Civile

Tuesday 23 January 2007

La responsabilità professionale dell’ avvocato secondo l’ ultima giurisprudenza.

La responsabilità professionale
dell’avvocato secondo l’ultima giurisprudenza.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 15 novembre 2006-17 gennaio 2007, n. 974

Presidente Preden – Relatore
Filadoro

Pm Carestia – difforme –
Ricorrente De Camelis

Svolgimento del processo

Con sentenza 21 dicembre 2001-22
gennaio 2002 la Ca
di Roma rigettava l’appello proposto da Fernando Terracina avverso la decisione
del locale Tribunale dell’1 dicembre 1998, con la quale era stata rigettata la
sua domanda di risarcimento danni per responsabilità professionale proposta nei
confronti dell’avv. Paolo De Camelis con atto di citazione 21 febbraio 1992.

Osservavano i giudici di appello
che la vicenda giudiziaria traeva origine dagli esiti dell’assistenza legale
prestata dal De Camelis in una causa promossa da Velia Bolognesi nei confronti
dei condomini Fausto Vagnozzi e figli per il ripristino delle parti comuni di
un edificio condominiale in Roma dagli stessi modificate:
causa nella quale il padre del Terracina, Giulio, con il patrocinio dell’avv.
De Camelis, aveva spiegato intervento aderendo alle domande avanzate dalla
originaria attrice (chiedendo. inoltre, il
risarcimento dei danni e la condanna dei convenuti al pagamento di un
indennizzo per la sopraelevazione eseguita sull’ultimo piano dello stabile).

Il Tribunale, con sentenza non
definitiva del 21 febbraio 1973, aveva in parte accolto le domande
dell’attrice, condannando i convenuti al risarcimento dei danni, dopo avere
accertato il diritto del Terracina all’indennizzo richiesto (senza peraltro
liquidarlo e senza rimettere la causa sul ruolo per la liquidazione della detta
indennità).

Il primo giudice aveva rigettato
la domanda della Bolognesi e del Terracina concernente
le trasformazioni apportate all’androne dello stabile e dichiarato improponibile
la domanda della Bolognesi intesa ad ottenere la liquidazione dell’indennità di
sopraelevazione, accogliendo invece quella del Terracina, dichiarando il
diritto del medesimo all’indennizzo rapportato alla superficie di dieci metri
quadrati.

Lo stesso giudice aveva, inoltre,
dichiarato i Vagnozzi responsabili dei danni provocati all’appartamento della Bolognesi, con condanna al risarcimento da
determinarsi nel prosieguo del giudizio.

Aveva rigettato le domande
dell’attrice e dell’intervenuto relative al restauro delle condizioni statiche
dell’edificio, compensando le spese di causa tra Vagnozzi e Terracina e
rinviando alla sentenza definitiva il regolamento di quelle tra i convenuti e la Bolognesi.

I Vagnozzi avevano fatto espressa
riserva di appello.

La Bolognesi
aveva proposto appello immediato al quale aveva fatto seguito l’impugnazione
incidentale del Terracina, contenuta nella comparsa di costituzione del 10
ottobre 1974.

A questo giudizio era poi stato
riunito quello instaurato dal Vagnozzi a seguito di sentenza definitiva del 30
marzo ‑14 ottobre 1981.

Con sentenza 10 ottobre 1986 la Cq di Roma aveva dichiarato
inammissibile l’appello incidentale del Terracina, ritenendolo tardivo in riferimento al termine annuale di impugnazione (5 giugno
1974), in considerazione della natura definitiva della pronuncia nei suoi
confronti e, comunque, sul rilievo dell’assoluta novità dei suoi motivi di
impugnazione rispetto a quelli contenuti nell’appello principale. Non
ricorrevano, pertanto, ad avviso dei giudici di appello, le condizioni per la
riapertura dei termini dell’appello incidentale tardivo.

Con riferimento a tale
statuizione ‑ deducendo di avere subito pregiudizio per la preclusione
della domanda di indennizzo proposta nei confronti dei Vagnozzi per la
sopraelevazione dell’edificio condominiale ‑Fernando Terracina (figlio di
Giulio) aveva promosso giudizio di responsabilità professionale nei confronti
dell’avv. De Camelis, con atto di citazione notificato il 21 febbraio 1992.

