Assicurazione ed Infortunistica

Tuesday 17 April 2007

La responsabilità del Comune per mancanza di segnaletica stradale.

La responsabilità del Comune per
mancanza di segnaletica stradale.

Cassazione – Sezione terza civile
– sentenza 15 marzo-13 aprile 2007, n. 8847

Presidente Nicastro – Relatore
Spirito

Pm Marinelli – conforme –
Ricorrente Edilcasa Snc

Svolgimento del processo

La società Edilcasa citò in
giudizio il Comune di Tortoreto per il risarcimento dei danni subiti da un
proprio autocarro e dalla gru da questo trasportata, verificatisi a seguito
dell’urto della menzionata gru contro la sommità di un cavalcavia sotto il quale
il mezzo aveva tentato di transitare.

Il GdP di Giulianova accolse la
domanda, accertando l’esclusiva responsabilità del Comune nella produzione del
sinistro. L’appello del Comune fu accolto dal tribunale di Teramo, che respinse
la domanda, ritenendo: che non era ravvisabile un’ insidia
stradale nella omessa segnalazione dell’altezza massima del cavalcavia, posto
che questo era situato su strada rettilinea, era avvistabile a notevole
distanza e l’incidente s’era verificato in pieno giorno ed in buone condizioni
atmosferiche; che dalla CTU era emerso che l’altezza del sottopasso nel punto
d’impatto era di mt. 3,20, mentre l’altezza della gru trasportata raggiunge i
mt. 3,29; che, se l’autista avesse prestato attenzione alle condizioni della
strada ed avesse adeguato la condotta di guida alle condizioni della strada,
ben avrebbe potuto prevedere l’impossibilità di passare sotto il cavalcavia,
evitando così l’impatto; che, dunque, a quest’ultimo andava addebitata
l’esclusiva responsabilità per il sinistro. a nulla
rilevando la violazione degli obblighi da parte dell’amministrazione comunale.

Propone ricorso per cassazione
l’Edilcasa a mezzo di due motivi. Risponde con
controricorso il Comune di Tortoreto, il quale ha anche depositato memoria per
l’udienza.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso la società
premette che dalla CTU espletata nel giudizio di merito è
emerso che il cavalcavia risultava avere un’altezza variante da mt. 3,20 a mt. 3,22, mentre
l’autocarro, compreso di gru, risultava essere alto mt. 3,29. Ne deduce: che, avendo il sottopasso l’altezza inferiore a quella
stabilita dall’articolo 61, lett. b) del Cds, era obbligatoria l’apposizione
del segnale di divieto di transito per i veicoli d’altezza superiore a quella
effettiva del cavalcavia; che l’autocarro aveva un’altezza conforme a quella
prevista dalla menzionata disposizione (ossia non eccedente i m. 4); che,
dunque, ha errato il giudice ad attribuire l’esclusiva responsabilità del danno
al conducente del veicolo.

La ricorrente, con i due motivi
svolti, censura, dunque, la sentenza impugnata per vizio di motivazione e per
violazione di legge.

Entrambi i motivi sono fondati.

L’articolo 61, 10 comma, lett b),
del Cds stabilisce che il … ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
… altezza massima non eccedente 4
m”. A sua volta, l’articolo 118 del
Regolamento stabilisce, al 1 comma, lett. b), che “I segnali di divieto che
comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono: … il
segnale transito vietato ai veicoli aventi altezza complessiva superiore a …
metri: deve essere posto solo se l’altezza ammissibile sulla strada è inferiore
all’altezza degli autoveicoli definita dall’articolo 61 del codice”.

Sulla scorta di tale normativa,
la sentenza impugnata ha, dunque, accertato che il Comune aveva omesso di
apporre la prescritta segnaletica, benché l’altezza della strada fosse inferiore a m. 4 (ossia all’altezza degli autoveicoli
definita dall’articolo 61 del codice). Ciò nonostante, ha ritenuto che il
pericolo (consistente nella minore altezza della strada rispetto ad un
autoveicolo che, con il suo carico, non superava i m.4 ed era, pertanto, nella
legittima circolazione) non avesse carattere insidioso, per essere agevolmente
prevedibile dal conducente.

Così stabilendo, il giudice è
incorso sia in violazione di legge, sia nel vizio della motivazione. Egli,
infatti, non tiene conto che l’inosservanza della legge e dei regolamenti
costituisce ‑ insieme con la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia
‑ un connotato della colpa, sicché, una volta accertata la colposa
omissione, da parte del Comune, dell’apposizione della prescritta segnaletica,
necessariamente deve conseguirne la valutazione e l’accertamento dell’eventuale
efficacia causale, anche concorrente, di siffatto comportamento colposo
rispetto all’evento dannoso prodottosi.

E’ evidente, infatti, che
l’apposizione del segnale
“di divieto” del quale sì discute ha la funzione di indicare al
conducente l’anomalia della strada percorsa (ossia l’essere essa di altezza
inferiore a m.4), così da porlo in condizione di valutare, conoscendo l’altezza
del proprio autoveicolo, compreso il relativo carico, la possibilità di
transitarvi o meno e dì vietargli, appunto, il transito nel caso in cuì
l’altezza dell’autoveicolo e del relativo carico sia superiore a quella
segnalata.

Laddove siffatto segnale non è
stato colposamente posto dall’Amministrazione proprietaria della strada, il
conducente è costretto al calcolo delle altezze, affidato empiricamente alla
misurazione “a vista”, la quale si rivela tanto più approssimativa e fallace
quanto minore è la differenza tra l’altezza della strada e l’altezza
dell’autoveicolo (nella specie è stato accertato che tra le due vi era la
differenza di appena cm.9).

Di queste considerazioni non ha
tenuto conto la sentenza impugnata, allorquando ha attribuito la responsabilità
esclusiva dell’evento dannoso al conducente dell’autoveicolo, senza rivolgere
alcuna valutazione all’efficacia, anche concorrente, dell’accertata condotta
colposa dell’Amministrazione.

Il ricorso deve essere, pertanto,
accolto, con la cassazione della impugnata sentenza. Il giudice del rinvio si
adeguerà al principio secondo cui: allorquando sia accertato il carattere
insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall’Amministrazione
proprietaria della strada, in violazione delle norme del Cds (nella specie, l’omessa segnalazione
dell’altezza di un viadotto inferiore ai m. 4), il giudice, nell’accertare la
responsabilità nella verificazione dell’evento dannoso a carico del conducente,
non può limitarsi a valutare la condotta di quest’ultimo del pericolo, ma sotto
il profilo della prevedibilità deve al contempo valutare l’eventuale efficacia
causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa
dell’Amministrazione stessa nella produzione del sinistro.

Il giudice del rinvio provvederà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso,
cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Teramo, in persona di
diverso magistrato, anche perché provveda sulle spese del giudizio di
Cassazione.