Civile

Tuesday 20 May 2008

La responsabilità dell’ appaltatore per i danni a terzi.

La responsabilità dell’appaltatore
per i danni a terzi.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 13 marzo – 23 aprile 2008, n. 10588

Presidente Mazza – Relatore
Spirito

Pm Fucci – parzialmente conforme
– Ricorrente Parente ed altro – Controricorrente Consorzio di Bonifica del
Sannio Alifano

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere condannò il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano a risarcire i danni
subiti dal fondo del Parente nel corso della costruzione di una condotta idrica
(lo scavo aveva separato in due il fondo, così da non consentire per alcuni
giorni l’irrigazione della coltura). La Corte d’appello di Napoli ha riformato la
sentenza ritenendo che il Consorzio fosse privo di legittimazione passiva,
dovendo questa, invece, attribuirsi alla ditta appaltatrice (non convenuta in
giudizio) che, per conto del Consorzio stesso, aveva eseguito le opere in
questione.

Propone ricorso per cassazione il
Parente a mezzo di due motivi. Risponde con
controricorso il Consorzio, il quale propone anche ricorso incidentale
condizionato. Ambedue le parti hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti,
ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro
la medesima sentenza.

Con il primo motivo il Parente,
nel lamentare la violazione di legge ed i vizi della motivazione, sostiene: che
la domanda era stata da sé proposta non con riferimento alla colpa
dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori, bensì con riferimento alla
condotta idrica come progettata dal committente; che lo scavo costituisce
attività pericolosa ex art. 2050 c.c., sicché il
consorzio avrebbe dovuto fornire la prova di avere impiegato ogni misura idonea
ad impedire l’evento dannoso; che i tema di appalti pubblici il committente è
tenuto ad una continua vigilanza sui lavori, con una penetrante ingerenza nello
svolgimento del rapporto; che, dunque, quando i danni derivano dalla
realizzazione del progetto si configura una responsabilità esclusiva o
concorrente del committente; che, nella specie, non risultano violate le regole
dell’arte ed il danno è stato prodotto unicamente per realizzare il progetto.

Con il secondo motivo il
ricorrente principale, nel lamentare la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1362, 1370 e 1371 c.c., censura la sentenza per
avere male interpretato il capitolato speciale d’appalto.

I motivi, che possono essere
congiuntamente esaminati, sono infondati.

In argomento deve essere
confermato il principio secondo cui l’autonomia dell’appaltatore, il quale
esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria
organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed
obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera,
comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei
danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. La corresponsabilità del
committente può configurarsi in caso di riferibilità al lui dell’evento dannoso
per culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera ad un’impresa
assolutamente inidonea, ovvero quando l’appaltatore in base a patti
contrattuali sia stato un semplice esecutore degli
ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone
specifiche direttive. In tali casi accertare se ricorra o
meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto,
come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in
sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e
giuridici (tra le varie, cfr. Cass. 21 giugno 2004, n. 11478).

Nella specie, è rimasto accertato
che i lavori di scavo sul fondo del Parente concernevano l’ammodernamento di
una preesistente conduttura interrata e che i danni lamentati sono stati
prodotti dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione dell’opera, allorquando il
fondo rimase diviso in due, in maniera tale che non era possibile accedere da
una parte all’altra con i mezzi d’irrigazione. È stato pure accertato che, nei
giorni in cui si protrasse tale interruzione, il Parente neppure protestò nei
confronti dell’impresa appaltatrice, così da ottenere l’apprestamento di misure
tali (tra le varie, l’esecuzione di cavalca fossi) da
consentire il trasporto della ruota per l’irrigazione. Inoltre, nel capitolato
speciale (al quale fa riferimento la sentenza e che risulta trascritto nello
stesso ricorso, quanto alla parte che interessa) era previsto che l’impresa
appaltatrice provvedesse a sue cure e spese ad ogni occupazione di aree
adiacenti ai lavori e che ricadessero a suo carico eventuali danni dipendenti
dal modo di esecuzione dei lavori.

A fronte di tali circostanze, è
del tutto in conferente la tesi del ricorrente (affermata, peraltro, in maniera
del tutto generica) secondo cui la sua azione sarebbe stata
diretta contro l’ente committente per far valere l’illecito consistente nella
progettazione stessa (e non nella sua esecuzione ad opera dell’impresa
appaltatrice). Basti ribadire, in proposito, che la condotta in questione
preesisteva alle opere delle quali si discute (di mera sistemazione delle
vecchie condutture con altre di maggior diametro) e che, dunque, l’intera
questione si risolveva nel mancato apprestamento, nei pochi giorni tra l’effettuazione
dello scavo e la sua chiusura, di accorgimenti idonei a consentire il passaggio
degli strumenti irriganti da una parte all’altra del fondo. Né può ritenersi
che la progettazione dell’opera concretasse un
illecito aquilano per il solo fatto che prevedeva l’intersecazione del fondo a
mezzo di scavo. In tal modo si arriverebbe all’assurdo di negare in via di
principio ogni possibilità di asservimento di fondi per l’esecuzione di opere
pubbliche.

Neppure alcun altro comportamento
attribuisce il ricorrente al committente come fonte di responsabilità, quali
potrebbero essere la cattiva scelta dell’appaltatore o la concreta
intromissione nei dettagli esecutivi dell’opera.

Altrettanto irrilevanti sono,
alla luce di quanto accertato in fatto, le disposizioni normative riguardanti
le opere pubbliche citate nel ricorso, così come neppure si pone, nel contesto
argomentativo dell’impugnata sentenza, il problema di una illegittima
interpretazione del capitolato speciale.

In conclusione, il ricorso
principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento di quello
incidentale condizionato. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente
tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi,
rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale condizionato. Compensa
interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.