Osservava l’attore che la
pronuncia di inammissibilità del suo appello incidentale (contenuta nella
decisione della Corte d’Appello n. 3087 del 1986) aveva precluso
definitivamente il suo diritto ad ottenere dagli eredi Vagnozzi l’indennità di
sopraelevazione.

Sicuramente era stato il legale
incaricato dal proprio genitore a scegliere di proporre appello incidentale
tardivo; tale scelta era da ascrivere a colpa, errore o responsabilità
dell’avvocato, per cui chiedeva che lo stesso fosse
condannato al risarcimento dei danni subiti e consistenti nella perdita del
diritto alla detta indennità.

L’avv. De Camelis, costituendosi
in giudizio, contestava la sussistenza dei presupposti dell’azione,
richiamandosi alle oscillazioni giurisprudenziali in tema di definitività e non
definitività delle sentenze ed affermando, altresì, che l’appello non era stato
proposto in via principale esclusivamente per una scelta di carattere economico
del padre dell’attore, Giulio.

Con sentenza n. 22033 del 1998,
il Tribunale affermava che l’avv. De Camelis non aveva correttamente adempiuto al mandato professionale, in quanto la scelta di
proporre l’impugnazione incidentale tardiva era erronea e non giustificabile
neppure “sulla base di una ritenuta difficoltà di individuare la definitività
delle statuizioni della sentenza di primo grado concernenti il Terracina”.

Nel caso, di specie, sottolineava
il primo giudice, le statuizioni oggetto
dell’impugnazione proposta dal Terracina riguardavano il rapporto tra il
Terracina e gli eredi Vagnozzi, del tutto autonome da quelle relative al
rapporto Bolognesi ‑ Vagnozzi, ed in relazione alle quali quindi
l’interesse ad impugnare era sorto per il Terracina contestualmente alla
pronuncia giurisdizionale e non per effetto dell’impugnazione principale della
pronuncia proposta dall’attrice Bolognesi nei confronti dei Vagnozzi.

L’autonomia delle statuizioni
impugnate, rispetto a quelle oggetto della
impugnazione da parte dell’attrice Bolognesi, impediva che operasse in favore
del Terracina il meccanismo della riapertura del termine ai sensi dell’articolo
334 Cpc.

D’altro canto, la delimitazione dell’ applicazione dell’articolo 334 Cpc ai casi un cui
l’interesse ad impugnare in via incidentale sorga in dipendenza della
proposizione dell’impugnazione principale è nozione pacificamente e
generalmente acquisita, per cui la tardività dell’impugnazione proposta
dall’avv. De Camelis per conto del Terracina doveva essere palesemente imputata
ad una svista del professionista e non poteva essere giustificata sulla base di
una presunta opinabilità della soluzione adottata dal giudice di secondo grado.

Non era neppure invocabile. a giustificazione del comportamento tenuto dal difensore, la
circostanza che fosse stato proprio il cliente a richiedere all’avvocato di
procrastinare la proposizione della impugnazione per non integrare il fondo
spese.

Indipendentemente dalle richieste
della parte, infatti, la praticabilità di una scelta processuale in luogo di
un’altra è sempre rimessa alla responsabilità esclusiva del professionista.

Il Tribunale, riconosciuto
l’errore professionale del legale, rigettava tuttavia la domanda di
risarcimento dei danni rilevato che il Terracina bene avrebbe potuto proporre
in via autonoma un giudizio per la liquidazione della indennità di
sopraelevazione.

In effetti, il danno subito dal
Terracina doveva ritenersi limitato alle sole spese sopportate per il giudizio
di appello.

In mancanza di qualsiasi prova in
ordine all’importo di tali spese, la domanda di risarcimento danni doveva
peraltro essere rigettata.

Avverso tale
decisione proponeva appello il Terracina, chiedendo che l’avv. De
Camelis fosse condannato a risarcire il danno che riguardava non solo
l’indennità di sopraelevazione, ex articolo 1127 Cc, ma anche le spese del
giudizio relative all’appello incidentale tardivo.

Chiedeva, infine, la condanna
dell’appellato alla restituzione della somma di lire 9.880.208 corrisposta in
esecuzione della statuizione sulle spese della sentenza impugnata a titolo di
rimborso spese legali.

