Imprese ed Aziende

Monday 11 April 2005

La riforma del diritto societario e adempimenti necessari per le banche cooperative. Banca d’Italia, comunicato 02.04.2005, G.U. 02.04.2005

La riforma del diritto societario e adempimenti necessari per
le banche cooperative.

Banca d’Italia, comunicato
02.04.2005, G.U. 02.04.2005

BANCA D’ITALIA COMUNICATO

Banche cooperative. Riforma del
diritto societario

1. Con il decreto legislativo n. 310
del 28 dicembre 2004 (1), emanato in attuazione della delega contenuta nella
legge n. 366/2001, sono state apportate modificazioni e integrazioni al testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 – TUB) allo
scopo di coordinare la riforma societaria con la disciplina speciale delle
banche costituite in forma cooperativa (banche
popolari e banche di credito cooperativo).

Il coordinamento ha reso applicabili
nei confronti di dette categorie di banche le disposizioni del riformato codice
civile che non incidono su aspetti sostanziali della relativa disciplina
speciale contenuta nel TUB. La tecnica normativa adottata e’
quella di indicare in un nuovo articolo del medesimo TUB (150-bis) le
previsioni civilistiche non applicabili in quanto in
contrasto con le predette disposizioni speciali (2).

Sotto altro profilo, il provvedimento
apporta al TUB integrazioni volte ad adeguare la
disciplina degli assetti proprietari delle banche e del gruppo bancario alle
nuove previsioni civilistiche in materia di direzione
e coordinamento di societa’ (articoli 2497-septies e
2545-septies del codice civile).

2. Il coordinamento realizzato dal
decreto legislativo n. 310/2004 relativamente alle
banche cooperative consente di superare le incertezze del quadro normativo – a
suo tempo poste in evidenza dalla Banca d’Italia con comunicazione del marzo
2004 (cfr. G.U. n. 74 del 29 marzo 2004) – derivanti
dalla precedente esclusione di dette banche dall’ambito di applicazione
della riforma societaria.

In sintesi, la nuova disciplina:

conferma la distinzione tra i due modelli di
banca cooperativa individuati dal TUB, incentrandola sulla diversa intensita’ del requisito mutualistico. Le BCC sono
ricondotte alla categoria civilistica delle cooperative
«a mutualita’ prevalente», in quanto tenute ad adottare nei propri statuti le clausole di cui
all’articolo 2514 del codice civile oltre che a rispettare i criteri di operativita’ prevalente con i soci definiti ai sensi
dell’articolo 35 TUB; con riguardo alle banche popolari, e’ stata, invece,
espressamente esclusa l’applicabilita’ delle
disposizioni che fanno riferimento alla condizione di prevalenza mutualistica;

consente alle banche cooperative di usufruire
delle opportunita’ offerte dalla riforma societaria
in materia di modelli di amministrazione e controllo, di speciali categorie di
azioni, di gruppo paritetico cooperativo;

fissa al 30 giugno 2005 il termine per
l’adeguamento degli statuti delle banche cooperative alle nuove disposizioni
inderogabili del codice civile (cfr. articolo 223-terdecies disp. att. del codice civile), anche utilizzando procedure
deliberative semplificate (cfr. articolo
223-duodecies disp. att.);
decorso tale termine le previsioni statutarie non conformi cesseranno di avere
efficacia (cfr. comma 4 del
citato articolo 223-duodecies)

Cio’ premesso, le banche popolari e le
BCC dovranno tempestivamente deliberare le modifiche statutarie volte a rendere
coerente la propria regolamentazione societaria con le disposizioni civilistiche imperative. Assume particolare rilievo, per le
BCC, l’introduzione in statuto delle clausole «mutualistiche» di cui
all’articolo 2514 c.c., tra
le quali si richiama, per il carattere innovativo, quella prevista dalla
lettera b) del primo comma, concernente i limiti alla remunerazione degli
strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci.

Con riguardo agli altri interventi
sullo statuto, le banche cooperative si atterranno alle indicazioni, contenute
nella citata comunicazione della Banca d’Italia del marzo 2004, in materia di
controllo contabile, di poteri del presidente del consiglio di
amministrazione, di termini per la convocazione dell’assemblea e di
delega di competenze dell’assemblea al consiglio di amministrazione.

