Civile

Saturday 06 November 2004

La responsabilità del medico per ricovero di paziente in struttura carente.

La responsabilità del medico per ricovero di paziente in struttura
carente.

Suprema Corte di Cassazione,
Sezione Terza Civile, sentenza n.19564/2004

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi D. F. e S. E., in
proprio e come genitori del minore D. E., con separati
atti di citazione del 2 gennaio 1988, hanno convenuto in giudizio davanti al
tribunale di Vallo della Lucania Gaetana Castello, M. e M. M., eredi del dott.
A. M. ginecologo della USL 59 di quella città, e
quest’ultimo Ente, chiedendone la condanna in solido al risarcimento di danni.

Gli attori hanno dichiarato che
il 12 maggio 1983 S. E., ricoverata nel reparto di ostetrica dell’Ospedale S.
Luca del Vallo della Lucania, a causa dell’inerzia e dell’imperizia del dr. M. nell’assistenza al parto, aveva perduto la capacità
di procreare e che il neonato era stato colpito da encefalopatia che gli aveva
procurato l’invalidità permanente.

Le convenute C. e M. hanno
eccepito che, in base allo statuto dei pubblici dipendenti e dell’art. 2236
cod. civ., la responsabilità dei fatti non ricadeva
sul loro dante causa ed hanno chiamato in causa il dott. G. L., primario del
reparto ed il dott. A. G., operatore medico nello stesso reparto.

Costoro si sono costituiti nel
giudizio ed hanno eccepito che il procedimento penale aperto nei loro confronti
per i fatti denunciati si era concluso con sentenza
istruttoria di non doversi procedere e che la domanda rivolta contro di loro
era inammissibile ed improcedibile.

Le domande sono state accolte dal
tribunale nei confronti di G. C., M e M. M. e della USL 59 ed essi sono stati
condannati in solido al risarcimento del danno in favore di S. E. in proprio ed
in favore della stesa e di D. F. in proprio e nella qualità.

La decisione è stata impugnata da
G. C., M. e M. M., che hanno sostenuto che le domande
proposte nei loro confronti erano inammissibili o infondate
e che la responsabilità dei fatti ricadeva sulla USL e sui dottori L e G.

Nel giudizio si sono costituiti
S. E. in proprio ed i coniugi F. ed E., in proprio e nella qualità, ed hanno
proposto impugnazione incidentale, chiedendo che il risarcimento del danno in
loro favore fosse determinato in una somma maggiore di quella liquidata dal tribunale.

Si sono costituiti pure il dott.
A. G. e la Gestione liquidatoria della USL 59 di Vallo
della Lucania.

La Corte di appello
di Salerno, con sentenza del 18 luglio 2000, ha rigettato l’appello proposto da
G. C., M. e M. M. ed ha accolto le impugnazioni
incidentali di S. E. in proprio e dei coniugi F., E. in
proprio e nella qualità, condannando G. C., M. e M. M.,
la USL n. 59 di Vallo della Lucania ed il dott. G. L. a risarcire gli
appellanti incidentali del danno domandato, liquidandolo in oltre £ 706 milioni
in favore della E. ed in oltre £ 2.500 milioni in
favore dei coniugi F. E.

G. C., M. e
M. M. hanno proposto ricorso per cassazione, al quale resistono, separatamente,
il dott. A. G., S. E. e D. F.

Altro ricorso per cassazione è
stato proposto dalla Gestione liquidatoria USL 59 di Vallo della Lucania, alla
quale resiste il dott. D. F.

Gli altri intimati non hanno
svolto attività difensiva.

I ricorrenti principali ed il
dott. G. hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riunione dei ricorsi.

Il ricorso proposto da G. C., M. e M. M. e quello incidentale proposto dalla Gestione
liquidatoria USL 59 di Vallo della Lucania hanno dato luogo a procedimenti
diversi, che debbono essere riuniti, perché riguardano impugnazioni proposte
separatamente contro la stesa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Questione incidentale di
legittimità costituzionale.