L’avv. De Camelis, a sua volta,
si costituiva in giudizio proponendo appello
incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado sul punto, da
ritenere preliminare ed assorbente, in cui aveva dichiarato la sua colpa e
responsabilità nell’adempimento del mandato professionale.

La decisione, infatti, ad avviso
dell’avv. De Camelis, oltre a basarsi su presupposti inesistenti ed erronei,
era tale comunque da ledere grave‑mente la sua
persona e la sua dignità professionale.

I giudici di appello rigettavano
l’appello principale, la domanda di risarcimento dei danni per carenza di
prove.

i
giudici di appello osservavano che non vi erano dubbi sulla natura autonoma
della pronuncia emessa dal Tribunale, nonché sulla definitività della stessa
rispetto al Terracina e che l’avv. De Camelis non poteva pertanto nutrire alcun
dubbio al riguardo.

Tuttavia ‑ precisavano i
giudici di appello ‑ il complesso quadro processuale manifestatosi a
seguito dell’appello proposto dalla Bolognesi, aveva
reso non proprio semplice la scelta di avviare il giusto mezzo di impugnazione
(cioè se procedere con appello principale o costituirsi nel giudizio promosso
dalla Bolognesi, proponendo appello incidentale).

Tra l’altro, gli stessi Vagnozzi
avrebbero potuto riproporre in secondo grado le questioni attinenti alla
carenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di liquidazione
dell’indennità di sopraelevazione, sicché anche sotto questo profilo poteva
ravvisarsi un interesse del Terracina ad impugnare la decisione relativamente
all’omessa statuizione sulla liquidazione della indennità di sopraelevazione.

Sottolineava ancora la Corte che la giurisprudenza
degli anni 180 aveva già iniziato con qualche pronuncia a riconoscere
legittimità all’impugnazione di capi autonomi della sentenza mediante appello
incidentale: sicché la scelta dell’avv. De Camelis non poteva neppure essere
definita del tutto erronea “ancorché effettuata in
epoca in cui la giurisprudenza interpretava la normativa in questione in
termini più restrittivi”.

Quanto alla mancata proposizione
di un autonomo giudizio di liquidazione del credito dopo l’ottenimento di una
pronuncia di accertamento in via generica, con la sentenza del Tribunale del 21
febbraio 1973, la Corte
sottolineava che si trattava di domanda del tutto nuova,
proposta per la prima volta in grado di appello.

Nel giudizio svoltosi innanzi al
Tribunale ‑ infatti ‑ il contraddittorio si era svolto e si era
discusso solo sulla diversa questione della mancata proposizione dell’appello
principale da parte del Terracina.

Avverso questa
decisione il De Camelis ha proposto ricorso per cassazione sorretto da
due motivi di ricorso.

Resiste il Terracina con
controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale,
articolato su quattro motivi.

L’avv. De Camelis ha depositato
controricorso.

Motivi della decisione

Devono innanzi tutto essere
riuniti i due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione (articolo
335 Cpc).

Per ragioni di ordine logico,
appare necessario esaminare il ricorso incidentale prima di quello principale
proposto dall’avv. De Camelis.

Il ricorrente incidentale
denuncia, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione al disposto
dell’articolo 2236 Cc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su alcuni punti decisivi della controversia, sottoposti all’esame
della Corte territoriale con l’atto d’appello.

L’avvocato ‑ precisa il
ricorrente incidentale ‑risponde anche per colpa lieve, essendo la sua
responsabilità limitata alla colpa grave solo nel caso di problemi tecnici di
particolare difficoltà: ipotesi, questa, certo non ricorrente nel caso di
specie.

Erroneamente i giudici di
appello, dopo aver ritenuto colposo il comportamento dell’avv. De Camelis, nel
ritenere la natura non definitiva della sentenza, avevano concluso che comunque
non fosse in concreto agevole la scelta in ordine al giusto mezzo di
impugnazione da proporre.

In tal modo, infatti, la Corte territoriale aveva
effettuato una scissione tra la qualificazione della sentenza ed il mezzo di impugnazione
da proporre contro di essa, quando l’uno (il mezzo di
impugnazione da proporre) discendeva come conseguenza necessaria dal primo
(qualificazione della sentenza).

in base
alla giurisprudenza assolutamente prevalente dell’epoca, non contraddetta neppure
da quella più recente ‑ che ha esteso unicamente i limiti soggettivi ed
oggettivi dell’impugnazione incidentale, non certo quelli della impugnazione
incidentale tardiva ‑ era possibile proporre impugnazione tardiva solo
contro capi della sentenza investiti dalla impugnazione principale, o da questi
dipendenti o connessi.