In particolare, con riguardo al
controllo contabile nelle BCC, queste ultime dovranno, entro il predetto
termine del 30 giugno 2005 (cfr. articolo
150-bis, comma 7, TUB), valutare nell’esercizio della propria autonomia
organizzativa se mantenere al collegio sindacale la funzione di controllo
contabile (cfr. articolo 52,
comma 2-bis, TUB) ovvero affidare la stessa funzione a un soggetto esterno
fornito dei necessari requisiti professionali (secondo il regime ordinariamente
previsto dal codice civile per le societa).

L’ampia portata dell’intervento
normativo in oggetto ha reso necessaria, con riferimento alle BCC, una revisione dello «statuto tipo» per adeguarlo alle
innovazioni derivanti dalla riforma. I relativi lavori sono stati condotti
dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo in raccordo con
il nostro Istituto.

Per quanto concerne gli adempimenti
di vigilanza ex articolo 56 TUB, potra’
essere omessa l’informativa
preventiva (prevista dal Titolo III, capitolo 1, sez. II, paragrafo 2, delle
Istruzioni di vigilanza) da parte delle banche cooperative per i progetti di
revisione statutaria recanti esclusivamente gli adeguamenti alle norme
inderogabili indicate in allegato e, con riguardo alle BCC, anche per gli
interventi conformi alle previsioni del nuovo «statuto tipo»; l’informativa preventiva dovra’
, invece, essere resa in ogni caso dalle banche popolari con azioni quotate in
mercati regolamentati, in relazione alle specifiche disposizioni del codice
civile e delle leggi speciali ad esse applicabili.

Allegato

Il presente elenco non ha valore
interpretativo delle disposizioni civilistiche
richiamate, essendo unicamente volto a indicare le
modifiche per le quali le banche possono omettere l’informativa
preventiva ai fini dell’accertamento ex art. 56 TUB.

Altre disposizioni imperative non
sono incluse nell’elenco in quanto gli eventuali interventi di
adeguamento statutario in materia devono essere specificamente vagliati
a fini di vigilanza (ad esempio, articoli 2437-ter, comma 3°, 2527, comma 1°,
2538, comma 5°, 2540, comma 3°).

Le norme imperative si applicano
anche in mancanza di una corrispondente previsione statutaria; devono essere
modificate o eliminate le clausole statutarie da esse difformi.

Soci.

Ai sensi dell’articolo 2347, comma
1°, nel caso di comproprieta’ di un’azione, i diritti
dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune
nominato secondo le modalita’ previste dagli articoli
1105 e 1106 c.c.

In base
all’articolo 2521, comma 2°, l’atto costitutivo puo’
prevedere che la societa’ svolga la propria attivita’ anche con soggetti terzi, diversi dai soci. Tale previsione risulta
coerente con la natura dell’attivita’ bancaria.

L’articolo 2528, comma 1°, stabilisce
che la deliberazione degli amministratori di ammissione
di un nuovo socio, oltre a dover essere annotata nel libro dei soci a cura
degli amministratori, deve essere comunicata all’interessato.

Secondo quanto previsto dall’articolo
2528, comma 2°, l’assemblea, in sede di approvazione
del bilancio, su proposta degli amministratori, puo’
determinare l’eventuale soprapprezzo che deve essere versato dai nuovi soci in
aggiunta all’importo delle azioni.

L’articolo 2530, comma 6°, prevede
che qualora l’atto costitutivo vieti la cessione delle azioni il socio puo’ recedere
dalla societa’ con preavviso di novanta giorni e che
tale diritto di recesso non puo’ essere esercitato
prima che siano decorsi due anni dall’ingresso del socio nella societa’.

L’articolo 2532, comma 1°, stabilisce
che il recesso del socio non puo’ essere parziale.

L’articolo 2532, comma 2°, disciplina
la procedura per l’esercizio del recesso prevedendo che la dichiarazione di
recesso del socio, da comunicare con raccomandata alla societa’ , venga esaminata dal consiglio di amministrazione entro
sessanta giorni dalla ricezione; che, se non sussistono i presupposti del
recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio; che
questi, in tale ultima ipotesi, puo’ proporre
opposizione al tribunale entro sessanta giorni da ricevimento della comunicazione.

