga concesso agli altri soci della società
incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società
incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti
per il recesso.

L’atto
costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di
una o più società in un’altra che possiede almeno il novanta per cento delle
loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo
organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre
che siano rispettate le disposizioni dell’articolo 2501-septies, primo comma,
numeri 1) e 2), e che l’iscrizione prevista dall’articolo 2501-ter, terzo
comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data
fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.

Si applica la
disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 2505.

2505-ter.
(Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel
registro delle imprese). Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi
degli articoli 2501-ter 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti
dall’articolo 2448.

2505-quater.
(Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni). Se
alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente
titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni
degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le disposizioni
dell’articolo 2501- sexies possono essere derogate con il consenso di tutti i
soci delle società partecipanti alla fusione; i termini di cui agli articoli
2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, sono
ridotti alla metà.

SEZIONE III

Della
scissione delle società

2506. (Forme
di scissione). Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a
più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio,
in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi
soci.

E’ consentito
un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore
nominale delle azioni o quote attribuite. E’ consentito inoltre che, per
consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle
società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa.

La società
scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza
liquidazione, ovvero continuare la propria attività.

La
partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che
abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

2506-bis.
(Progetto di scissione). L’organo amministrativo delle società partecipanti
alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati
nel primo comma dell’articolo 2501-ter ed inoltre l’esatta descrizione degli
elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e
dell’eventuale conguaglio in danaro.

Se la
destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso,
nell’ipotesi di assegnazione dell’intero patrimonio della società scissa, è
ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio
netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della
determinazione del rapporto di cambio; se l’assegnazione del patrimonio della
società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Degli
elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto,
rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la
società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata
al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società
beneficiaria.

Dal progetto
di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote
delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle
partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione
originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino
la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo
determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro
a cui carico è posto l’obbligo di acquisto.

Il progetto
di scissione deve essere pubblicato a norma dell’ultimo comma dell’articolo
2501-ter.

2506-ter.
(Norme applicabili). L’organo amministrativo delle società partecipanti alla
scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in
conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.

La relazione
dell’organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione
delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato
alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società
scissa.

Si applica
alla scissione l’articolo 2501-sexies; la relazione ivi prevista non tuttavia è
richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più
nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote
diversi da quello proporzionale.

Con il
consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che
danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l’organo
amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei
precedenti commi.

Sono altresì
applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503,
2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti
alla fusione contenuti in detti articoli s’intendono riferiti anche alla
scissione.

2506-quater.
(Effetti della scissione). La scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni
dell’atto di scissione nell’ufficio del registro
delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia
stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante
costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’articolo
2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si
applica il quarto comma dell’articolo 2504-bis.

Qualunque
società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla
società scissa.

Ciascuna
società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del
patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa
non soddisfatti dalla società cui fanno carico.".

Art. 7

Norme in tema
di società costituite all’estero

1. Dopo il
Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il seguente:

"CAPO XI

Delle società
costituite all’estero

2507.
(Rapporti con il diritto comunitario). L’interpretazione ed applicazione delle
disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi
dell’ordinamento delle Comunità europee.

2508.
(Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). Le società
costituite all’estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o
più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna
sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti
sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il
cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.

Ai terzi che
hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non può essere opposto che gli
atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli
pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.

Le società
costituite all’estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi
secondarie, alle disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa o che la
subordinano all’osservanza di particolari condizioni.

Negli atti e
nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all’estero
devono essere contenute le indicazioni richieste dall’articolo 2250; devono
essere altresì indicati l’ufficio del registro
delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di
iscrizione.

2509.
(Società estere di tipo diverso da quelle nazionali). Le società costituite
all’estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono
soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi
relativi all’iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la
responsabilità degli amministratori.

2509-bis.
(Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità). Fino all’adempimento
delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società
rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

2510.
(Società con prevalenti interessi stranieri). Sono salve le disposizioni delle
leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l’esercizio
di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati
interessi stranieri.".

Art. 8

Nuova
disciplina delle società cooperative

Il Titolo VI
del Libro V del codice civile è sostituito dal seguente:

"TITOLO
VI

Delle società
cooperative e delle mutue assicuratrici

CAPO I

Delle società
cooperative

SEZIONE I

Disposizioni
generali cooperative a mutualità prevalente

2511.
(Società cooperative). Le cooperative sono società a capitale variabile con
scopo mutualistico.

2512.
(Cooperativa a mutualità prevalente). Sono società cooperative a mutualità
prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

svolgono la
loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni
o servizi;

si avvalgono
prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni
lavorative dei soci;

si avvalgono
prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o
servizi da parte dei soci.

Le società
cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il
quale depositano annualmente i propri bilanci.

2513.
(Criteri per la definizione della prevalenza). Gli amministratori e i sindaci
documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella
nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

i ricavi
dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono
superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1;

il costo del
lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del
lavoro di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B9;

il costo
della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai
soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi
dei servizi di cui all’articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo
delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all’articolo 2425,
primo comma, punto B6.

Quando si
realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di
prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle
percentuali delle lettere precedenti.

Nelle
cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o
il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento
della quantità o del valore totale dei prodotti.

2514.
(Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente).

Le
cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

il divieto di
distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato;

il divieto di
remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;

il divieto di
distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

l’obbligo di
devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

Le
cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui
al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

2515.
(Denominazione sociale). La denominazione sociale, in qualunque modo formata,
deve contenere l’indicazione di società cooperativa.

L’indicazione
di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo
mutualistico.

Le società
cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella
corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a
mutualità prevalente.