Nel caso di specie, pertanto,
l’avv. De Camelis non avrebbe neppure potuto pensare di investire il capo

della
sentenza che aveva omesso di liquidare al Terracina l’indennità di sopraelevazione,
con appello incidentale tardivo proposto nell’ambito della impugnazione
proposta dalla Bolognesi, in quanto il giudizio di appello da questa ultima
introdotto era relativo solo al rapporto tra la stessa ed il Vagnozzi,
scindibile ed autonomo dal rapporto Vagnozzi/Terracina.

Del resto, la circostanza che la
sentenza del Tribunale, nell’escludere la quantificazione della indennità di
sopraelevazione per il Terracina, rimettendo la causa sul ruolo per la
quantificazione di altri e diversi diritti della Bolognesi,
fosse comunque definitiva per il Terracina stesso – e quindi richiedesse
comunque un appello immediato o, comunque, un appello incidentale autonomo e
non tardivo ‑ era desumibile da altre ragioni concorrenti, non
specificamente esaminate dai giudici di appello.

oltre
alla circostanza che la rimessione della causa sul ruolo riguardasse solo il
rapporto Bolognesi/Vagnozzi e che l’avv. De Camelis non fosse più comparso alle
udienze successive (circostanze queste valutate e con ogni probabilità ritenute
assorbenti dalla Ca) gli stessi giudici avevano omesso di considerare che la
definitiva regolamentazione delle spese del giudizio tra Vagnozzi e Terracina
costituiva un ulteriore elemento che doveva far propendere per la natura
definitiva della pronuncia.

L’avv. De Camelis aveva dunque
omesso di richiedere la separazione del giudizio sull’an omettendo persino di
proporre i mezzi istruttori sul quantum al momento della precisazione delle conclusione (necessari per la eventuale rimessione sul
ruolo istruttorio), omettendo di proporre alla prima udienza successiva la
rituale riserva di appello.

La chiara natura definitiva della
sentenza del Tribunale escludeva qualsiasi scelta del professionista, che non fosse quella di proporre impugnazione entro l’anno dalla sua
pubblicazione.

Non si trattava, pertanto, di un
problema tecnico di particolare difficoltà, ma di un problema facilmente
risolvibile.

La decisione dei giudici di
appello, nella parte in cui la stessa aveva escluso ogni responsabilità
dell’avv. De Camelis, doveva pertanto essere cassata.

Con il secondo motivo il
ricorrente incidentale denuncia omesso esame di un punto decisivo, violazione di

legge,
in relazione all’articolo 228 Cpc e 2733 Cc.

I giudici di appello non avevano
esaminato – in quanto assorbita dalla statuizione principale – la domanda
proposta dal Terracina, intesa ad ottenere la restituzione della somma di lire
550.000 corrisposta all’avv. De Camelis per la proposizione dell’appello
incidentale tardivo (circostanza questa, confermata dallo stesso professionista).

Con il terzo motivo il ricorrente
incidentale denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto
decisivo della controversia, violazione di legge, in relazione all’articolo 112
e 273 Cpc.

Erroneamente i giudici di appello
avevano qualificato come domanda nuova, quella avente ad oggetto la richiesta
di porre a carico dell’avv. De Camelis l’avvenuta perdita definitiva
dell’indennizzo per la sopraelevazione, ex articolo 1227 Cc.

In realtà, sin dal giudizio di
primo grado, il Terracina aveva richiesto la condanna dell’avv. De Camelis al
rimborso delle spese competenze ed onorari corrisposti al difensore, nonché
“all’importo che sarebbe spettato quale indennità di sopraelevazione dovuta dai
Vagnozzi ex articolo 1127 Cc..ma non riconosciuta
giudizialmente per la imperizia” (precisazione delle conclusioni, riportate
nella decisione n. 22033 del 1998, dopo che nell’atto di citazione si era
chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al negligente
operato del professionista).