L’articolo 2532, comma 3°, stabilisce
che il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla
comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda. Inoltre, con riferimento ai rapporti mutualistici tra i soci e la societa’ , l’atto costitutivo puo’ stabilire una decorrenza degli effetti del recesso
diversa da quella prevista nello stesso comma 3°.

L’articolo 2533 stabilisce che
l’esclusione del socio e deliberata dagli amministratori o, se l’atto
costitutivo lo prevede, dall’assemblea e che contro la delibera di esclusione il socio puo’
proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione.

In base
all’articolo 2534,
commi 2° e 3°, in caso di subentro degli eredi nella partecipazione del socio
deceduto (laddove cio’ sia consentito dall’atto
costitutivo e sempre che gli eredi abbiano i requisiti per l’ammissione alla societa), gli eredi plurimi devono nominare un
rappresentante comune.

Ai sensi dell’articolo 2535, comma
3°, il rimborso delle azioni in caso di recesso, esclusione o morte del socio
deve essere fatto entro centottanta giorni
dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si e’ verificato l’evento.

In base all’articolo 2536, comma 1°,
il socio che cessa di far parte della societa’
risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
anno dal giorno in cui il recesso, l’esclusione o la cessione della quota si e’ verificata.

In base all’articolo 2545-sexies,
richiamato dall’articolo 150-bis, comma 6°, del TUB, le eventuali clausole
dell’atto costitutivo che disciplinano i ristorni in favore dei soci ne determinano i criteri di ripartizione
proporzionalmente alla quantita’ e qualita’ degli scambi mutualistici tra la societa’ e i soci.

Assemblea.

L’articolo 2361, comma 2°, dispone
che l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita’ illimitata per le obbligazioni di queste
deve essere deliberata dall’assemblea.

Ai sensi dell’articolo 2364, comma 1,
n. 5), l’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge alla
sua competenza, nonche’ sulle autorizzazioni
eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti
degli amministratori; non sono consentite ipotesi di competenza gestionale
dell’assemblea (cfr.

articolo 2380-bis, comma 1°).

In base a quanto disposto dall’articolo 2364,
comma 1°, n. 6), spetta all’assemblea l’approvazione dell’eventuale regolamento
dei lavori assembleari.

L’articolo 2364, comma 2°, stabilisce
il termine massimo per la convocazione dell’assemblea ordinaria in centoventi
giorni, decorrenti dalla chiusura dell’esercizio (cfr.
nota n. 222339 del 12 marzo 2004 in merito ai casi in
cui, ai sensi della medesima disposizione, lo statuto puo’
prevedere un maggior termine).

L’articolo 2365, comma 1°, dispone
che l’assemblea straordinaria delibera – oltre che sulle modificazioni dello
statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori – su
ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L’articolo 2367, comma 3°, prevede
che la convocazione su richiesta dei soci non e’
ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta o sulla base di progetti degli amministratori.

Ai sensi dell’articolo 2368, comma
3°, ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l’approvazione delle
deliberazioni assembleari, non si computano i soci che si sono astenuti per
conflitto di interesse nonche’
quelli che non potevano esercitare il diritto di voto.

Ai sensi
dell’articolo 2370, comma 2°, lo statuto delle societa’
aperte non puo’ fissare un termine superiore a due
giorni non festivi per il deposito delle azioni o della relativa certificazione, quale requisito
per la partecipazione all’assemblea.

L’articolo 2371, comma 1°, specifica
i compiti del Presidente dell’assemblea, prevedendo che egli verifica la regolarita’ della costituzione dell’organo, accerta l’identita’ e la legittimazione dei presenti, regola il suo
svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Ai sensi dell’articolo 2374, comma
1°, i soci intervenuti in assemblea che dichiarino di non essere
sufficientemente informati sugli
oggetti posti in deliberazione possono chiedere che
l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.

In base
all’articolo 2375, comma 1°, il verbale delle deliberazioni dell’assemblea
deve: indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, i partecipanti e le
relative quote di partecipazione; indicare le modalita’
e il risultato delle votazioni;

consentire, anche per allegato, l’identificazione
dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

L’articolo 2538, comma 1°, stabilisce
che hanno diritto di voto coloro che risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Amministratori.