2516.
(Rapporti con i soci). Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti
mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

2517. (Enti
mutualistici). Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti
mutualistici diversi dalle società.

2518.
(Responsabilità per le obbligazioni sociali). Nelle società cooperative per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

2519. (Norme
applicabili). Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente
titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per
azioni.

L’atto
costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le
norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero
di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato
patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

2520. (Leggi
speciali). Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle
disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge può
prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a
soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

SEZIONE II

Della
costituzione

2521. (Atto
costitutivo). La società deve costituirsi per atto pubblico.

L’atto costitutivo
stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e può
prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L’atto
costitutivo deve indicare:

il cognome e
il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il
domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;

la
denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali
sedi secondarie;

la
indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli
interessi dei soci;

la quota di
capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale
è ripartito in azioni, il loro valore nominale;

il valore
attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;

i requisiti e
le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono
essere eseguiti i conferimenti;

le condizioni
per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;

le regole per
la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;

le forme di convocazione
dell’assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;

il sistema di
amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri,
indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;

il numero dei
componenti del collegio sindacale;

la nomina dei
primi amministratori e sindaci;

l’importo
globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico
delle società.

Lo statuto
contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma
oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo.

I rapporti
tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che
determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività
mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono
parte integrante dell’atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e
approvati dall’assemblea con le maggioranze previste per le assemblee
straordinarie.

2522. (Numero
dei soci). Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano
almeno nove.

Può essere
costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono
persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità
limitata.

Se
successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello
stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo
di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in
liquidazione.

La legge
determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di
particolari categorie di cooperative.

2523.
(Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società). Il notaio che ha
ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l’ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede
sociale, a norma dell’articolo 2330.

Gli effetti
dell’iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli
2331 e 2332.

2524.
(Variabilità del capitale). Il capitale sociale non è determinato in un
ammontare prestabilito.

Nelle società
cooperative l’ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall’articolo 2528
non importa modificazione dell’atto costitutivo.

La società
può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costitutivo
nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

L’esclusione
o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall’assemblea
su proposta motivata degli amministratori.

SEZIONE III

Delle quote e
delle azioni

2525. (Quote
e azioni). Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere
inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

Ove la legge
non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una
quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi
tale somma.

L’atto
costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare
il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale
sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate
nell’interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti
patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell’articolo
2545-ter.

I limiti di
cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in
natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e
2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai
sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Alle azioni
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347,
2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l’ammontare del
capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente
liberate.

2526. (Soci
finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito). L’atto costitutivo
può prevedere l’emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina
prevista per le società per azioni.

L’atto
costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti
ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è
sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli
utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a
norma dell’articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in
ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei
soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il recesso
dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è
disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La
cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può
offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a
investitori qualificati .

2527.
(Requisiti dei soci). L’atto costitutivo stabilisce i requisiti per
l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori
coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

Non possono
in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o
affini con quella della cooperativa.

L’atto
costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi,
l’ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione
dell’interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell’impresa. I
soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo
del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non
superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che
spettano agli altri soci cooperatori.

2528.
(Procedura di ammissione e carattere aperto della società). L’ammissione di un
nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda
dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio
deve versare, oltre l’importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo
eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio
su proposta dagli amministratori.

Il consiglio
di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di
rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la
domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta
può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza
si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non
appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva
convocazione.

Gli
amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

2529.
(Acquisto delle proprie quote o azioni). L’atto costitutivo può autorizzare gli
amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché
sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell’articolo
2545-quinquies e l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
regolarmente approvato.

2530.
(Trasferibilità della quota o delle azioni). La quota o le azioni dei soci
cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la
cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che
intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne
comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il
provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al
socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale
termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società
deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti
per divenire socio.

Il
provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro
il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
può proporre opposizione al tribunale.

Qualora
l’atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può
recedere dalla società, con preavviso di tre mesi. Il diritto di recesso, in caso
di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere
esercitato prima che siano decorsi due anni dall’ingresso del socio nella
società.

2531.
(Mancato pagamento delle quote o delle azioni). Il socio che non esegue in
tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può,
previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma
dell’articolo 2533.

2532.
(Recesso del socio). Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi
previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. Il recesso non può essere
parziale.

La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se
non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne
immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha
effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del
provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l’atto costitutivo
non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il
recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre
mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

2533.
(Esclusione del socio). L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato
all’articolo 2531, può aver luogo:

nei casi
previsti dall’atto costitutivo;

per gravi
inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto
sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

per mancanza
o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

nei casi
previsti dall’articolo 2286;

nei casi previsti
dell’articolo 2288, primo comma.

L’esclusione
deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo
prevede, dall’assemblea.

Contro la
deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel
termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora
l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto
sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

2534. (Morte
del socio). In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla
liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni
dell’articolo seguente.

L’atto
costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione
alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

Nell’ipotesi
prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono
nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la
società consenta la divisione.

2535.
(Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente). La
liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del
bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la
morte del socio.

La
liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione
alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti
nell’atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende
anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel
patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del
capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento
deve essere fatto entro sei mesi dall’approvazione del bilancio. L’atto
costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni
assegnate al socio ai sensi degli articoli dell’articolo 2545-quinquies e
2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa
essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

2536.
(Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi). Il socio che cessa di far
parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non
versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione
della quota si è verificata.

Se entro un
anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza
della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto
ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso
modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del
socio defunto.

2537.
(Creditore particolare del socio). Il creditore particolare del socio
cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e
sulle azioni del medesimo.