La decisione di primo grado, nel
riconoscere la responsabilità del professionista, aveva negato tuttavia il
diritto del cliente al risarcimento del danno, precisando che il Terracina ben
avrebbe potuto “proporre giudizio autonomo per la liquidazione del suo diritto”
dopo l’ottenimento della pronuncia di accertamento in via generica del suo
diritto alla indennità di sopraelevazione.

Non vi era stata, pertanto,
alcuna domanda nuova in appello, ma semplicemente impugnazione di un capo della
sentenza che aveva erroneamente riconosciuto la possibilità perdurante di
ottenere quanto negato per negligenza del professionista, laddove tale
possibilità non era più praticabile.

Il Terracina si era limitato a
impugnare la decisione del Tribunale lo dicembre 1998,
rilevando che nel momento in cui era stata dichiarata inammissibile la sua
impugnazione, (25 novembre 1986 data di deposito della sentenza di appello)
egli non avrebbe potuto comunque proporre più un giudizio autonomo per la
liquidazione della indennità di sopraelevazione, poiché i diritti nascenti
dalla sentenza dichiarativa del diritto all’indennizzo (passata in giudicato il
21 luglio 1974) si erano oramai prescritti per il decorso del termine
decennale, venuto a scadenza il 21 luglio 1984.

Con il quarto ed ultimo motivo il
ricorrente incidentale denuncia omessa motivazione su un punto decisivo e
violazione di legge in relazione agli articoli 112 e 273 Cpc.

La Corte d’appello, nel
compensare le spese del doppio grado del giudizio, e pure espressamente
richiesta con l’atto di appello di condannare la controparte alla restituzione
della somma di lire 9.880.208, già pagata in esecuzione della sentenza di primo
grado, aveva omesso completamente di decidere sul punto.

osserva
il Collegio.

I primi tre motivi del ricorso
incidentale, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra
di loro, non sono fondati.

I giudici di appello hanno
esaminato la vicenda sottoposta al loro esame ed hanno sostanzialmente escluso
la responsabilità professionale dell’avvocato.

Non è possibile ripercorrere
l’evoluzione della giurisprudenza dell’epoca (anni 1970/1980) per stabilire se
la scelta dell’avv. De Camelis di proporre appello incidentale in luogo
dell’appello principale fosse ‑ o meno ‑
corretta.

I giudici di appello hanno sul
punto affermato che indubbiamente la decisione del Tribunale doveva ritenersi
definitiva nei confronti del Terracina, sulla base di numerosi elementi tutti
concorrenti.

Gli stessi giudici hanno
precisato, tuttavia, che la scelta del difensore doveva comunque ritenersi
particolarmente difficile.

La valutazione compiuta dai
giudici di appello non è incongrua. Si tratta comunque di una valutazione di
merito, sorretta da adeguata motivazione.

Ne consegue che ai sensi
dell’articolo 2236 Cc l’avvocato De Camelis non doveva rispondere dei danni
conseguenti alla mancata proposizione dell’appello principale.

La decisione impugnata si pone in
linea con il costante insegnamento di questa Corte (Cassazione 16846/05).

Per quanto riguarda la
possibilità del Terracina di proporre domanda autonoma per il risarcimento del
danno, i giudici di appello hanno osservato che la questione non era mai
entrata a far parte del dibattito processuale.

Nel secondo motivo di appello il
Terracina aveva in effetti richiesto la condanna
dell’avv. De Camelis “al risarcimento dei danni, pari a lire 550.000 per spese
di lite e lire 1.150.000 per l’indennizzo ex articolo 1127 Cc, oppure alla
maggiore o minore somma più di giustizia con gli interessi al saldo”.

Ma tale domanda era stata
proposta per la prima volta in appello, essendosi svolto il contraddittorio di
primo grado solo sulla diversa questione della mancata proposizione
dell’appello principale.

Deve invece essere accolto il
quarto motivo di ricorso incidentale, considerato che i giudici di appello
hanno omesso ogni pronuncia in ordine alla richiesta di restituzione delle
somme corrisposte dal Terracina a titolo di rimborso spese legali liquidate con
la sentenza del 16 dicembre 1998.

Contrariamente a quanto dedotto
dal ricorrente principale, i giudici di appello avevano esaminato i motivi
dell’appello incidentale (peraltro del tutto superfluo, considerato che sarebbe
stata sufficiente una semplice richiesta di riesame, essendo il De Camelis
risultato vittorioso nel giudizio di primo grado) ed hanno concluso che non
essendo stata provata né la colpa grave né il dolo, il De Camelis non doveva
rispondere dei danni derivati dalla scelta di non proporre appello principale.