L’articolo 2381 disciplina in modo puntuale i rapporti tra Consiglio di Amministrazione
e organi delegati. In particolare, il comma 4° include tra le attribuzioni del CdA non delegabili a singoli amministratori o al comitato
esecutivo, oltre a quelle gia’ previste dalla
disciplina previgente, la predisposizione di progetti
di fusione (2501-ter) e di scissione (2506-bis). Inoltre, ai sensi del
successivo comma 5° lo statuto determina, in presenza
di organi delegati, la periodicita’ – comunque non
superiore a sei mesi – con cui gli stessi riferiscono al CdA
e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonche’ sulle operazioni di
maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla societa’ e dalle sue controllate.

L’articolo 2383, comma 2°, prevede
che gli amministratori non possano essere nominati per un periodo superiore a
tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro
carica.

Ai sensi dell’articolo 2386, commi 1°
e 2°, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o piu’
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con
deliberazione approvata dal collegio sindacale, purche’
la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea;
in caso contrario, gli amministratori rimasti in carica devono convocare
l’assemblea perche’ si provveda alla sostituzione dei
mancanti. Ai sensi del successivo comma 4° nei casi in cui lo statuto preveda che a seguito della cessazione di taluni
amministratori cessi l’intero consiglio, l’assemblea per la nomina del nuovo
consiglio e’ convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

In base a quanto disposto dagli articoli 2388,
comma 4°, e 2391, comma 3°, per l’assunzione delle deliberazioni del consiglio
non sono ammesse modalita’ di voto che non consentano
l’identificazione degli amministratori assenti o dissenzienti.

L’articolo 2391, comma 1°, non
prevede piu’ l’obbligo di astensione
per gli amministratori in conflitto, bensi’ l’obbligo
dell’amministratore, che abbia in una determinata operazione della societa’ un interesse, per conto proprio o di terzi, di
darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale precisandone la
natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore
delegato, deve altresi’ astenersi dal compiere
l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale. Il comma 2° dello
stesso articolo prevede che, in tali casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e
la convenienza per la societa’ dell’operazione.

La nuova disciplina civilistica non prevede piu’
l’obbligo degli amministratori di prestare cauzione (sancito dal previgente articolo 2535 e derogabile con apposita clausola dell’atto costitutivo).

Ai sensi dell’articolo 2544, comma
1°, non possono essere delegate dagli amministratori,
oltre alle materie previste dall’articolo 2381, i poteri in materia di
ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti
mutualistici con i soci.

Sindaci.

L’articolo 2400, comma 1°, dispone
che il periodo di durata dei sindaci nella carica deve essere indicato in «tre
esercizi» e che gli stessi sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e’ stato ricostituito.

L’articolo 2409-bis prevede che le societa’ aperte e quelle tenute alla redazione del bilancio
consolidato debbano affidare il controllo contabile ad un soggetto esterno alla
societa’ stessa, iscritto al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della
giustizia. Per le BCC, ai sensi dell’articolo 52, comma 2-bis, TUB, resta in
ogni caso la possibilita’ di prevedere
statutariamente che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale.

Note

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30 dicembre 2004, n. 305.

(2) Piu’ in
dettaglio, l’articolo 37 del decreto legislativo n. 310/2004 ha abrogato la
previsione, gia’ contenuta nell’articolo
223-terdecies disp. att., in base alla quale alle banche popolari e alle
banche di credito cooperativo continuavano ad applicarsi le disposizioni di
legge anteriori all’entrata in vigore della legge n. 366/2001; in secondo
luogo, l’articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 310/2004 ha introdotto
nel TUB l’articolo 150-bis, il quale individua espressamente e analiticamente
le nuove norme civilistiche che non trovano
applicazione nei confronti delle banche appartenenti alle categorie predette,
rendendo per converso loro applicabili tutte le altre disposizioni civilistiche, sia quelle specifiche delle societa’ cooperative (in quanto contenute nel Titolo VI del
Libro V) sia quelle riferite alle s.p.a. (Titolo V) che integrano la specifica
disciplina delle societa’ cooperative in forza del
rinvio disposto, nel limite della compatibilita’ ,
dall’articolo 2519, primo comma, del codice.