L’eccezione è stata proposta con
il primo motivo del ricorso di G. C., M. e M. M. con
riferimento al complesso normativo risultante dagli artt. 470,
484, 490 e 756 del codice civile, ritenuto in contrasto con gli artt. 3,
24, 29 e 42 della Costituzione.

Le ricorrenti,
premesso che sono state condannate al risarcimento di danni siccome eredi del
dott. M., sostengono che la confusione del patrimonio dell’erede con
quello del defunto, a differenza di quanto accade nell’assunzione della qualità
di legatario, comporta un’illimitata responsabilità per i debiti ereditari
anche quando l’asse non sia sufficiente a coprire tutti i debiti.

Il sistema, nel loro assunto, è
in contrasto con il principio di eguaglianza, con
l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’erede, con la tutela dei
rapporti familiari quando la situazione colpisca l’erede e con quella
dell’integrità del patrimonio di quest’ultimo.

L’eccezione di incostituzionalità
non è fondata.

L’ordinamento vigente prevede
limiti di responsabilità patrimoniale in favore dell’erede e del legatario, in
considerazione dell’interesse di questi soggetti a contenere l’impegno
debitorio, derivante dalla riunione dei patrimoni, entro il valore dei beni
ricevuti.

L’erede si avvantaggia di tali
limiti con il beneficio di inventario dei debiti
ereditari; il legatario con la limitazione dell’adempimento del sublegato
secondo la previsione dell’art. 671 cod. civ.

Nella fattispecie, non è chiaro
se le ricorrenti prospettano un’estensione dei limiti della loro responsabilità
o se denunciano una diversità di trattamento della posizione dell’erede
rispetto a quella del legato, in contrasto con i principi costituzionali
invocati.

Nel primo caso, l’eccezione
sarebbe manifestamente infondata sotto tutti i profili contenuti nel secondo comma
dell’art. 2740 cod. civ., secondo il quale la responsabilità patrimoniale non
può essere esclusa, ma solo limitata e nei casi tassativamente previsti dalla
legge.

Nell’altro caso, l’eccezione non
sarebbe rilevante in questo giudizio, stante il disposto dell’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, secondo
il quale la questione di costituzionalità deve essere tale da indicare sul
giudizio in corso.

Le ricorrenti, infatti, neppure
allegano che, con la cosiddetta confusione dei loro patrimoni con quello del
defunto, si sono concretamente trovate esposte a rispondere con beni che non
provenivano dal rapporto successorio.

La sentenza impugnata.

Per intendere i motivi del
ricorso, per quanto è ancora rilevante, è utile partire dai seguenti principi,
esposti nella sentenza impugnata.

L’obbligazione del medico
dipendente da ente ospedaliero, per danni subiti da una paziente a causa della
non diligente esecuzione della prestazione, ha la sua fonte in un rapporto
contrattuale di tipo professionale ed è disciplinata analogicamente a quella
che deriva da contratto di opera professionale.

Questo inquadramento implica che
la ripartizione dell’onere della prova e la valutazione del grado della colpa debbono essere compiute in base al contratto d’opera
professionale ed il medico è tenuto ad osservare il dovere della diligenza,
riferita alla specifica prestazione resa; in questa situazione, il
professionista non si può giovare dell’attenuazione della colpa, prevista per i
casi che comportano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ai
sensi dell’art. 2236 cod. civ.

L’accettazione del paziente
nell’ospedale determina la conclusione di un contratto d’opra professionale,
dal quale nasce l’obbligazione dell’ospedale di svolgere l’attività diagnostica
e terapeutica del caso specifico.

La liquidazione del danno
biologico può essere fatta con il criterio base del valore del punto
percentuale di’invalidità, opportunamente differenziato.

Responsabilità professionale del
dott. M. e dell’ospedale.

Il tema forma oggetto del secondo
motivo del ricorso di G. C., M. e
M. M., che può essere esaminato insieme al primo e secondo motivo del ricorso
della Gestione liquidatoria della USL n. 59, giacché le censure svolgono
argomenti tra loro comuni.