Quanto al ricorso principale
proposto dall’avv. De Camelis, è appena il caso di osservare che il primo
motivo di ricorso è infondato per le ragioni già indicato a proposito del
ricorso incidentale.

Con il primo motivo il ricorrente
principale denuncia violazione degli articoli 112 e 436 Cpc, nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia. Con l’appello incidentale l’avv. De Camelis aveva richiesto la
riforma del capo della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto viziata da
errore la condotta professionale da lui spiegata nell’espletamento del mandato.

Non poteva dubitarsi che egli avesse un interesse al detto appello (incidentale) essendo
rimasto soccombente su un capo della sentenza di primo grado che era anche
gravemente pregiudizievole e lesivo della sua persona e dignità professionale.

Nonostante ciò, i giudici di
appello avevano omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale, rilevando
solamente che egli si era limitato a riproporre le tesi difensive già esposte
in primo grado.

In tal modo, tuttavia, la Corte territoriale aveva
omesso di considerare che l’avv. De Camelis aveva
rivolto specifiche censure alla decisione di primo grado.

Innanzi tutto, egli aveva
rilevato che era stato il padre dell’attore, Giulio Terracina, a decidere di non

gli
aveva proporre l’appello immediato che il legale

invece
consigliato.

Su tale circostanza, pienamente
accertata, nessuna osservazione era stata formulata dai giudici di appello.

Con altri motivi dell’appello
incidentale, si erano prospettati altri vizi della decisione di primo grado per
avere la stessa negato che la proposizione
dell’appello incidentale costituisse un problema di non agevole soluzione e con
non poche difficoltà (ed avere quindi ingiustamente ritenuto che la condotta
del legale fosse stata viziata da errore professionale).

I giudici di appello avevano
omesso ogni pronuncia in ordine alla ritenuta responsabilità professionale
dell’avv. De Camelis, ritenendo che questi avesse errato nel proporre appello
incidentale, nonostante fosse rimasto vittorioso nel giudizio di primo grado.

In realtà, come già ricordato, il
Tribunale aveva ritenuto che la condotta tenuta dall’avv. De Camelis fosse
viziata da errore professionale, per cui non poteva in
alcun modo dubitarsi che egli fosse pienamente legittimato a impugnare la
sentenza su quel capo.

Le osservazioni formulate dai
giudici di appello, in ordine alle difficoltà della scelta del mezzo di
impugnazione, riguardavano esclusivamente l’appello principale (e non anche
l’appello incidentale, per il quale i motivi prospettati nella comparsa 25
novembre 1999 non erano stati presi in alcuna considerazione).

Quanto alla censura relativa alla
riferibilità della decisione di non proporre impugnazione immediata in via
autonoma contro la decisione del Tribunale, è appena il caso di rilevare che il
De Camelis non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo.

In ogni caso la seconda “ratio
decidendi” contenuta nella decisione del Tribunale, secondo la quale
“indipendentemente dalle richieste del cliente la praticabilità di una scelta
processuale in luogo di un’altra è rimessa alla responsabilità esclusiva del
professionista” non è stata sottoposta a specifica censura da parte
dell’appellante incidentale.

Con il secondo motivo il
ricorrente principale denuncia violazione degli articoli 91, 92, 112 e 324 Cpc,
nonché motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto
decisivo della controversia.

I giudici di appello avevano
rigettato la domanda del Terracina intesa ad ottenere il risarcimento dei
danni, ed ‑ applicando il criterio generale della soccombenza di cui
all’articolo 91 Cpc‑ lo avevano condannato al pagamento delle spese.

Con la stessa decisione la Corte territoriale aveva
disposto la compensazione delle spese di entrambi i

gradi di
giudizio. Tale pronuncia, tuttavia, era da considerarsi preclusa nel caso di
specie, poiché la pronuncia sulle spese, dato il suo carattere di capo
accessorio della sentenza, è suscettibile di modifica soltanto nel caso in cui
l’appello si conclude con la modifica della sentenza di primo grado (Cassazione
4739/01).

