Ultimi articoli
La recinzione con paletti e rete metallica non necessita del permesso di costruire.
La recinzione con paletti e rete metallica non necessita del permesso di costruire.
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II BIS – sentenza 5 novembre 2004 n. 12554 – Pres. Giulia, Est. Cogliani – Società Teatro Dancing Charleston s.r.l. (Avv. Feltrami) c. Comune di Roma (Avv. Sportelli)
F A T T O e D I R I T T O
Con il ricorso menzionato in epigrafe, listante esponeva che in data 20.1.1991 aveva depositato presso la IX Circoscrizione una comunicazione prot. N. 1778, avente ad oggetto il ripristino della rete metallica in discussione per la recinzione, nei tratti fatiscenti, del terreno di proprietà dellE.N.P.AI.A., di cui è conduttrice ed in uso per attività di spettacolo, nonché il ripristino dellilluminazione. In data 4.2.1992 erano specificati meglio i lavori nellambito di una relazione tecnica depositata dalla società. Mentre questi erano in via di attivazione, sopraggiungeva il provvedimento contestato.
La società istante censurava il predetto provvedimento, deducendo la violazione e falsa applicazione dellart. 4, co. 2, l. n. 47 del 1985, nonché i travisamento dei fatti e la violazione dellart. 3, l. n. 241 del 1990 per carenza di motivazione.
Si costituiva lAmministrazione, chiedendo la reiezione del ricorso.
Osserva il Collegio che i ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione in atti emerge, con chiarezza, che il provvedimento contestato fu emesso con riferimento ai lavori di posizionamento di recinzione con paletti in ferro e rete metallica (comunicazione accertamenti del 15.9.1992 n. 4005/91) con contestazione della violazione dellart. 4 della l. n. 47 del 1985.
Per giurisprudenza costante, è affermato che la posa in opera di una semplice recinzione con paletti in ferro non infissi in muratura nel terreno, non è necessaria alcuna richiesta di provvedimento concessorio, trattandosi di installazione precaria e rientrando tale opera nella mera manutenzione (v. tra le ultime, cons. St., sez. V, 15.6.2000 n. 3320).
Peraltro, dalla stessa documentazione prodotta dallamministrazione, si rileva che lamministratore della società istante era stato autorizzato dalla Rip.ne V (prot. 17363 del 24.5.92), ad effettuare la recinzione del terreno di cui trattasi.
Non rileva, conseguentemente, il provvedimento da ultimo prodotto dal comune in merito alla reiezione della richiesta di concessione per la realizzazione di un parcheggio a raso, essendo tale documento afferente ad altra questione.
Quanto evidenziato è sufficiente per laccoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda bis) accoglie il ricorso e per leffetto, annulla il provvedimento impugnato ; compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7.10.2004.
con l’intervento dei Magistrati:
Patrizio Giulia PRESIDENTE
Depositata in Segreteria il 5 nov. 2004.