Con riferimento alla posizione
del dott. M., la sua responsabilità è stata individuata nella mancanza di
diligenza, della quale sono stati indicati i seguenti fattori: avere scelto di
ricoverare la sig.ra E. in un reparto di ostetrica che
non era qualificato ed attrezzato per le gravidanze a rischio, quale era quella
dell’interessata, tanto che subito dopo il ricovero all’iteressata non fu
praticato alcun esame diagnostico; non avere seguito con attenzione, insieme
agli altri sanitari, il decorso del travaglio e non avere registrato gli atti
sanitari compiuti per un eventuale controllo successivo degli stesi; avere
atteso che il parto avvenisse per via naturale, nonostante fosse insorta
sofferenza fetale, indicata da dati obiettivi, alla quale risaliva la
riscontrata encefalopatia; non aver praticato alla partoriente una tempestiva e
tecnicamente corretta incisione, che le avrebbe evitato il danno della perdita
della capacità di procreare.

Le ricorrenti G. C., M. e M. M., sostengono: che, nella specie, non si applicavano i
principi della responsabilità contrattuale o, a tutto concedere, la prestazione
resa doveva essere inquadrata nella disposizione del secondo comma dell’art.
2236 cod. civ., perché il quadro clinico presentava specifiche difficoltà e
imponeva la soluzione di problemi molto complessi e difficoltosi; che le
circostanze di fatto da loro eccepite non potevano formare oggetto di consulenza
tecnica d’ufficio; che gli accertamenti compiuti non fornivano la prova della
responsabilità del medico.

La responsabilità del medico
ospedaliero per danni subiti da un paziente da lui assistita è del tipo
contrattuale, perché derivante da contatto sociale.

Questa Corte da tempo (sentenza
22 gennaio 1999, n. 589) ha ritenuto, infatti, che l’obbligazione del medico, dipendete dal servizio sanitario, per responsabilità
professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto ma
sul contatto sociale, ha natura contrattuale.

Infatti,
la prestazione resa dal medico al paziente è sempre la stessa, vi sia o non vi
sia alla base un contratto d’opera professionale tra i due soggetti.

Ciò è dovuto
al fatto che, trattandosi di professione protetta, il servizio reso non può
essere diverso a seconda se esista o non esista un contratto.

L’assenza di un contratto da un
punto di vista formale, e quindi di un obbligo di prestazione da parte del sanitario dipendente nei confronti del paziente, invero,
non può escludere l’obbligo della professionalità, che qualifica ab origine
l’opera della professionalità; quest’obbligo si traduce in doveri di
comportamento verso chi ha fatto affidamento su tale professionalità entrando
in contatto con lui.

Queste connotazioni comportano
che l’esercizio della professione sanitaria deve essere svolto sempre allo
stesso modo, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria il
medico sia tenuto contrattualmente o meno.

In questa configurazione unitaria
non è consentito scindere le singole prestazioni dovute, inquadrando quelle
attinenti la fase attuativa del rapporto nell’ambito della responsabilità
aquiliana ai fini, individuati dalle ricorrenti, dell’onere
della prova dell’esatto adempimento e del titolo della colpa.

Nella responsabilità
contrattuale, infatti, l’esame delle singole prestazioni attiene principalmente
alla valutazione dell’esattezza della prestazione e solo indirettamente si
riferisce al tema della responsabilità.

Torna, pertanto, applicabile la
regola secondo la quale, nella responsabilità professionale del medico
chirurgo, compete a quest’ultimo, se il caso affidatogli non sia di particolare
complessità, provare che l’insuccesso del suo intervento è stato incolpevole e
non al paziente dimostrarne la colpa: in questo senso, Cass. 21 luglio 2003, n.
11316, tra le tante.

La critica, che nella specie
trovava applicazione la meno grave valutazione della colpa indicata dall’art.
2236 cod. civ., non è corretta.

La norma, che limita la
responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave quando la
prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,
perché trascendono la preparazione media o perché non sono stati ancora
studiati a sufficienza o dibattuti con riguardo ai metodi da adottare, si
riferiscono solo all’imperizia, non all’imprudenza e alla negligenza.