Solo in caso di accoglimento,
anche parziale, dell’appello principale del Terracina si sarebbero, ad avviso
del ricorrente principale, realizzate le condizioni per l’effetto espansivo
della riforma di cui all’articolo 336, comma 1 Cpc con la possibilità di una
modifica anche della pronuncia sulle spese del primo grado di giudizio.

La conferma integrale della
decisione di primo grado aveva conferito alla statuizione (accessoria e dipendente)
di condanna del Terracina alle spese, autorità di cosa giudicata interno, ai
sensi degli articoli 2909 Cc e 324 Cpc, sicché la statuizione impugnata si pone
in contrasto sia con il principio dell’efficacia del giudicato, sia con la
regola che l’esperimento negativo del gravame in appello determina il formarsi
del giudicato stesso, di cui all’articolo 324 Cpc.

In conclusione, ad avviso del
ricorrente principale, i giudici di appello, oltre ad esercitare un potere che
era loro precluso, avevano operato un regolamento delle spese non solo privo di
ogni motivazione, ma ‑come già rilevato – anche privo di ogni
ragionevolezza.

Non vi è dubbio, sottolinea il
ricorrente principale, che un siffatto trattamento si ponga
in contrasto con le disposizioni sulla giurisdizione di cui all’articolo 111
Costituzione novellato e, segnatamente, con quelle del “giusto processo
regolato dalla Legge”, del “giudice terzo ed imparziale” e dell’obbligo di
dotare il provvedimento giurisdizionale di una motivazione effettiva, atta ad
indicare i motivi, specifici e concreti, che ne sono alla base.

I vizi denunciati con il secondo
motivo, precisa il ricorrente principale, coinvolgono entrambe le pronunce,
essendo la pronuncia sulle spese unitaria.

osserva
sul punto il Collegio:

Il giudice del gravame che
rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, non può, in mancanza di uno
specifico motivo di gravame in ordine alla statuizione

,sulle
spese processuali. modificare tale statuizione,
compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado (Cassazione
8662/94, 6004/92).

Nel caso di specie, la condanna
del Terracina al pagamento delle spese del giudizio di primo grado era stata
sottoposta a specifica censura dall’appellante principale, con la specifica
richiesta di una condanna dell’avv. De Camelis al pagamento delle spese del
doppio grado del giudizio.

Tenuto conto dell’esito
complessivo della lite, che ‑diversamente da quanto ritenuto dal primo
giudice ha escluso la responsabilità dell’avv. De
Camelis in mancanza di prova di dolo o colpa grave (in presenza di soluzione di
un problema tecnico di speciale difficoltà) ‑ la Corte territoriale ha
ritenuto che ricorressero giusti motivi per disporre la compensazione delle
spese del doppio grado.

La liquidazione delle spese
processuali nel procedimento di appello, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte, deve essere effettuata tenendo conto dell’esito complessivo del
giudizio senza possibilità di separare l’esito del giudizio di impugnazione dai
risultati totali del giudizio (Cassazione 7334/93 .

Ricorrevano, pertanto, tutte le
condizioni di legge perché il giudice di appello riformasse la decisione di
primo grado in ordine al carico delle spese, dichiarando interamente compensate
le spese del doppio grado di giudizio spetta al giudice della impugnazione, che
ha facoltà di operare la compensazione totale o parziale delle spese di primo
grado, condannando il soccombente al pagamento di quelle di secondo grado,
ovvero di compensare le spese del giudizio di gravame e di condannare il
soccombente al pagamento delle spese di primo grado (Cassazione 10100/96).

Nel caso di specie, con
motivazione incensurabile in sede di legittimità, i giudici di appello hanno
ritenuto di compensare le spese del doppio grado di giudizio.

Il provvedimento che dispone la
compensazione delle spese di giudizio è censurabile in cassazione solo quando sia fondato su motivi illogici o giuridicamente
erronei e rientra nei poteri discrezionali dei giudici

di
merito.

Il ricorso principale deve,
pertanto, essere rigettato.

In ragione della parziale,
reciproca, soccombenza, le spese del presente giudizio sono integralmente
compensate.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale ed
i primi tre motivi del ricorso incidentale, del quale accoglie invece il
quarto.

Cassa in relazione alle censure
accolte e rinvia ad altra sezione della Ca di Roma. Compensa le spese di questo
giudizio di cassazione.