Enti pubblici

Thursday 24 July 2003

La revoca dell’ assessore da parte del sindaco deve essere motivata, non basta la sfiducia. Tar per la Puglia – Sezione seconda – sentenza 11 luglio 2003, n. 4740

La revoca dellassessore da parte del sindaco deve essere motivata, non basta la sfiducia.

Tar per la Puglia Sezione seconda sentenza 11 luglio 2003, n. 4740

Presidente Cavallari relatore Mastrantuono

Ricorrente Pontassuglia

Visto il ricorso 1033/03 proposto da: Pontassuglia Vito Fortunato rappresentato e difeso da: Brunetti Michele con domicilio eletto in Lecce Via Arco di Prato 9 presso Porcari Italo contro Comune di Castellaneta rappresentato e difeso da:

Coda Giuseppe con domicilio eletto in Lecce Via Zanardelli 7 presso Vantaggiato Angelo per lannullamento, previa sospensione dellesecuzione,

del provvedimento del Sindaco del Comune di Castellaneta prot. n. 8735 del 24.4.2003, notificato in pari data, con il quale è stata revocata, con decorrenza immediata la nomina di Assessore Comunale conferita al ricorrente con decreto n. 1 del 21.6.2002 ed avocate ad interim dal Sindaco le deleghe rilasciate;

di ogni atto preordinato, collegato e/o consequenziale, in particolare della deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 26.5.2003;

visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

visto latto di costituzione in giudizio di:

Comune di Castellaneta

udito nella Camera di Consiglio dell11 luglio 2003 il relatore ref. Pasquale Mastrantuono e uditi altresì per le parti gli avvocati Michele Brunetti e Giuseppe Coda;

considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

violazione dellarticolo 7 legge 241/90 e del giusto procedimento. Omessa comunicazione dellavvio del procedimento amministrativo di revoca dellincarico, anche in relazione con quanto previsto e disciplinato dallarticolo 3 della stessa legge 241/90. Eccesso di potere per sviamento;

Violazione dellarticolo 46, comma 4, decreto legislativo 267/00 e dellarticolo 20, comma 3, dello Statuto del Comune di Castellaneta. Eccesso di potere per carenza istruttoria, difetto di motivazione, insussistenza dei presupposti;

violazione dellarticolo 3 della legge 241/90 sotto altro profilo. Eccesso di potere per difetto e/o incongruità di motivazione, contraddittorietà e perplessità dellazione amministrativa, sviamento;

Considerato che

– sebbene latto di revoca da parte del Sindaco di un Assessore Comunale risulta caratterizzato da unampia discrezionalità, in quanto attiene al rapporto fiduciario tra Sindaco ed Assessore, e nonostante il sindacato del Giudice amministrativo sullatto sindacale di revoca dellassessore comunale vada confinato in ambiti assai ristretti, rivolti essenzialmente a verificare i profili formali e procedimentali della revoca, così come disciplinati dalla Legge e dallo Statuto, è necessario che tale atto sia fornito di una sufficiente motivazione, la quali richiami i presupposti assunti a sua giustificazione (secondo i principi generali e secondo lespressa previsione dellarticolo 46, comma 4, decreto legislativo 267/00 e dellarticolo 20, comma 3, dello Statuto, che impongono al Sindaco di dare motivata comunicazione della revoca al Consiglio Comunale);

– al riguardo non può costituire motivazione sufficiente quella contenuta nei provvedimenti impugnati, la quale si limita ad affermare che è venuto meno il rapporto di fiducia che aveva motivato la nomina ad assessore;

– mentre, per completezza va precisato che non sussistono le ulteriori violazioni dal punto di vista formale, denunciate dal ricorrente, dal momento che la revoca è stata esternata per iscritto ed è stata comunicata al Consiglio comunale;

– sempre dal punto di vista formale si osserva che la natura di rapporto fiduciario consente al sindaco di revocare in qualsiasi momento latto di nomina ad assessore, ma lobbligo o meno di far precedere latto di revoca da una comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi dellarticolo 7 legge 241/90 trova applicazione anche nella fattispecie in esame e dipende dallurgenza e/o dalle modalità del tipo di contrasto insorto tra il sindaco e lassessore, le quali se impongono limmediata interruzione del rapporto di collaborazione ostano allinoltro della comunicazione di avvio del procedimento di revoca (tali circostanze possono desumersi soltanto da una motivazione che esterni le ragioni del venir meno del rapporto di fiducia).

A quanto sopra consegue laccoglimento del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti lintegrale compensazione delle spese di giudizio.

Ritenuto laffare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dellarticolo 9 della legge 205/00;

PQM

Il Tar per la Puglia seconda sezione di Lecce accoglie il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorità amministrativa.