Com’ è stato già ritenuto da
questa Corte: la sentenza 28 gennaio 2003, n. 1228, tra le altre.

Nella specie, inoltre,
l’applicazione della norma di minore rigore non poteva essere collegata alla
circostanza che la gravidanza si presentasse a
rischio, perché la valutazione della speciale difficoltà della prestazione
anche medica, alla quale pure si riferisce l’art. 2236 cod. civ., si misura
rispetto alla tecnica della prestazione resa e non alla gravità della
condizione del paziente.

Se ne ricava: che, se
l’esecuzione di un intervento medico provochi un danno per omissione di
diligenza ed inadeguata preparazione, l’esistenza di questi fattori deve essere
verificata alla luce della diligenza qualificata dall’art. 1176, secondo comma,
cod. civ.; che il relativo accertamento appartiene al
giudice di merito; che quest’accertamento non è censurabile in sede di
legittimità se adeguatamente motivato, Cass. 10 maggio 2000, n. 5945.

La scelta iniziale del dott. M.,
di ricoverare la partoriente in una struttura della quale poteva conoscere le
non adeguate attrezzature, infatti, è stata valutata negativamente sotto il
profilo della diligenza e non certo sotto quello dell’imperizia.

Il tema della responsabilità
precontrattuale, sulla quale s’intrattiene criticamente la difesa delle
ricorrenti, non deve essere qui affrontato, perché il richiamo a questa forma
di responsabilità è una ragione, e non l’unica, adoperata dalla sentenza impugnata
per ascrivere al primario del reparto, dr. L. e non al
dott. M., la violazione dell’obbligo di informazione
verso la paziente.

Infine, neppure i richiami che la
sentenza impugnata ha fatto continuamente alle conclusioni ricavate dalle
consulenze tecniche possono essere criticati, perché
la critica si risolve nella richiesta di un nuovo accertamento di fatto, non
consentito in questa sede.

La responsabilità della struttura
ospedaliera è stata individuata dalla Corte di appello
nel fatto di avere mantenuto la struttura senza le attrezzature sanitarie
adeguate alla gestione di una gravidanza che si presentasse a rischio.

La Gestione liquidatoria della USL n. 29 di Vallo della Lucania sostiene: che la
condotta del primario del reparto di ginecologia, negativamente valutata dalla
Corte di appello, integrava la figura del dolo eventuale, il quale interrompeva
il nesso causale nel rapporto con l’amministrazione di appartenenza; che,
avendo indotto la E. a chiedere la prestazione medica presso una struttura di
cui conosceva le insufficienze, il primario aveva posto in essere raggiri in
danno dell’interessato, che inducevano all’annullamento del contratto di
ricovero sanitario.

Le censure contengono deduzioni
nuove, come risulta dai motivi di appello proposti
dalla USL n. 59 e riportati nella sentenza impugnata.

Esse, pertanto, non possono
essere esaminate.

Concorso e graduazione delle
colpe.

Il tema è affrontato nel terzo e
quarto motivo del ricorso principale e nel terzo motivo del ricorso della
Gestione liquidatoria della USL n. 59, i quali possono
essere esaminati congiuntamente perché logicamente connessi.

La Corte di appello
ha escluso che ricorresse la responsabilità del dott. A. G., che le ricorrenti
avevano chiamato in causa, giacché egli era sopraggiunto quando l’intervento di
isterectomia era stato completato, sia perché dalla relazione dei consulenti
tecnici non emergeva alcun addebito sulla sua condotta, sia perché alcuna
domanda risarcitoria era stata proposta nei suoi confronti.

La difesa delle eredi del dott.
M. muove alla decisione i seguenti addebiti: il
momento della presenza del dott. G. non era esaustivo
per escludere la partecipazione del medesimo alla determinazione dell’evento
dannoso; i richiami alla consulenza tecnica non costituivano idonea motivazione
della decisione; la Corte di appello non poteva sottrarsi ad un giudizio di
graduazione delle colpe con l’errata affermazione che alcuno dei condebitori
avesse esercitato l’azione di regresso.

