Enti pubblici
La responsabilità amministrativa è personale. Deve essere quindi esclusa la possibilità per la P.A. di rivalsa sugli eredi qualora questi rinuncino all’ eredità . Corte dei conti Sent. n. 619/2003R
La responsabilità amministrativa è personale. Deve essere quindi esclusa la possibilità per la P.A. di rivalsa sugli eredi qualora questi rinuncino alleredità
Corte dei conti Sent. n. 619/2003R
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, composta dai magistrati:
dott. Furio PASQUALUCCI Presidente
dott. Fausta DI GRAZIA Consigliere relatore
dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità iscritto al numero 960/R del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale, contro il signor
C.G.
nato XXX deceduto il 16/12/1998 a Roma era elettivamente domiciliato presso l’avv. Antonio Rombolà con studio in Roma via Crescenzio n. 19;
Visti gli atti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del giorno 10/02/2003, il consigliere relatore Fausta Di Grazia, il Pubblico Ministero nella persona del v.p.g. dott. Di Stefano Massimo.
Considerato in
FATTO
Con atto di citazione in data 19/1/1998 il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio C.G. e ne ha chiesto la condanna in favore dell’Erario al pagamento della somma di Lire 179.119.263, oltre alla rivalutazione ed agli interessi, nonché alle spese del presente giudizio.
Dall’esame degli atti risulta che il Ministero della Pubblica Istruzione, in seguito ad una indagine ispettiva, denunziava alla Procura Regionale presso la Corte dei conti per il Lazio una fattispecie di duplicazione dei impiego da parte del signor C.G., il quale per un periodo di circa 37 anni su 40 complessivi di servizio avrebbe svolto le funzioni di segretario di ruolo presso l’Amministrazione Centrale del Ministero della Pubblica Istruzione e quella di docente di ruolo presso l’Istituto Galilei di Roma, percependo due retribuzioni e, al momento del collocamento a riposo, due trattamenti pensionistici.
L’Amministrazione, con nota n. 769/408-90b del 17/9/1996 comunica le somme che il signor C. aveva percepite a diverso titolo ed in particolare: Lire 18.775.275 dalla Direzione Centrale Previdenza dell’ENPAS ora INPDAP per indennità di buonuscita; Lire 133.618.814 dall’Istituto Galilei per retribuzioni; Lire 66.186.615 a titolo di emolumenti fissi percepiti nella qualifica di segretario nell’ultimo decennio, come da comunicazione della Ragioneria Centrale; Lire 263.834.744 per le due partite di pensione: quella di insegnante fino al 31/12/1988 e quella di segretario dall’1/1/1989, come da nota della Direzione Provinciale del Tesoro.
Il Ministero con nota n. 41/408-90b del 18/1/1992 ha inviato la costituzione in mora al signor C. con avviso di ricevimento che è regolarmente ritornato firmato al mittente.
Detta costituzione è stata rinnovata anche con successiva nota del 18/1/1992.
Il Procuratore Regionale ha notificato avviso, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 19 del 14/1/1994, al signor C.G. ed ai funzionari che erano stati individuati quali responsabili per non aver controllato l’operato del C..
Il Procuratore Regionale ha ritenuto di citare soltanto il signor C.G. ritenendo non sussistente la responsabilità per omessa vigilanza di altri funzionari.
All’udienza del 25/2/1999 il difensore del convenuto, avv. Antonio Rombolà, ha formalmente dichiarato che il proprio assistito è deceduto, come da certificato di morte contestualmente prodotto.
Il Presidente conseguentemente, ha disposto l’interruzione del giudizio, il cui provvedimento è stato allegato al verbale di udienza di cui costituisce parte integrante e copia di esso è stata notificata al Procuratore Regionale per gli ulteriori eventuali adempimenti.
In data 10/9/2002 il Procuratore Regionale ha chiesto la fissazione di un’udienza di discussione e la dichiarazione di estinzione del giudizio, non ritenendo di richiedere il risarcimento del danno nei confronti degli eredi, per illecito arricchimento.
In data 10/1/2003 T. Lidia moglie del defunto C.G. ed i figli C. Pasquale e C. Aurelia, elettivamente domiciliati in Roma via Crescenzio,19 nello studio dell’avv. Antonio Rombolà, dal quale sono rappresentati e difesi si sono costituiti in giudizio, insistendo per la loro totale estromissione in quanto con atto pubblico del 16/2/1999 per notaio Andrea Lorusso Capua hanno rinunziato all’eredità del defunto C.G..
All’odierna pubblica udienza il Pubblico Ministero ha confermato la richiesta di estinzione del giudizio.
DIRITTO
In via pregiudiziale occorre esaminare la richiesta di estinzione del giudizio, avanzata dal Procuratore Regionale.
Per la soluzione della questione assume rilevanza la qualificazione normativa della responsabilità finanziaria dei pubblici dipendenti e la disposta intrasmissibilità di essa agli eredi.
L’art. 1, primo comma, della legge 14/1/1994 n. 20 [1]
(e analoghe statuizioni contenute negli artt. 3, comma 1, dei precedenti D.L. 15/11/1993, n. 453, 14/9/1993, n. 359, 17/7/1993 n. 232 e 15/5/1993, n. 143) stabilisce che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e si estende agli eredi nei cadi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
Il precetto, più che regola costituisce deroga al principio generale del subentrare dell’erede in “universum ius” principio che deve ritenersi confermato, seppure con la limitazione di escludere il subentrare dell’erede non in assoluto, ma nei casi diversi da quelli in cui si sia determinato un illecito arricchimento del dante causa ed indebito arricchimento degli eredi.
Nella fattispecie il Procuratore Regionale nell’atto di riassunzione del giudizio in data 10/9/2002, ha ritenuto non sussistente l’indebito arricchimento degli eredi ed ha chiesto l’estinzione del giudizio per morte del convenuto.
Tale richiesta deve essere accolta.
Per quanto riguarda la memoria di costituzione nella presente vertenza dei signori T. Lidia moglie del defunto C.G. ed i figli C. Pasquale e C. Aurelia, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione dei medesimi, per difetto di legittimazione passiva, non essendo essi citati in giudizio nel menzionato atto di riassunzione del Procuratore Regionale.
P.Q.M.
Visto anche l’art. 52 del R.D. 12/7/1934 [2] e le leggi 14/1/1994 n. 19 [3] e 20 [4] e la legge 18/12/1996, 639 [5].
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio – definitivamente pronunciando,
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO N. 960/R
contro il signor C.G. e
INAMMISSIBILE
la costituzione in giudizio degli eredi per difetto di legittimazione passiva
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 10 febbraio 2003.
L’Estensore Il Presidente
(Fausta Di Grazia) (Furio Pasqualucci)