L’assoluzione del dott. G. dal giudizio di responsabilità è stata pronunciata,
escludendo l’esistenza di una rapporto di causalità tra la condotta del dott.
G. e gli eventi denunciati.

La ricostruzione del rapporto di
causalità attiene alla ricostruzione dei fatti e,
quindi, non può essere sindacato in questa sede.

L’affermazione della sentenza
impugnata, che non veniva compiuta la graduazione
delle colpe, si riferisce alla dichiarata responsabilità del primario del
reparto e non del dott. G.

Pertanto, il presunto errore in
cui sarebbe incorso il giudice del merito non riguarda
la posizione del dott. G., come indirettamente sembra ammettere la stesa
difesa.

Si può anche aggiungere che il
censurato rifiuto della Corte di appello di procedere
ad una graduazione delle colpe è corretto, perché frutto dell’esatta
applicazione dei principi in tema di solidarietà debitoria, contemplata anche
dall’art. 2055 cod. civ., secondo il quale il danneggiato per il fatto illecito
imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere
l’intera prestazione anche da uno solo degli obbligati e la diversa gravità
delle rispettive colpe o l’eventuale diseguale efficienza causale di esse
rileva soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento
tra i corresponsabili: in questo senso esiste una consolidata giurisprudenza di
questa Cotte, rispetto alla quale basta citare la sentenza 3 marzo 1997, n.
1869, tra le più recenti.

Tutte queste considerazioni
valgono anche nei confronti della Gestione liquidatoria della
USL n. 59, perché la censura da questa proposta riproduce quelle ora
esaminate.

Liquidazione del danno.

Questa criticata con il quinto
motivo del ricorso principale e con l’ultimo motivo del ricorso della Gestione
liquidatoria della USL n. 59.

La Corte di appello,
dopo aver definito come generica la critica degli appellanti alla liquidazione
del danno patrimoniale e di quello biologico, compiuta da tribunale, perché gli
interessati non avevano indicato criteri alternativi o altre somme, ha
liquidato il danno biologico con il criterio base del valore di punto
percentuale di invalidità, opportunamente corretto.

Le ricorrenti principali ripetono
le critiche alla liquidazione del danno patrimoniale e addebitano alla sentenza
l’errore di non aver individuato analiticamente i criteri di quantificazione
adottati soprattutto per quello non patrimoniale, motivandoli convenientemente.

Censura identica è quella
contenuta nel ricorso incidentale della Gestione liquidatoria della USL n. 59.

Il danno alla salute costituisce
un danno non patrimoniale ed è risarcibile a norma
dell’art. 2059 cod. civ.

La liquidazione di questo danno
deve avvenire ricorrendo ai criteri equitativi indicati dal combinato disposto
degli artt. 1126 e 2059 dello stesso codice.

In questa attività
il giudice può ricorrere al criterio del punto percentuale, purché il ricorso a
tale criterio sia sorretto da congrua motivazione: Cass. 4 novembre 2003, n.
16525.

Anche per la liquidazione del
danno non patrimoniale debbono valere gli stesi
criteri, come si ricava da una recente giurisprudenza di questa Corte: sentenza
12 maggio 2003nn. 7281, 7282, 7283 e 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828.

La Corte di appello
ha compiuto un’analitica esposizione dei criteri di liquidazione di tutte le
forme di danni liquidato e si sottrae quindi alle critiche prima esposte.

In conclusione, i ricorsi riuniti
debbono essere rigettati.

G. C., M. e
M. M., nonché la Gestione liquidatoria della USL n. 59 di Vallo della Lucania
sono tenuti in solido al rimborso delle spese di questo giudizio, in base alla
regola della soccombenza.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li
rigetta, condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese di questo
giudizio, che liquida in Euro 12.200,00, di cui Euro 100,00, per spese, oltre
rimborso forfetario, spese generali ed accessori come
per legge.

Roma, 25 giugno 2004.

Depositata in Cancelleria il 29
settembre 2004.